Sentenza n. 426/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento nonché per la dichiarazione di nullità, illegittimità ed inefficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'ordinanza n. -OMISSIS- prot. -OMISSIS- emessa dal Comune di Reggio Calabria avente ad oggetto la “demolizione e sgombero delle opere murarie abusive realizzate sugli immobili sopra descritti e identificati catastalmente e ripristino dello stato dei luoghi” nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi della ricorrente; - del silenzio serbato (dal Responsabile dell'Ufficio e dal Capo dell'ufficio dirigenziale di livello generale) sull'istanza di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente e tesa ad ottenere copia di tutta la documentazione presente nel fascicolo del procedimento amministrativo, ivi compresi gli atti richiamati nell'ordinanza impugnata. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 28/7/2023, per la dichiarazione di nullità, illegittimità ed inefficacia - dell'ordinanza n. -OMISSIS- prot. -OMISSIS- emessa dal Comune di Reggio Calabria avente ad oggetto la “demolizione e sgombero delle opere murarie abusive realizzate sugli immobili sopra descritti e identificati catastalmente e ripristino dello stato dei luoghi” nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi della ricorrente; - della nota prot. -OMISSIS- di riscontro all'istanza di accesso agli atti del 28/07/2022 ed il verbale di sopralluogo del 21/12/2021 trasmessa il 02/05/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e sgombero di opere murarie abusive, nonché il silenzio serbato sull’istanza di accesso agli atti e, con motivi aggiunti, il riscontro tardivo all’istanza e il verbale di sopralluogo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37, comma 4, d.P.R. 380/2001 per regolarizzare l’ampliamento di una camera e di un bagno realizzato nel 2016. Il Comune, tramite il portale CalabriaSue, aveva comunicato la non avviabilità della pratica e diffidato la ricorrente a procedere. Successivamente, a seguito di sopralluogo, aveva accertato l’abusività delle opere e adottato l’ordinanza di demolizione. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione del d.P.R. 380/2001, dell’art. 10-bis l. 241/1990, dell’art. 38 d.P.R. 380/2001, degli artt. 24 e 97 Cost., dei principi di legalità e giusto procedimento, nonché difetto dei presupposti, illogicità, carenza istruttoria e difetto di motivazione. Ha sostenuto, in particolare, la possibilità di fiscalizzazione dell’abuso. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dei medesimi principi e lesione del legittimo affidamento, lamentando l’assenza di un’adeguata ponderazione dell’interesse pubblico. Con un’ulteriore censura ha contestato il mancato riscontro all’istanza di accesso agli atti. Con i motivi aggiunti ha censurato le modalità e l’attendibilità del sopralluogo, nonché l’identificazione delle opere abusive. Ha inoltre chiesto una consulenza tecnica d’ufficio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso quanto all’ordinanza di demolizione e ai motivi aggiunti, dichiarando improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la censura relativa all’accesso agli atti, poiché il Comune aveva comunque fornito un riscontro, sebbene tardivo. Il giudice ha ritenuto che la comunicazione del 21 ottobre 2021, trasmessa tramite il portale CalabriaSue, avesse definito negativamente la SCIA in sanatoria e che tale esito non fosse stato tempestivamente impugnato. Si è così consolidato l’accertamento dell’abusività delle opere. In ogni caso, la ricorrente non aveva formulato specifiche contestazioni contro tale accertamento né dimostrato la sanabilità dell’intervento. L’ordine di demolizione è stato qualificato come atto vincolato, conseguente all’accertata abusività, rispetto al quale l’amministrazione non dispone di margini di discrezionalità. La fiscalizzazione dell’abuso è stata ritenuta questione eventualmente valutabile nella fase esecutiva, non idonea a inficiare l’ordinanza nella fase procedimentale. Il difetto di motivazione è stato escluso perché l’ordinanza richiamava il verbale di sopralluogo, contenente la descrizione delle opere; in materia edilizia è sufficiente indicare l’abuso e il contrasto con la disciplina urbanistica. Sono state respinte anche le censure sul sopralluogo, poiché la stessa ricorrente aveva riconosciuto l’esistenza e la consistenza delle opere nella SCIA in sanatoria e nei relativi elaborati tecnici; inoltre, le opere risultavano percepibili dall’esterno. È stata esclusa la violazione del legittimo affidamento, richiamando il principio dell’Adunanza Plenaria n. 9/2017 secondo cui l’ordine di demolizione di un abuso edilizio non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico, non è precluso dal decorso del tempo e non è impedito dalla buona fede del proprietario. Per la natura vincolata dell’atto è stato altresì applicato il principio di non annullabilità per vizi formali, non essendo configurabile un diverso contenuto dispositivo. L’art. 10-bis l. 241/1990 è stato ritenuto non utilmente invocabile, poiché la SCIA in sanatoria era già stata respinta e il successivo ordine di demolizione aveva contenuto vincolato. La richiesta di CTU è stata respinta perché riferita a questioni già documentate o di natura prevalentemente giuridica. La memoria di replica e la documentazione depositate il 19 marzo 2026 sono state ritenute tardive e comunque inidonee a modificare l’esito. Le spese sono state compensate, anche in considerazione della natura della controversia e del riscontro tardivo all’istanza di accesso.
Norme richiamate
art. 37, comma 4, d.P.R. 380/2001
Disciplina la SCIA in sanatoria presentata dalla ricorrente; il relativo esito negativo, non tempestivamente impugnato, è stato ritenuto consolidato.
art. 10-bis l. 241/1990
Il giudice ha escluso che fosse utilmente invocabile, poiché la SCIA in sanatoria era già stata respinta e l’ordine di demolizione aveva natura vincolata.
art. 38 d.P.R. 380/2001
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto applicabile in modo da impedire l’ordine di demolizione; la fiscalizzazione è stata considerata valutabile, eventualmente, in sede esecutiva.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La sentenza non lo cita espressamente nel testo fornito; il riferimento alla demolizione è tuttavia ricondotto ai principi generali applicabili agli ordini di demolizione di abusi edilizi.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il principio di non annullabilità per vizi formali è stato applicato in ragione della natura vincolata dell’ordinanza e dell’impossibilità di un diverso contenuto dispositivo.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale, quale base per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce un atto vincolato conseguente all’accertamento dell’abusività; l’amministrazione non è tenuta a compiere una specifica ponderazione dell’interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità violata.
- L’ordine di demolizione non è precluso dal decorso del tempo né dalla buona fede o dall’affidamento del proprietario dell’immobile abusivo.
- In materia edilizia, la motivazione dell’ordine di demolizione può essere assolta mediante l’indicazione dell’abuso e del contrasto con la disciplina urbanistica, anche attraverso il richiamo per relationem al verbale di sopralluogo che descriva le opere.
- La fiscalizzazione dell’abuso edilizio non incide, nella fase di adozione dell’ordine di demolizione, sulla legittimità del provvedimento repressivo, potendo essere valutata nella successiva fase esecutiva quando ne ricorrano i presupposti.
- La mancata tempestiva impugnazione della comunicazione amministrativa che definisce negativamente una SCIA in sanatoria consente il consolidamento dell’accertamento dell’abusività delle opere; il successivo ordine di demolizione non può essere contestato senza specifiche censure contro tale presupposto.
- Quando l’amministrazione riscontra tardivamente un’istanza di accesso agli atti, la domanda giudiziale relativa al silenzio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ferma la possibile rilevanza del ritardo ai fini delle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1218/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1219/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1220/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1221/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1222/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1223/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →