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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01993/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente della Regione Calabria aveva aderito a una procedura di esodo anticipato prevista da legge regionale, ottenendo una risoluzione consensuale del rapporto e rivendicando successivamente il pagamento dell'indennità incentivante. La Regione aveva però negato il pagamento integrale assumendo che il lavoratore avesse violato l'obbligo, previsto dalla disciplina regionale e richiamato nel contratto di risoluzione, di non instaurare per cinque anni rapporti professionali con la Regione o con enti strumentali. Dopo un primo contenzioso, definito con rigetto della pretesa del lavoratore e conferma in cassazione, il dipendente aveva promosso un nuovo giudizio chiedendo il ricalcolo dell'indennità includendo la tredicesima mensilità; la Regione aveva proposto domanda riconvenzionale di decadenza dai benefici e restituzione di quanto già percepito. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda del lavoratore e accolto la riconvenzionale, ordinando la restituzione delle somme indebitamente percepite. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione della legge regionale e delle regole ermeneutiche, sostenendo che il divieto di instaurare rapporti professionali non si riferisse all'incentivo del comma 1 e che non vi fosse una vera eccezione di inadempimento; 2) violazione dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 38 d.P.R. 602/1973, perché la restituzione avrebbe dovuto riguardare solo le somme effettivamente nette percepite e non anche le ritenute fiscali versate all'Erario dal sostituto d'imposta; 3) violazione del giudicato e del principio del ne bis in idem, assumendo che nella somma restitutoria fosse compresa anche una quota già coperta da precedente giudicato tra le stesse parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la legge regionale collega in modo inscindibile l'incentivo all'esodo al divieto di instaurare nuovi rapporti professionali con la Regione o con enti strumentali, e che la violazione di tale divieto priva di causa il beneficio e legittima il rifiuto di pagamento nonché la ripetizione delle somme. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché introduceva una questione non trattata in appello e non adeguatamente autosufficiente, non potendo essere dedotta per la prima volta in cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, rilevando che la questione di giudicato esterno non era stata dedotta nel merito e che, se il giudicato si era formato prima della decisione d'appello senza essere eccepito, il rimedio era la revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. e non il ricorso per cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. Regione Calabria 2 marzo 2005, n. 8

    l'incentivo all'esodo e il divieto di instaurare rapporti professionali con la Regione o con enti strumentali sono tra loro interdipendenti; il divieto riguarda tutti i soggetti che abbiano fruito del beneficio previsto dall'articolo, non solo quelli del comma 4.

  • art. 1460 c.c.

    richiamato dal ricorrente per escludere che la Regione potesse rifiutare il pagamento; la Corte ha ritenuto invece che il diniego sia giustificato dalla struttura legale e causale del beneficio.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    invocati per l'interpretazione della legge regionale e della clausola contrattuale; la Corte ha privilegiato il dato letterale e sistematico della norma regionale.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per contestare la restituzione anche delle ritenute fiscali; la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non trattata nel merito.

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato insieme all'art. 2033 c.c. per sostenere che la ripetizione dovesse limitarsi alle somme nette percepite.

  • art. 2909 c.c.

    invocato per la violazione del giudicato esterno; la Corte ha affermato che, se il giudicato non è eccepito in appello, il rimedio è la revocazione e non la cassazione.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione alla formazione del giudicato interno/esterno e alla dedotta violazione del ne bis in idem.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma processuale a base dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio ai precedenti conformi della Corte.

  • art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.

    indicato come rimedio corretto quando la sentenza d'appello è contraria a precedente giudicato formatosi prima della decisione e la relativa eccezione non sia stata proposta in appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Quando una legge prevede un incentivo alla cessazione anticipata del rapporto e, contestualmente, un divieto di instaurare successivi rapporti con la stessa amministrazione o con enti collegati, il beneficio e il divieto devono essere letti come elementi inscindibili del medesimo assetto negoziale-legale.
  • Se il destinatario dell'incentivo viola il divieto posto a presidio della causa dell'operazione, l'erogazione del beneficio può essere rifiutata e le somme già corrisposte possono essere ripetute come prive di giustificazione causale.
  • In sede di ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove di diritto o di fatto non trattate nel giudizio di appello; il ricorrente deve anche rispettare l'onere di autosufficienza, indicando dove e come la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.
  • La deduzione della violazione del giudicato esterno è inammissibile in cassazione quando il giudicato si sia formato prima o durante l'appello e la relativa eccezione non sia stata tempestivamente proposta in quella sede; in tale ipotesi il rimedio tipico è la revocazione.
  • Il controllo di legittimità sull'interpretazione di una disciplina speciale valorizza il dato letterale e sistematico, soprattutto quando la ratio della norma è il contenimento della spesa pubblica e la prevenzione di elusioni dell'obiettivo perseguito dal legislatore.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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