Cassazione Civile, Ordinanza n. 18575/2023 del 30/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tra proprietari confinanti: la parte attrice aveva chiesto l'accertamento del confine tra due fondi di rispettiva proprietà e la condanna della convenuta al rilascio di una porzione di terreno asseritamente occupata. La convenuta si era costituita resistendo e proponendo in via riconvenzionale l'accertamento dell'usucapione dell'area contestata. Il Tribunale aveva determinato il confine in base alle risultanze catastali e aveva accolto la domanda riconvenzionale, rigettando quella principale; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 950, 1159 e 2909 c.c. per asserita formazione del giudicato interno sull'accertamento del confine e sull'occupazione dell'area; 2) violazione degli artt. 1159, 1346 e 1362 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto idoneo il titolo di acquisto della resistente a trasferire il diritto reale sull'area; 3) violazione dell'art. 132 c.p.c. per asserita motivazione intrinsecamente contraddittoria; 4) violazione degli artt. 115 e 345 c.p.c. per non avere la Corte considerato che il possesso dell'area era stato contestato. La Corte ha condiviso la proposta ex art. 380-bis c.p.c., ritenendo inammissibili o comunque manifestamente infondati tutti i motivi: in particolare, ha escluso il giudicato interno perché la statuizione sull'usucapione devolveva l'intera questione del confine/proprietà dell'area; ha ritenuto che l'interpretazione del titolo di provenienza e la valutazione delle prove fossero apprezzamenti di merito non sindacabili in cassazione; ha ritenuto infondate le censure sulla prova del possesso utile all'usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 950 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione al regolamento di confine, ma la Corte non ne ha ravvisato violazione, poiché la questione devoluta riguardava anche l'usucapione dell'area e non un capo autonomo coperto da giudicato interno
art. 1159 c.c.
richiamato per il titolo di acquisto e per l'usucapione; la Corte ha ritenuto non sindacabile in cassazione l'apprezzamento di merito sulla idoneità del titolo e sulla prova del possesso utile all'usucapione
art. 2909 c.c.
richiamato per il preteso giudicato interno; la Corte ha escluso che vi fosse un capo autonomo ormai coperto da giudicato
art. 1346 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di idoneità del titolo di compravendita; la censura è stata ritenuta infondata perché attinente all'interpretazione del titolo e alle risultanze di merito
art. 1362 c.c.
richiamato per l'interpretazione del contratto/titolo di provenienza; la Corte ha valorizzato l'interpretazione operata dal giudice di merito senza ravvisare violazioni di legge
art. 132 c.p.c.
richiamato per asserito vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a sollecitare una nuova valutazione del merito
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la scelta delle risultanze probatorie più convincenti è riservata al giudice di merito
art. 345 c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta considerazione di circostanze non valutate; la Corte ha escluso la fondatezza della censura, ricondotta a questioni di fatto
art. 380-bis c.p.c.
usato per la definizione del procedimento in camera di consiglio sulla base di proposta; la Corte ha condiviso la proposta di inammissibilità
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito delle memorie
art. 96 c.p.c.
applicato perché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.; ha giustificato la condanna per responsabilità aggravata e la somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il giudicato interno si forma solo sui capi autonomi della sentenza, cioè su statuizioni che risolvono una questione dotata di propria individualità e autonomia; non si forma invece su mere premesse logico-giuridiche della decisione.
- Quando una censura investe anche solo uno degli elementi della sequenza fatto-norma-effetto, resta devolta l'intera statuizione e non può dirsi formato il giudicato interno sul punto.
- L'interpretazione dei titoli di provenienza e la ricostruzione del confine tra proprietà confinanti, quando basate su valutazioni documentali e catastali, appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua.
- La valutazione delle prove e la scelta delle risultanze ritenute più persuasive sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito; in cassazione non è ammessa una nuova lettura del materiale istruttorio sotto forma di vizio di legge.
- Le censure sul possesso utile ai fini dell'usucapione sono inammissibili se tendono soltanto a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
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