Cassazione Penale, Sentenza n. 28490/2024 del 16/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. del Tribunale di Monza. Il ricorrente, tramite difensore, censurava il mancato rispetto dell'art. 292 cod. proc. pen. (autonoma valutazione) sostenendo la carenza della motivazione del G.I.P. in ordine alle specifiche esigenze cautelari che giustificano la misura, con particolare riferimento al tempo intercorso (circa un mese) tra i primi accertamenti e l'adozione della misura cautelare, sostenendo che tale intervallo avrebbe dovuto incidere sulla valutazione della necessità e del tipo di misura adottata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che non vi fosse contestazione sui gravi indizi di colpevolezza (spedizione di tre pacchi di eroina per complessivi 1,5 kg) e che il G.I.P. avesse compiuto un'autonoma valutazione della richiesta cautelare, integrando la richiesta del P.M. con valutazioni proprie circa il pericolo di recidiva e il pericolo di inquinamento probatorio nonché l'esigenza di interrompere i contatti con la rete criminale. Il Tribunale del Riesame ha condiviso tali argomentazioni e ha giustificato il ritardo di circa un mese con la necessità di recuperare la terza partita di droga. La Corte ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma penale sostanziale in materia di sostanze stupefacenti; la Corte ricorda che l'indagato era gravemente indiziato del reato previsto da tale disposizione in relazione alla spedizione di eroina.
art. 292 cod. proc. pen., lett. c) (come riformato dalla legge n. 47/2015)
La Corte interpreta l'obbligo di "autonoma valutazione" come esigenza che il giudice delle misure espliciti i criteri adottati a fondamento della decisione; non implica la riscrittura originale degli elementi investigativi ma richiede che il giudice tragga dagli atti le proprie valutazioni e dia conto del proprio esame critico degli elementi indiziari e delle esigenze cautelari.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende; la Corte di Cassazione applica tale principio per imporre il pagamento di una somma equitativamente determinata salvo ragione di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La nozione di "autonoma valutazione" richiesta dall'art. 292 cod. proc. pen. impone che il giudice espliciti i criteri e le ragioni che lo hanno portato ad adottare la misura, ma non richiede di riscrivere integralmente gli elementi già raccolti dall’accusa; è sufficiente che il giudice tragga e motivi dal materiale probatorio le proprie conclusioni.
- Il giudizio di legittimità sulle misure cautelari è limitato: la Cassazione interviene solo per violazioni di legge o per manifesta illogicità della motivazione, non per rivalutazioni degli elementi di fatto o per divergenze di merito ordinario nella valutazione delle esigenze cautelari.
- Il tempo intercorso tra accertamenti preliminari e l'adozione della misura cautelare può essere elemento rilevante, ma deve essere valutato nel contesto complessivo: se il ritardo è giustificato da esigenze investigative ragionevoli (es. recupero di ulteriori partite di droga, completamento delle indagini) non ne consegue automaticamente l'illegittimità della misura.
- Elementi fattuali quali la quantità di stupefacente e l'uso di documenti di terzi per la spedizione possono legittimare la sospetta appartenenza a una rete criminale e, quindi, il pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio, giustificando misure di massima gravità quando adeguatamente motivate.
- Chi impugna una misura cautelare in Cassazione deve indicare specifiche violazioni di legge o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione; censure che si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti non sono ammissibili.
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