Cassazione Penale, Ordinanza n. 33454/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito di condanna per evasione è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per evasione. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., lamentando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valorizzato precedenti penali e carichi pendenti; dall'altro, la dedotta nullità per asserita diversità del fatto rispetto alla contestazione, sostenendo che l'imputazione non corrispondesse alla fattispecie accertata. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile e il secondo manifestamente infondato, osservando che la reiterazione di condotte penalmente rilevanti esclude la non occasionalità della condotta e che, in relazione al reato di evasione, è sufficiente che una sola delle ordinanze cautelari indicate nell'imputazione fosse valida ed efficace al momento del fatto.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è preclusa quando la reiterazione di condotte penalmente rilevanti e la pluralità di precedenti e carichi pendenti evidenziano una devianza non occasionale; l'abitualità può desumersi dalla condotta complessiva senza che sia necessario un pregresso accertamento giudiziale specifico.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 385 c.p.
Il fatto contestato è qualificato come reato di evasione; ai fini della contestazione è sufficiente che una sola delle plurime ordinanze cautelari indicate nell'imputazione fosse valida ed efficace al momento della commissione del fatto.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, la pluralità dei precedenti penali e dei carichi pendenti può legittimamente essere valorizzata come indice di abitualità o di non occasionalità della condotta, ostando al beneficio.
- L'esclusione della particolare tenuità del fatto non richiede necessariamente un formale e pregresso accertamento giudiziale della abitualità, potendo essa emergere dalla complessiva ripetizione di condotte penalmente rilevanti.
- Nel reato di evasione, la contestazione non è inficiata dalla presenza di più ordinanze cautelari se almeno una di esse era valida ed efficace al momento del fatto.
- La dedotta diversità del fatto rispetto alla contestazione è manifestamente infondata quando l'imputazione consente di individuare con sufficiente precisione il titolo cautelare rilevante per il fatto di evasione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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