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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04893/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il soggetto condannato ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello, giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la richiesta di riconoscere la continuazione tra più reati di ricettazione di assegni e documenti, definiti con cinque diverse sentenze, commessi tra il 1999 e il 2009. Secondo il ricorrente, il diniego era illegittimo perché fondato solo sulla distanza temporale tra i fatti, senza valorizzare altri indici sintomatici dell'unicità del disegno criminoso: omogeneità delle condotte, modalità esecutive, identità del bene giuridico offeso, motivi delle azioni e finalità unitaria, elementi che avrebbero dimostrato un programma criminoso preordinato sin dall'inizio almeno nelle sue linee essenziali. La Corte di cassazione rileva però che la motivazione dell'ordinanza esecutiva aveva già escluso in modo coerente l'unicità del disegno criminoso, valorizzando la notevole distanza temporale tra i reati e la compatibilità dei fatti con una scelta di vita delinquenziale, non con un unico programma criminoso; inoltre il ricorso mirava, in sostanza, a una nuova valutazione del merito degli stessi elementi già esaminati dal giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene manifestamente infondata la doglianza sulla continuazione perché la motivazione dell'ordinanza impugnata è ritenuta sufficiente, логica e non contraddittoria nell'escludere un unico disegno criminoso in presenza di reati omogenei ma molto distanti nel tempo, commessi nell'arco di circa dieci anni. La Corte aggiunge che il ricorso è inammissibile anche perché sollecita una diversa valutazione di merito degli elementi già scrutinati, in contrasto con i limiti del sindacato di legittimità. Ne conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    L'istituto della continuazione richiede l'accertamento di un unico disegno criminoso; la mera omogeneità dei reati non basta se la distanza temporale e gli altri elementi rendono non credibile una programmazione unitaria sin dall'origine.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464

    La motivazione del provvedimento impugnato è sufficiente quando non è apparente né contraddittoria e raggiunge il livello richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074

    I principi delle Sezioni Unite richiamati dalla difesa non sono stati violati: il diniego della continuazione è compatibile con la valutazione della distanza temporale e dell'assenza di un programma criminoso unitario.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della continuazione, la contiguità temporale tra i reati è un indice rilevante: quando i fatti sono molto distanti nel tempo, può legittimamente escludersi che al primo reato fosse già presente, almeno nelle linee essenziali, un piano unitario per le successive condotte.
  • La mera omogeneità delle condotte, l'identità del bene giuridico offeso o la similarità delle modalità esecutive non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'unicità del disegno criminoso se il complesso degli elementi depone per una scelta di vita delinquenziale.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale già esaminato dal giudice di merito o dell'esecuzione, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia sufficiente, logica e non contraddittoria.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, se determinata equitativamente dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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