Cassazione Civile, Ordinanza n. 33866/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRAP per l'anno d'imposta 2007, notificato il 21 dicembre 2012, emesso sulla base degli studi di settore perché il reddito presunto risultava superiore a quello dichiarato. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che l'Amministrazione dovesse considerare non solo gli elementi giustificativi del proprio operato, ma anche la controprova offerta dalla contribuente circa le ragioni che avevano inciso negativamente sulla redditività dell'impresa: forti sconti praticati ai clienti per l'agguerrita concorrenza, età avanzata dei soci, revoca della concessione da parte della FIAT, revoca di fidi e finanziamenti da parte della Banca Nazionale del Lavoro. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 62-sexies del D.L. n. 331 del 1993 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la sentenza impugnata avesse erroneamente ritenuto illegittimo l'accertamento fondato sugli studi di settore e sul comportamento antieconomico della contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, negli accertamenti basati sugli studi di settore, il presupposto della grave incongruenza tra reddito dichiarato e standard è necessario per legittimare l'accertamento e, quanto alla prova, l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità dello standard al caso concreto mentre il contribuente può provare circostanze specifiche idonee a giustificare uno scostamento dal modello normale. La CTR si era attenuta a tali principi, avendo correttamente ripartito l'onere probatorio e valorizzato le circostanze concrete dedotte dalla contribuente. Le ulteriori censure dell'Ufficio sono state considerate sostanzialmente dirette a sollecitare una rivalutazione del merito, inammissibile in cassazione. Il ricorso è quindi stato respinto; nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione della contribuente; è stato anche escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 62-sexies D.L. n. 331 del 1993
Costituisce il presupposto impositivo necessario per gli avvisi di accertamento fondati sugli studi di settore, richiedendo la grave incongruenza del reddito dichiarato rispetto agli standard.
art. 10, comma 1, L. n. 146 del 1998
La modifica introdotta dalla L. n. 296 del 2006 è stata letta come priva di portata innovativa, con funzione di mera semplificazione e coordinamento normativo.
art. 1, comma 23, L. n. 296 del 2006
La disposizione non ha innovato la disciplina sostanziale degli studi di settore, ma ha coordinato il sistema dopo l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 10.
art. 37, comma 2, lett. b), D.L. n. 223 del 2006
Ha abrogato i commi 2 e 3 dell'art. 10 della L. n. 146 del 1998, contesto rilevante per l'interpretazione sistematica della disciplina degli studi di settore.
art. 2697 c.c.
Nel giudizio sugli studi di settore l'onere della prova è ripartito tra Ufficio e contribuente: l'ente impositore prova l'applicabilità dello standard, il contribuente prova circostanze che giustificano lo scostamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata invocata per denunciare violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta infondata perché in sostanza mirava a contestare il merito della valutazione compiuta dai giudici di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica l'ulteriore contributo unificato quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Massime di principio
- Negli accertamenti tributari fondati sugli studi di settore, la "grave incongruenza" tra dati dichiarati e standard costituisce un presupposto necessario dell'azione accertativa.
- L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare l'applicabilità concreta dello standard al caso sottoposto a controllo; il contribuente ha l'onere di allegare e provare circostanze specifiche che rendano non attendibile il reddito presunto.
- Le circostanze idonee a giustificare uno scostamento dagli standard possono essere provate dal contribuente con ogni mezzo e senza limitazioni di forma o contenuto.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze di merito, quando la doglianza mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.
- La modifica normativa dell'art. 10 della L. n. 146 del 1998 va letta in chiave sistematica e di coordinamento, senza attribuirle portata innovativa rispetto alla disciplina degli studi di settore.
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