Ordinanza n. 3909/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - della nota prot. 87508 del 23.4.2026 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica limitatamente alla parte in cui - nell’ambito del procedimento avviato ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 190/2024 e dell’articolo 14-bis L. 241/90, finalizzato al rilascio dell’Autorizzazione Unica relativa al progetto, presentato dalla ricorrente, concernente la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico “stand alone”, collegato alla rete elettrica di trasmissione nazionale e avente potenza nominale di 414 MWp, da realizzarsi in località “Pian Boaro”, Comune di Tarquinia (VT) - ha stabilito che il “silenzio-assenso”, in ordine alle determinazioni delle Amministrazioni e degli Enti partecipanti alla conferenza di servizi, sarà assunto decorso il termine di 100 giorni dalla conclusione positiva dell’analisi di procedibilità; - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota ministeriale che, nell'ambito della conferenza di servizi per l'Autorizzazione Unica di un impianto BESS da 414 MWp, fissava in 100 giorni dalla conclusione positiva dell'analisi di procedibilità il termine per la formazione del silenzio-assenso sulle determinazioni delle amministrazioni partecipanti
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dopo avere dichiarato procedibile l'istanza di Autorizzazione Unica e indetto la conferenza di servizi, ha stabilito che il silenzio-assenso sulle determinazioni delle amministrazioni partecipanti si sarebbe formato decorso il termine di 100 giorni dalla conclusione positiva dell'analisi di procedibilità. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990, sostenendo che i termini per la formazione del silenzio-assenso sulle singole determinazioni sono quelli legali di trenta o sessanta giorni, a seconda dell'amministrazione coinvolta, e non possono essere modificati dall'amministrazione procedente. Ha inoltre evidenziato che il termine di 100 giorni avrebbe collocato la formazione del silenzio-assenso al 21 agosto 2026, dopo la scadenza del 27 luglio 2026 per la partecipazione all'asta MACSE, per la quale il possesso del titolo autorizzatorio costituisce requisito di ammissione. Il progetto risultava già validato da Terna, la documentazione era completa e non risultavano richieste istruttorie pendenti. È stata quindi proposta domanda cautelare per evitare la perdita irreversibile dell'utilità dell'autorizzazione e della possibilità di partecipare alla procedura competitiva.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando che l'art. 14-bis, comma 2, lett. c), della legge n. 241/1990 prevede termini perentori di trenta giorni, elevati a sessanta per le amministrazioni preposte alla tutela di interessi qualificati, e che il comma 4 collega alla loro scadenza la formazione del silenzio-assenso senza condizioni. Il termine finale di 120 giorni previsto dall'art. 9, comma 9, del d.lgs. n. 190/2024 riguarda la conclusione complessiva della conferenza e non consente di derogare ai termini endoprocedimentali per le singole determinazioni. Il termine di 100 giorni fissato dal Ministero non trovava quindi fondamento normativo e risultava lesivo della posizione della ricorrente. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché la scadenza dell'asta MACSE avrebbe potuto determinare la perdita definitiva di un'occasione strategica e vanificare l'investimento, incidendo sulla stessa sopravvivenza della società. La mera sospensione della nota è stata ritenuta insufficiente: esercitando il potere cautelare atipico di cui all'art. 55 c.p.a., il TAR ha sospeso la parte della nota relativa al termine di 100 giorni e ha ordinato al Ministero di proseguire il procedimento secondo il modello legale, assegnando alle amministrazioni partecipanti un termine non superiore a cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per rendere le determinazioni, con gli effetti del silenzio-assenso previsti dall'art. 14-bis, comma 4. Il Ministero è stato inoltre onerato di adottare immediatamente le determinazioni di propria competenza ai sensi del comma 5 e, ove possibile, di concludere il procedimento prima del 27 luglio 2026 o di compiere tempestivamente gli adempimenti necessari a consentire alla ricorrente di far valere la propria posizione nella procedura competitiva. La misura non è stata ritenuta sostitutiva delle valutazioni amministrative, tecniche o discrezionali, ma diretta soltanto a ripristinare la corretta scansione temporale legale. Il merito è stato fissato al 13 gennaio 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 14-bis, comma 2, lett. c), l. 241/1990
trenta giorni; sessanta giorni per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini o dell'incolumità pubblica
Il termine per le determinazioni delle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi semplificata è legale, perentorio e non può essere sostituito dall'amministrazione procedente con un diverso termine di 100 giorni.
art. 14-bis, comma 4, l. 241/1990
la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lett. c) equivale ad assenso senza condizioni
La scadenza del termine legale determina il silenzio-assenso senza condizioni; le determinazioni tardive sono inefficaci secondo l'impostazione richiamata dal giudice.
art. 14-bis, comma 5, l. 241/1990
entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza di detto termine
L'amministrazione procedente deve adottare la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza quando siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito.
art. 9, comma 9, d.lgs. 190/2024
120 giorni dalla prima riunione
Il termine riguarda la conclusione finale della conferenza e non deroga ai termini endoprocedimentali previsti dall'art. 14-bis per la formazione del silenzio-assenso sulle singole determinazioni.
art. 55, comma 1, c.p.a.
misura cautelare concretamente più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso
Il giudice può adottare una misura cautelare conformativa e organizzativa diversa dalla mera sospensione, quando questa sia necessaria per evitare la perdita irreversibile dell'utilità della tutela, senza anticipare la decisione di merito né sostituirsi all'amministrazione nelle valutazioni discrezionali.
art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), d.l. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla l. 20 aprile 2026, n. 50
La disposizione è richiamata quale fonte delle modifiche al testo dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990 applicato dal giudice.
Massime di principio
- I termini previsti dall'art. 14-bis, comma 2, lett. c), della legge n. 241/1990 per le determinazioni delle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi semplificata hanno natura perentoria e non sono modificabili dall'amministrazione procedente, salvo una specifica disposizione normativa derogatoria.
- Il termine finale previsto dalla disciplina speciale per la conclusione complessiva della conferenza di servizi opera su un piano distinto rispetto ai termini endoprocedimentali per le singole determinazioni e non ne sospende né ne proroga la scadenza ai fini della formazione del silenzio-assenso.
- La mancata comunicazione della determinazione entro il termine legale previsto dall'art. 14-bis comporta la formazione del silenzio-assenso senza condizioni; l'amministrazione procedente deve quindi adottare tempestivamente la determinazione conclusiva prevista dal comma 5.
- In sede cautelare il giudice amministrativo può sospendere parzialmente l'atto impugnato e ordinare all'amministrazione di proseguire il procedimento secondo la scansione temporale legale, anche assegnando un termine accelerato, quando la mera sospensione non sia sufficiente a evitare la perdita irreversibile dell'utilità della tutela.
- Una misura cautelare conformativa è ammissibile se si limita a ripristinare la corretta scansione procedimentale e lascia integralmente alle amministrazioni competenti le valutazioni tecniche e discrezionali sul contenuto del provvedimento finale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 lug 2026Ordinanza n. 3881/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 15 lug 2026Ordinanza n. 3882/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 15 lug 2026Ordinanza n. 3883/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 15 lug 2026Ordinanza n. 3887/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 15 lug 2026Ordinanza n. 3888/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 15 lug 2026Ordinanza n. 3889/2026 - Roma, Sezione 4T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →