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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2784/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 11/04/2022 della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato "non doversi procedere" per estinzione del reato per prescrizione. Il ricorrente deduceva la nullità della sentenza per difetto di contraddittorio e mancata notifica della camera di consiglio (imputato contumace), nonché vizi connessi all'impossibilità del difensore di depositare conclusioni e nota spese; chiedeva in subordine l'assoluzione per non avere commesso il fatto.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo pregiudiziale di nullità per difetto di contraddittorio: la sentenza d'appello, emessa de plano per prescrizione senza previa instaurazione del contraddittorio e senza la notifica prevista ratione temporis, è affetta da nullità assoluta e insanabile. Alla luce dei principi di diritto consolidati dalle Sezioni Unite e della pronuncia della Corte Costituzionale n.111/2022, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli per il giudizio nel contraddittorio delle parti.

Norme richiamate

  • art. 589 cod. pen.

    Indica il reato contestato in primo grado all'imputato (reato oggetto del procedimento).

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in punto di possibilità di pronunciare una sentenza di proscioglimento nel merito; la Corte sottolinea che tale tunica richiede il pieno svolgimento del contraddittorio e quindi non può legittimare una pronuncia de plano in appello.

  • art. 469 cod. proc. pen.

    Norma sul proscioglimento predibattimentale prevista per il primo grado; la Corte evidenzia che non è applicabile di per sé al giudizio di appello.

  • artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen.

    Richiamati per spiegare che il rito e le disposizioni di impugnazione d'appello non rinviano alla disciplina del proscioglimento predibattimentale del primo grado.

  • art. 548, comma 3, cod. proc. pen. (previgente testo)

    Norma che impone l'avviso/ notifica anche in caso di contumacia; applicabile ratione temporis nel procedimento in esame, la mancata notifica è elemento della nullità per difetto di contraddittorio.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma che richiedeva interesse per proporre impugnazione; la Corte costituzionale ne ha censurato l'interpretazione che impediva di far annullare sentenze d'appello predibattimentali emesse senza contraddittorio, contribuendo alla conclusione della Corte di cassazione di annullare la sentenza impugnata.

  • art. 178, comma 1, lett. b) e c) e art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla nullità assoluta e insanabile della sentenza predibattimentale di proscioglimento emessa in assenza di contraddittorio.

  • Sez. U n. 28954 del 27/04/2017 (Iannelli) e altri precedenti Sezioni Unite

    Giurisprudenza di legittimità che afferma l'illegittimità della sentenza predibattimentale d'appello di proscioglimento per prescrizione emessa de plano senza contraddittorio e la nullità assoluta che ne consegue, salvo il caso in cui emerga evidentemente l'innocenza dell'imputato.

  • Sentenza Corte Costituzionale 05/04/2022 n.111

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione dell'art.568, comma 4, che impediva la declaratoria di annullamento e il rinvio per instaurare il contraddittorio; rilevando che la soluzione giurisprudenziale precedente compressa il diritto di difesa e il contraddittorio.

Massime di principio

  • Una sentenza d'appello che dichiari l'estinzione del reato per prescrizione emessa de plano senza previa instaurazione del contraddittorio è affetta da nullità assoluta e insanabile e va annullata.
  • Se la predibattimentalità dell'atto impedisce il contraddittorio, la Corte di cassazione deve annullare la sentenza e disporre il rinvio alla corte territoriale per il giudizio nel contraddittorio, salvo che risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato che giustifichi una formula di merito ai sensi dell'art.129, comma 2.
  • Nei procedimenti soggetti a disciplina transitoria bisogna rispettare le norme ratione temporis (es. previgente art.548, comma 3) relative a notifiche e avvisi per l'imputato contumace; la mancanza di tali notifiche può costituire motivo di nullità rilevante.
  • La decisione della Corte Costituzionale n.111/2022 e la giurisprudenza delle Sezioni Unite rafforzano la tutela del diritto di difesa e limitano l'utilizzo della prescrizione come strumento per sopprimere un grado di giudizio senza contraddittorio.
  • In difese analoghe è opportuno eccepire tempestivamente il difetto di notifica/contraddittorio e chiedere l'annullamento e la trasmissione degli atti per il giudizio nel contraddittorio; solo ove emerga chiaramente l'innocenza può essere chiesta la formula piena di proscioglimento in Cassazione.

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