Cassazione Penale, Sentenza n. 2784/2025 del 23/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 11/04/2022 della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato "non doversi procedere" per estinzione del reato per prescrizione. Il ricorrente deduceva la nullità della sentenza per difetto di contraddittorio e mancata notifica della camera di consiglio (imputato contumace), nonché vizi connessi all'impossibilità del difensore di depositare conclusioni e nota spese; chiedeva in subordine l'assoluzione per non avere commesso il fatto.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo pregiudiziale di nullità per difetto di contraddittorio: la sentenza d'appello, emessa de plano per prescrizione senza previa instaurazione del contraddittorio e senza la notifica prevista ratione temporis, è affetta da nullità assoluta e insanabile. Alla luce dei principi di diritto consolidati dalle Sezioni Unite e della pronuncia della Corte Costituzionale n.111/2022, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli per il giudizio nel contraddittorio delle parti.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen.
Indica il reato contestato in primo grado all'imputato (reato oggetto del procedimento).
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in punto di possibilità di pronunciare una sentenza di proscioglimento nel merito; la Corte sottolinea che tale tunica richiede il pieno svolgimento del contraddittorio e quindi non può legittimare una pronuncia de plano in appello.
art. 469 cod. proc. pen.
Norma sul proscioglimento predibattimentale prevista per il primo grado; la Corte evidenzia che non è applicabile di per sé al giudizio di appello.
artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen.
Richiamati per spiegare che il rito e le disposizioni di impugnazione d'appello non rinviano alla disciplina del proscioglimento predibattimentale del primo grado.
art. 548, comma 3, cod. proc. pen. (previgente testo)
Norma che impone l'avviso/ notifica anche in caso di contumacia; applicabile ratione temporis nel procedimento in esame, la mancata notifica è elemento della nullità per difetto di contraddittorio.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che richiedeva interesse per proporre impugnazione; la Corte costituzionale ne ha censurato l'interpretazione che impediva di far annullare sentenze d'appello predibattimentali emesse senza contraddittorio, contribuendo alla conclusione della Corte di cassazione di annullare la sentenza impugnata.
art. 178, comma 1, lett. b) e c) e art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla nullità assoluta e insanabile della sentenza predibattimentale di proscioglimento emessa in assenza di contraddittorio.
Sez. U n. 28954 del 27/04/2017 (Iannelli) e altri precedenti Sezioni Unite
Giurisprudenza di legittimità che afferma l'illegittimità della sentenza predibattimentale d'appello di proscioglimento per prescrizione emessa de plano senza contraddittorio e la nullità assoluta che ne consegue, salvo il caso in cui emerga evidentemente l'innocenza dell'imputato.
Sentenza Corte Costituzionale 05/04/2022 n.111
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione dell'art.568, comma 4, che impediva la declaratoria di annullamento e il rinvio per instaurare il contraddittorio; rilevando che la soluzione giurisprudenziale precedente compressa il diritto di difesa e il contraddittorio.
Massime di principio
- Una sentenza d'appello che dichiari l'estinzione del reato per prescrizione emessa de plano senza previa instaurazione del contraddittorio è affetta da nullità assoluta e insanabile e va annullata.
- Se la predibattimentalità dell'atto impedisce il contraddittorio, la Corte di cassazione deve annullare la sentenza e disporre il rinvio alla corte territoriale per il giudizio nel contraddittorio, salvo che risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato che giustifichi una formula di merito ai sensi dell'art.129, comma 2.
- Nei procedimenti soggetti a disciplina transitoria bisogna rispettare le norme ratione temporis (es. previgente art.548, comma 3) relative a notifiche e avvisi per l'imputato contumace; la mancanza di tali notifiche può costituire motivo di nullità rilevante.
- La decisione della Corte Costituzionale n.111/2022 e la giurisprudenza delle Sezioni Unite rafforzano la tutela del diritto di difesa e limitano l'utilizzo della prescrizione come strumento per sopprimere un grado di giudizio senza contraddittorio.
- In difese analoghe è opportuno eccepire tempestivamente il difetto di notifica/contraddittorio e chiedere l'annullamento e la trasmissione degli atti per il giudizio nel contraddittorio; solo ove emerga chiaramente l'innocenza può essere chiesta la formula piena di proscioglimento in Cassazione.
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