Cassazione Penale, Sentenza n. 28266/2023 del 30/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva, in abbreviato, confermato le condanne: Garcea e Viterbo per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (capo C); Serratore e Viterbo per partecipazione ad associazione di stampo 'ndranghetistico (capo A); Serratore per detenzione abusiva di arma (capo F). Garcea ha denunciato carenza di prova della "mafiosità" e della consapevolezza del candidato circa la caratura criminale dei promettenti voti, nonché errori sulla valutazione delle prove alternative e sulla quantificazione della pena. Serratore ha contestato l'esistenza e la continuità della "locale di Carmagnola", la sua personale appartenenza al sodalizio e la correttezza della valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e delle intercettazioni. Viterbo ha sollevato analoghe censure sull'esistenza della locale, sulla riconducibilità al sodalizio delle condotte a lui attribuite (uso auto, slot, recupero crediti, rapporti con Bonavota), sulla qualificazione giuridica del reato (anche prospettando concorso esterno) e sulla mancata concessione dell'attenuante dell'art. 114 c.p.; ha inoltre contestato la configurazione del reato di scambio elettorale politico-mafioso ritenendo le condotte di millantato rilievo personale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi ritenendoli infondati. Ha confermato che: - esisteva la "locale di Carmagnola" e la sua connessione con la cosca Bonavota, sulla base della convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, intercettazioni e altri riscontri; - Viterbo e Serratore erano partecipi dell'associazione di tipo 'ndranghetistico (capo A) e Serratore era responsabile anche del reato di detenzione abusiva d'arma (capo F); - Garcea e Viterbo hanno commesso lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter, capo C), essendosi gli imputati presentati e operati con la "caratura criminale" riconosciuta dagli interlocutori e avendo utilizzato il metodo mafioso nel procacciamento di voti. La Corte ha ritenuto inattendibili le linee difensive alternative proposte dai ricorrenti, valorizzando la motivazione della Corte di appello (collaboratori, intercettazioni, servizi di polizia giudiziaria e sentenze irrevocabili). Ha altresì respinto le censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti, richiamando la discrezionalità del giudice di merito. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, per Serratore e Viterbo, anche alle spese di costituzione e difesa del Comune di Carmagnola, oltre alla rifusione delle spese delle parti civili.
Norme richiamate
art. 416-ter cod. pen.
La Corte richiama il principio che per lo scambio elettorale politico-mafioso è necessario che il procacciamento dei voti avvenga con il metodo mafioso: se colui che procura i voti è estraneo all'associazione mafiosa occorre prova specifica della pattuizione con metodo mafioso; se invece il promotore è intraneo e agisce in rappresentanza dell'associazione, la caratura criminale e la scelta dell'interlocutore possono manifestare la mafiosità dell'accordo.
art. 416-bis cod. pen.
La qualificazione di associazione mafiosa (o sue articolazioni locali) è ricavata da un complesso di elementi probatori convergenti (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, attività di polizia giudiziaria, sentenze precedenti) che attestate condotte di tipo associativo e l'uso del metodo mafioso.
art. 114 cod. pen.
L'attenuante di cui all'art. 114 non è applicabile al reato associativo, principio di giurisprudenza consolidata richiamato dalla Corte.
art. 132 cod. pen.
Richiamato in relazione ai principi di determinazione della pena: la Corte ricorda che la gradazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché adeguatamente motivata.
art. 133 cod. pen.
Richiamiato in merito ai criteri per il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche: il giudice di merito può scegliere l'elemento prevalente rilevante ai fini della valutazione.
art. 110 cod. pen.
Citato in relazione a questioni di concorso di persone nel reato; la Corte non ha ritenuto prospettata correttamente la qualificazione alternativa del fatto come concorso esterno.
Massime di principio
- La qualificazione di una persona come 'mafiosa' può essere desunta anche da sentenze irrevocabili pregresse: una caratura criminale già accertata incide sulla valutazione del comportamento successivo e sulla configurabilità di reati come lo scambio politico-mafioso.
- Per l'art. 416-ter, quando il procacciatore di voti è intraneo alla mafia o agisce in rappresentanza dell'associazione, la prova dell'uso del metodo mafioso può essere desunta dalla posizione e dalla fama criminale dell'interlocutore; se è un soggetto estraneo, occorre prova più specifica della pattuizione con metodo mafioso.
- L'esistenza e la continuità di una "locale" o articolazione di 'ndrangheta possono essere provate attraverso la convergenza di elementi: dichiarazioni di più collaboratori, intercettazioni, comportamenti logistici/organizzativi e riscontri processuali esterni. Singoli elementi isolati sono meno decisivi che un quadro probatorio complessivamente coerente.
- Le condotte apparentemente "operative" (recupero crediti, gestione di slot, supporto logistico, uso di cautele nelle comunicazioni) possono essere valutate come elementi sintomatici di appartenenza e partecipazione associativa se integrate in un contesto di relazioni e comportamenti convergenti.
- La discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e nel riconoscimento delle attenuanti è ampia: in sede di legittimità è difficile ottenere la riforma della quantificazione della pena se la motivazione del merito è congrua e non illogica.
- La proposta alternativa di qualificazione del fatto (es. concorso esterno) richiede argomentazione specifica e confronto probatorio: semplici affermazioni generiche non sono persuasive davanti alla Corte di legittimità.
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