Cassazione Penale, Sentenza n. 6923/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che l'imputato Alfredo Monda era deceduto il 19 aprile 2022 (certificato di morte acquisito agli atti). Conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per la morte dell'imputato. Perciò la questione sostanziale sollevata dal Procuratore generale non è stata decisa nel merito, dato che il procedimento si è estinto.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lecce che aveva ritenuto la responsabilità penale di Alfredo Monda per i reati di lesioni personali e esercizio arbitrario delle proprie ragioni in danno di Antonio Caputo. Il motivo di doglianza era la presunta violazione e errata applicazione degli artt. 81, 69, 393 e 582 c.p.: il PG contestava che il Tribunale avesse posto in bilanciamento le circostanze attenuanti generiche con la continuazione, ritenendo che la continuazione non sia una circostanza aggravante e che quindi non si potesse escludere l'aumento di pena per il reato satellite.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Riferimento invocato dal ricorrente nell'ambito del censurato calcolo della pena e del trattamento delle circostanze concorrenti; tuttavia la Corte non si è pronunciata nel merito sul punto perché ha annullato la sentenza per estinzione del reato per morte dell'imputato.
art. 69 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla corretta determinazione delle circostanze e delle pene; il testo decisionale attesta la doglianza ma non offre una risoluzione interpretativa definitiva, essendo il processo estinto per morte.
art. 393 cod. pen.
Censura indicata tra le norme invocate dal Procuratore generale relativamente a vizi nella determinazione della pena; la Corte non ha esaminato il merito dell'asserita violazione a causa dell'estinzione del reato.
art. 582 cod. pen.
Anche questa norma è stata indicata nel ricorso per questioni di applicazione delle circostanze; la decisione ha comunque annullato la sentenza per morte dell'imputato senza affrontare l'interpretazione sostanziale della norma.
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato e comporta l'annullamento della sentenza senza rinvio: quando venga accertato il decesso l'azione penale si estingue e il merito della censura diventa normalmente ininfluente.
- In appello o ricorso è opportuno allegare tempestivamente e documentare lo stato civile (certificato di morte) perché ciò determina effetti processuali immediati sull'azione penale.
- Se il motivo di impugnazione riguarda la determinazione della pena (bilanciamento tra attenuanti generiche e effetto della continuazione), tale questione può rimanere inesaminata se sopravviene l'estinzione del reato; pertanto chi impugna dovrebbe valutare anche eventuali rimedi civili o amministrativi separati.
- Sotto il profilo sostanziale, la continuazione non deve essere trattata come una circostanza aggravante da porre in bilanciamento con le attenuanti generiche: le regole sull'aumento per continuazione e quelle sulle circostanze attenuanti devono essere applicate secondo i criteri previsti dalla legge e dalla giurisprudenza, senza confondere istituti diversi.
- Quando si contesta la determinazione della pena, è utile specificare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento; se invece sopravviene la morte dell'imputato, la priorità processuale è l'accertamento dell'estinzione del reato.
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