Sentenza del 22/01/2018 n. 291 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Ricorso e contestuale istanza di mediazione - Iscrizione a ruolo - Termine - Trenta giorni - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso non è stato dichiarato inammissibile per il solo fatto di essere stato depositato oltre trenta giorni dalla notificazione, poiché la contestuale attivazione della procedura di mediazione incide sul decorso del termine per la costituzione in giudizio. In sostanza, la proposizione della mediazione consente di considerare il termine processuale secondo la disciplina speciale applicabile al procedimento di reclamo e mediazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva proposto ricorso contro un atto tributario attivando contestualmente il procedimento di mediazione tributaria. La questione riguardava la presunta tardività del deposito del ricorso, effettuato oltre il termine ordinario di trenta giorni dalla notifica, e le conseguenze di tale ritardo sull’ammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
Disciplina del reclamo e della mediazione tributaria
La proposizione del ricorso con contestuale istanza di mediazione comporta l’attivazione del procedimento amministrativo deflattivo e determina l’applicazione della relativa disciplina sui termini processuali, evitando che il ricorso sia considerato tardivo per il mancato deposito entro trenta giorni dalla notificazione.
Termine per la costituzione in giudizio nel processo tributario
Il termine ordinario di trenta giorni per il deposito o la costituzione del ricorso non opera in modo isolato quando il contribuente attiva contestualmente la mediazione; occorre tenere conto della sospensione e della scansione temporale proprie della procedura di reclamo e mediazione.
Massime di principio
- Quando il contribuente propone contestualmente ricorso e istanza di mediazione, la tempestività del deposito deve essere valutata considerando la disciplina speciale della mediazione tributaria, non soltanto il termine ordinario di trenta giorni.
- Il deposito oltre trenta giorni dalla notifica non determina automaticamente l’inammissibilità se il ricorso è stato correttamente accompagnato dall’istanza di mediazione e sono stati rispettati i termini complessivi previsti dalla procedura.
- È essenziale verificare la data di notificazione dell’atto, la data di proposizione del ricorso, la presenza dell’istanza di mediazione e il decorso del periodo previsto per la procedura, perché errori nella sequenza o nel computo dei termini possono comunque comportare l’inammissibilità.
- La decisione riguarda il rapporto tra termine ordinario di costituzione e procedimento di reclamo/mediazione; non elimina in generale gli obblighi di rispetto dei termini processuali.
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