Sentenza n. 856/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1923/2024, pubblicata in data 17.10.2024, emessa dal TAR Campania-Salerno, Sezione Seconda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato che aveva annullato il diniego di permesso di costruire e imposto il riesame dell'istanza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza dopo la notifica e il passaggio in giudicato della sentenza n. 1923/2024, con la quale era stato annullato il diniego di permesso di costruire relativo alla demolizione e ricostruzione, con ampliamento volumetrico del 35% ai sensi della l.r. Campania n. 19/2009, di un fabbricato rurale. La sentenza aveva ordinato al Comune di riesaminare l'istanza senza introdurre, per la prima volta, motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria, ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990. Nonostante le sollecitazioni del ricorrente, il Comune aveva riavviato il procedimento chiedendo ulteriore documentazione e, dopo il deposito delle prime tre integrazioni, non aveva concluso il procedimento. Il ricorrente ha contestato anche la richiesta di una perizia giurata sullo stato legittimo dell'immobile, ritenendola vietata dalla disciplina sulla reiterazione delle richieste documentali, contraria all'acquisizione d'ufficio e superflua, poiché lo stato legittimo sarebbe stato desumibile da documenti già in possesso del Comune.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti formali dell'ottemperanza, poiché il ricorrente aveva documentato la notifica della sentenza, la mancata impugnazione nei termini e il passaggio in giudicato. Nel merito, ha riconosciuto che l'effetto conformativo della sentenza comprendeva necessariamente la definizione del procedimento relativo al permesso di costruire. Anche l'eventuale necessità della perizia giurata avrebbe dovuto essere valutata dal Comune nell'ambito del procedimento, che comunque doveva essere concluso nel rispetto delle statuizioni della sentenza ottemperanda. Il TAR ha quindi ordinato al Comune di definire il procedimento entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il Segretario comunale quale commissario ad acta, con insediamento su istanza del ricorrente e senza ulteriore provvedimento giudiziale, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni e prevedendo un compenso di 600 euro a carico del Comune. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta.
art. 10-bis l. 241/1990
nell'esercitare nuovamente il suo potere non potrà “addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato”
L'amministrazione, nel rieditare il potere dopo l'annullamento del provvedimento, deve rispettare l'effetto conformativo della sentenza e non può introdurre per la prima volta motivi ostativi già emersi nell'istruttoria del procedimento annullato.
art. 20, comma 5, d.P.R. 380/2001
È richiamato dal ricorrente in relazione al divieto di reiterazione delle richieste documentali; il TAR non definisce autonomamente la portata della disposizione, ritenendo comunque che l'eventuale necessità della perizia dovesse essere valutata nel procedimento da concludere.
art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001
È richiamato dal ricorrente per sostenere che lo stato legittimo dell'immobile potesse essere desunto da documenti già in possesso dell'amministrazione; il TAR non risolve definitivamente tale questione, rimettendone la valutazione al Comune nell'ambito del riesame.
Massime di principio
- L'effetto conformativo di una sentenza passata in giudicato che annulla un diniego e dispone il riesame comprende l'obbligo dell'amministrazione di definire effettivamente il procedimento rieditato entro un termine ragionevole; il mero riavvio dell'istruttoria non è sufficiente ad adempiere al giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non ha ancora concluso il procedimento che la sentenza imponeva di riesaminare, il giudice può ordinare la definizione del procedimento entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale persistente inottemperanza.
- Il commissario ad acta può essere nominato già con la sentenza di ottemperanza, con previsione della sua attivazione su istanza del privato dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all'amministrazione, senza necessità di un ulteriore provvedimento giudiziale.
- Nel rieditare il potere a seguito dell'annullamento giurisdizionale, l'amministrazione deve rispettare le statuizioni conformative della sentenza e non può introdurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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