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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35295/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un comune aveva convenuto in giudizio l'impresa appaltatrice, il progettista-direttore dei lavori e il collaudatore per ottenere il risarcimento dei costi necessari a eliminare gravi difetti e carenze strutturali di un edificio scolastico oggetto di lavori di sopraelevazione, ampliamento e adeguamento sismico, oltre alle spese sostenute per reperire locali alternativi durante la chiusura dell'immobile. Il tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione nei confronti dei professionisti e condannato solo l'appaltatrice; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo applicabile l'art. 1669 c.c., tempestiva la denuncia dei vizi solo dal momento in cui il committente aveva acquisito conoscenza apprezzabile della gravità e causa dei difetti, non provato che l'ente avesse limitato l'appalto escludendo il consolidamento statico, escluso il concorso di colpa del committente e confermata la quantificazione del danno. In cassazione l'impresa ha dedotto, con sei motivi, la tardività della denuncia e quindi la decadenza ex art. 1669 c.c.; la violazione delle regole sull'onere della prova e la mancata considerazione del computo metrico e della consulenza tecnica, sostenendo che il comune avesse delimitato l'appalto a sole opere di sopraelevazione; l'erronea esclusione del concorso di colpa del committente; l'erronea applicazione degli artt. 1669 e 2055 c.c. per non aver limitato la condanna alla sola quota di responsabilità dell'appaltatrice, anche alla luce di una successiva pronuncia contabile sui professionisti; e la illegittima quantificazione del danno, ritenuta sproporzionata e basata su un progetto successivo e diverso. La ricorrente ha inoltre lamentato vizi motivazionali, ma tali censure erano in larga parte precluse dalla doppia conforme e, comunque, miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i motivi che, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame, tendevano a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie; ha ritenuto corretta la ricostruzione della corte d'appello sulla decorrenza del termine annuale di denuncia dei gravi difetti ex art. 1669 c.c., ancorata alla conoscenza obiettiva della gravità e della derivazione causale dei difetti; ha confermato che non era stata provata alcuna modifica tacita del contratto o delimitazione dell'appalto in senso escludente il consolidamento statico; ha escluso che la limitazione della responsabilità dell'appaltatrice potesse derivare dalla separata giurisdizione sui professionisti, richiamando la natura solidale dell'obbligazione ex art. 2055 c.c. e il principio secondo cui ciascun condebitore solidale può essere tenuto per l'intero; ha infine confermato la quantificazione del danno, reputando non decisivo il raffronto con il valore dell'appalto e giustificato il maggior costo dal fatto che l'intervento di ripristino doveva rimediare anche al pregiudizio arrecato alle strutture preesistenti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    termine annuale per la denuncia dei gravi difetti

    La denuncia dei gravi difetti decorre dal momento in cui il committente acquisisce una conoscenza apprezzabile e obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera; la mera possibilità di sospettarli o la semplice esecuzione di un collaudo non bastano se non vi è ancora piena comprensione del fenomeno, ma la decorrenza resta un accertamento di fatto non sindacabile come violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una rivalutazione delle prove né può essere dedotto in presenza di doppia conforme sui medesimi fatti.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia pronuncia conforme fondata sulle stesse ragioni di fatto, è precluso il motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nei limiti applicabili ratione temporis.

  • art. 115 c.p.c.

    Non può essere invocato per ottenere in cassazione una diversa lettura del materiale probatorio quando il giudice di merito abbia già valutato le prove.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sul riparto dell'onere della prova è inammissibile se mira soltanto a contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito.

  • art. 1227 c.c.

    Il concorso di colpa del creditore/danneggiato va provato; non può essere affermato sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti non accolta dai giudici di merito.

  • art. 1362, comma 2, c.c.

    La censura di interpretazione contrattuale non è ammissibile se, in sostanza, mira a sostituire la propria lettura dei documenti contrattuali e tecnici a quella operata dal giudice di merito.

  • art. 2055 c.c.

    La responsabilità solidale opera anche quando uno dei responsabili risponda a titolo contrattuale e altri in altra sede; la separazione dei giudizi o la diversa giurisdizione non impediscono la condanna di uno solo per l'intero, ferma la rivalsa interna.

  • art. 1292 c.c.

    Ciascun condebitore solidale può essere costretto all'adempimento per la totalità, senza che la condanna debba essere limitata alla sola quota di responsabilità accertata in altra sede.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento deve coprire il danno-conseguenza necessario a reintegrare il patrimonio leso; non è decisivo il raffronto con il valore originario dell'appalto se l'intervento di ripristino è reso più oneroso dall'estensione del pregiudizio alle strutture preesistenti.

  • art. 2056 c.c.

    Nella liquidazione del danno da responsabilità civile si applicano i criteri di cui alle norme sul risarcimento del danno, nei limiti richiamati dalla Corte per confermare la quantificazione operata dai giudici di merito.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa o la quantificazione del danno, se frutto di apprezzamento del giudice di merito fondato su consulenza tecnica, non è sindacabile in cassazione come mera rivalutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo rigettato il ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • In tema di gravi difetti dell'opera appaltata, il termine annuale di denuncia decorre solo quando il committente abbia acquisito una conoscenza obiettiva e sufficiente della gravità del vizio e della sua derivazione causale dall'esecuzione dell'opera, mentre la mera percezione di anomalie o il rinvio ad accertamenti tecnici non spostano automaticamente la decorrenza se il problema è immediatamente comprensibile.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione delle prove; il controllo di legittimità non riguarda il merito dell'apprezzamento probatorio compiuto dai giudici di fatto.
  • La deduzione del concorso di colpa del danneggiato richiede una specifica base fattuale e probatoria; se il giudice di merito ha escluso tale ricostruzione, la censura che contrappone una diversa lettura dei documenti è inammissibile.
  • La responsabilità dell'appaltatore per gravi difetti può concorrere in solido con quella di progettista, direttore dei lavori o altri coautori del danno; la separazione dei giudizi o la diversa giurisdizione su alcuni coobbligati non impedisce la condanna dell'uno per l'intero, restando salvo il regresso interno.
  • Nel risarcimento del danno da cattiva esecuzione dell'opera, la quantificazione deve mirare a reintegrare il pregiudizio effettivo subito dal committente, anche quando l'intervento di ripristino sia più costoso del valore originario dell'appalto perché necessario a rimediare a danni estesi alle strutture preesistenti.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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