Cassazione Civile, Ordinanza n. 35295/2023 del 18/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un comune aveva convenuto in giudizio l'impresa appaltatrice, il progettista-direttore dei lavori e il collaudatore per ottenere il risarcimento dei costi necessari a eliminare gravi difetti e carenze strutturali di un edificio scolastico oggetto di lavori di sopraelevazione, ampliamento e adeguamento sismico, oltre alle spese sostenute per reperire locali alternativi durante la chiusura dell'immobile. Il tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione nei confronti dei professionisti e condannato solo l'appaltatrice; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo applicabile l'art. 1669 c.c., tempestiva la denuncia dei vizi solo dal momento in cui il committente aveva acquisito conoscenza apprezzabile della gravità e causa dei difetti, non provato che l'ente avesse limitato l'appalto escludendo il consolidamento statico, escluso il concorso di colpa del committente e confermata la quantificazione del danno. In cassazione l'impresa ha dedotto, con sei motivi, la tardività della denuncia e quindi la decadenza ex art. 1669 c.c.; la violazione delle regole sull'onere della prova e la mancata considerazione del computo metrico e della consulenza tecnica, sostenendo che il comune avesse delimitato l'appalto a sole opere di sopraelevazione; l'erronea esclusione del concorso di colpa del committente; l'erronea applicazione degli artt. 1669 e 2055 c.c. per non aver limitato la condanna alla sola quota di responsabilità dell'appaltatrice, anche alla luce di una successiva pronuncia contabile sui professionisti; e la illegittima quantificazione del danno, ritenuta sproporzionata e basata su un progetto successivo e diverso. La ricorrente ha inoltre lamentato vizi motivazionali, ma tali censure erano in larga parte precluse dalla doppia conforme e, comunque, miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i motivi che, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame, tendevano a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie; ha ritenuto corretta la ricostruzione della corte d'appello sulla decorrenza del termine annuale di denuncia dei gravi difetti ex art. 1669 c.c., ancorata alla conoscenza obiettiva della gravità e della derivazione causale dei difetti; ha confermato che non era stata provata alcuna modifica tacita del contratto o delimitazione dell'appalto in senso escludente il consolidamento statico; ha escluso che la limitazione della responsabilità dell'appaltatrice potesse derivare dalla separata giurisdizione sui professionisti, richiamando la natura solidale dell'obbligazione ex art. 2055 c.c. e il principio secondo cui ciascun condebitore solidale può essere tenuto per l'intero; ha infine confermato la quantificazione del danno, reputando non decisivo il raffronto con il valore dell'appalto e giustificato il maggior costo dal fatto che l'intervento di ripristino doveva rimediare anche al pregiudizio arrecato alle strutture preesistenti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1669 c.c.
termine annuale per la denuncia dei gravi difetti
La denuncia dei gravi difetti decorre dal momento in cui il committente acquisisce una conoscenza apprezzabile e obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera; la mera possibilità di sospettarli o la semplice esecuzione di un collaudo non bastano se non vi è ancora piena comprensione del fenomeno, ma la decorrenza resta un accertamento di fatto non sindacabile come violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una rivalutazione delle prove né può essere dedotto in presenza di doppia conforme sui medesimi fatti.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In presenza di doppia pronuncia conforme fondata sulle stesse ragioni di fatto, è precluso il motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nei limiti applicabili ratione temporis.
art. 115 c.p.c.
Non può essere invocato per ottenere in cassazione una diversa lettura del materiale probatorio quando il giudice di merito abbia già valutato le prove.
art. 2697 c.c.
La doglianza sul riparto dell'onere della prova è inammissibile se mira soltanto a contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito.
art. 1227 c.c.
Il concorso di colpa del creditore/danneggiato va provato; non può essere affermato sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti non accolta dai giudici di merito.
art. 1362, comma 2, c.c.
La censura di interpretazione contrattuale non è ammissibile se, in sostanza, mira a sostituire la propria lettura dei documenti contrattuali e tecnici a quella operata dal giudice di merito.
art. 2055 c.c.
La responsabilità solidale opera anche quando uno dei responsabili risponda a titolo contrattuale e altri in altra sede; la separazione dei giudizi o la diversa giurisdizione non impediscono la condanna di uno solo per l'intero, ferma la rivalsa interna.
art. 1292 c.c.
Ciascun condebitore solidale può essere costretto all'adempimento per la totalità, senza che la condanna debba essere limitata alla sola quota di responsabilità accertata in altra sede.
art. 1223 c.c.
Il risarcimento deve coprire il danno-conseguenza necessario a reintegrare il patrimonio leso; non è decisivo il raffronto con il valore originario dell'appalto se l'intervento di ripristino è reso più oneroso dall'estensione del pregiudizio alle strutture preesistenti.
art. 2056 c.c.
Nella liquidazione del danno da responsabilità civile si applicano i criteri di cui alle norme sul risarcimento del danno, nei limiti richiamati dalla Corte per confermare la quantificazione operata dai giudici di merito.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa o la quantificazione del danno, se frutto di apprezzamento del giudice di merito fondato su consulenza tecnica, non è sindacabile in cassazione come mera rivalutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo rigettato il ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In tema di gravi difetti dell'opera appaltata, il termine annuale di denuncia decorre solo quando il committente abbia acquisito una conoscenza obiettiva e sufficiente della gravità del vizio e della sua derivazione causale dall'esecuzione dell'opera, mentre la mera percezione di anomalie o il rinvio ad accertamenti tecnici non spostano automaticamente la decorrenza se il problema è immediatamente comprensibile.
- In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione delle prove; il controllo di legittimità non riguarda il merito dell'apprezzamento probatorio compiuto dai giudici di fatto.
- La deduzione del concorso di colpa del danneggiato richiede una specifica base fattuale e probatoria; se il giudice di merito ha escluso tale ricostruzione, la censura che contrappone una diversa lettura dei documenti è inammissibile.
- La responsabilità dell'appaltatore per gravi difetti può concorrere in solido con quella di progettista, direttore dei lavori o altri coautori del danno; la separazione dei giudizi o la diversa giurisdizione su alcuni coobbligati non impedisce la condanna dell'uno per l'intero, restando salvo il regresso interno.
- Nel risarcimento del danno da cattiva esecuzione dell'opera, la quantificazione deve mirare a reintegrare il pregiudizio effettivo subito dal committente, anche quando l'intervento di ripristino sia più costoso del valore originario dell'appalto perché necessario a rimediare a danni estesi alle strutture preesistenti.
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