Sentenza n. 7900/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio sul procedimento avviato d'ufficio il 20 ottobre 2023 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni subite dal ricorrente in conseguenza del catastrofale sinistro stradale occorsogli il 30 giugno 2023 a -OMISSIS- (-OMISSIS-) nel corso della missione internazionale di Polizia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato dal Ministero dell'Interno sul procedimento avviato d'ufficio il 20 ottobre 2023 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni subite durante una missione internazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Interno, la condanna dell'amministrazione alla conclusione espressa del procedimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il procedimento, relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di gravi lesioni subite in un sinistro stradale occorso il 30 giugno 2023 durante una missione internazionale di Polizia, era stato avviato d'ufficio il 20 ottobre 2023. Il ricorrente ha dedotto che, ai sensi del d.P.R. 461/2001 e secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato, il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro 290 giorni, termine scaduto il 5 agosto 2024. Il Ministero, pur costituitosi, non ha inizialmente svolto difese né depositato documenti. In seguito all'ordine istruttorio del Tribunale, ha depositato una nota del 28 novembre 2025 con cui aveva sollecitato la C.M.O. di Roma a sottoporre il dipendente agli accertamenti sanitari necessari. Il ricorrente ha sostenuto che tale nota fosse un atto meramente endoprocedimentale, non idoneo a soddisfare l'interesse alla conclusione del procedimento.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso. Ha ritenuto consolidato il principio secondo cui, dalla lettura degli artt. 5, 6, 7, 11, 14 e 16 del d.P.R. 461/2001, il termine massimo per la conclusione del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è di 290 giorni, computando anche il periodo di sospensione di trenta giorni previsto dall'art. 16. Il Ministero aveva il dovere di concludere espressamente il procedimento da esso avviato il 20 ottobre 2023, ormai ampiamente oltre il termine. Le eventuali disfunzioni o i ritardi nei rapporti tra i diversi uffici dell'amministrazione non esonerano il Ministero dal rispetto del termine complessivo. La nota con cui era stata sollecitata la C.M.O. non era idonea a interrompere l'inerzia, perché costituiva un atto endoprocedimentale e non concludeva il procedimento; soltanto un provvedimento idoneo a definirlo può far venir meno l'illegittimità del silenzio. Il Ministero è stato condannato a definire il procedimento entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale persistente inottemperanza, il Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivare su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'inottemperanza, entro ulteriori 90 giorni e con spese a carico del Ministero dell'Interno. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese processuali, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri di legge.
Norme richiamate
artt. 5, 6, 7, 11, 14 e 16 d.P.R. 461/2001
risulta che il termine massimo di durata del procedimento [per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio], tenuto conto anche del periodo di trenta giorni nei limiti del quale l’amministrazione può sospendere la procedura ex art. 16, è pari a 290 giorni dalla presentazione dell’istanza
Le disposizioni, considerate congiuntamente, determinano in 290 giorni il termine massimo per la conclusione del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, incluso il periodo massimo di sospensione di trenta giorni.
art. 16 d.P.R. 461/2001
Consente all'amministrazione di sospendere la procedura entro il limite di trenta giorni, periodo computato nel termine massimo complessivo di 290 giorni.
art. 31 c.p.a.
Il giudizio avverso il silenzio consente di accertare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e di condannarla alla conclusione del procedimento entro un termine assegnato dal giudice; in caso di persistente inerzia può essere disposto l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alle altre norme richiamate in dispositivo, il presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente nella diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale presupposto, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente, in relazione alla diffusione di dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nel procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il termine massimo di conclusione è pari a 290 giorni, computando anche il periodo massimo di sospensione di trenta giorni previsto dall'art. 16 del d.P.R. 461/2001.
- Il superamento del termine massimo di conclusione del procedimento determina l'illegittimità del silenzio e impone all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso, anche quando il procedimento sia stato avviato d'ufficio.
- Le disfunzioni organizzative o i ritardi nei rapporti tra i diversi uffici dell'amministrazione non esonerano l'amministrazione procedente dall'obbligo di rispettare il termine complessivo di conclusione del procedimento.
- Nel giudizio avverso il silenzio, un atto interlocutorio, soprassessorio o meramente endoprocedimentale non è sufficiente a interrompere l'inerzia né a rendere improcedibile il ricorso; occorre un atto idoneo a definire il procedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1001/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1002/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1003/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1004/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1005/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1006/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →