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Sentenza

Sentenza n. 255/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'accertamento Con il ricorso introduttivo: del diritto, ai sensi dell'art. 6 della legge 526 del 1993 come modificato dalla legge n. 724 del 1994 e dell'art. 115 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, alla revisione prezzi dell'appalto per l'affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di Ginosa, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'art. 20 del C.S.A., nonché per la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei dovuti importi revisionali; Con i motivi aggiunti depositati il 5 febbraio 2024: per l'accertamento del diritto, ai sensi dell'art. 6 della legge 526 del 1993 come modificato dalla legge n. 724 del 1994 e dell'art. 115 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 alla revisione prezzi dell'appalto per l'affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di Ginosa, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'art. 20 del C.S.A., nonché per l'annullamento, in parte qua, della nota prot. n. 0032318 dell’8 novembre 2023; nonché per la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei dovuti importi revisionali.

Giustizia amministrativa202100665

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della revisione prezzi dell'appalto e clausola del capitolato speciale che imponeva la richiesta entro tre mesi a pena di decadenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, spazzamento e servizi accessori ha chiesto l'accertamento del diritto alla revisione dei prezzi, con decorrenza dal 1° luglio 2013, deducendo la nullità o inefficacia dell'art. 20 del capitolato speciale d'appalto. La clausola prevedeva l'adeguamento del canone ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. 163/2006, ma imponeva all'appaltatore di presentare la richiesta entro tre mesi dall'inizio del periodo di riferimento, a pena di decadenza. La ricorrente ha sostenuto che l'art. 115 del d.lgs. 163/2006 costituisse norma imperativa, non derogabile dall'autonomia privata, e che la clausola decadenziale fosse nulla ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., oltre che contrastante con la disciplina della revisione prezzi. Con i motivi aggiunti ha impugnato in parte qua la successiva nota comunale dell'8 novembre 2023, con la quale il Comune aveva negato la revisione fino a giugno 2022, riconoscendola soltanto per il periodo da luglio 2022 a febbraio 2023, per euro 109.385,92 oltre IVA, chiedendo altresì interessi moratori e rivalutazione monetaria. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione e la tardività dell'azione di nullità, e nel merito ha chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto sia l'eccezione di difetto di giurisdizione sia quella di tardività. La controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo perché riguarda la spettanza della revisione prezzi e, in particolare, la validità e l'applicazione della clausola che subordina la richiesta a un termine decadenziale; non si tratta invece della mera richiesta di pagamento di una prestazione già determinata nel contratto quanto ad an e quantum. L'azione relativa alla nullità della clausola contrattuale non è soggetta al termine decadenziale di cui all'art. 31, comma 4, c.p.a., poiché non riguarda la nullità di un provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990, ma la nullità civilistica di una pattuizione contrattuale. Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondata la pretesa. L'art. 115 del d.lgs. 163/2006 ha natura imperativa e si inserisce automaticamente nel contratto, anche sostituendo clausole difformi; tuttavia, la sua portata precettiva impone che il contratto preveda una clausola di revisione e che l'adeguamento sia preceduto da un'istruttoria dell'amministrazione, senza vietare la previsione di adempimenti operativi o termini decadenziali per la tempestiva richiesta. La decadenza convenzionale è ammissibile purché non renda eccessivamente difficile l'esercizio del diritto ai sensi dell'art. 2965 c.c. Il termine di tre mesi previsto dal capitolato è stato ritenuto congruo e non eccessivamente restrittivo, sicché la clausola non contrasta con l'art. 115 del d.lgs. 163/2006 né con la disciplina previgente. Il precedente invocato dalla ricorrente non è stato ritenuto pertinente perché riguardava una clausola priva di qualsiasi termine decadenziale. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi respinti, con compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.

    controversie relative [...] alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

    La disposizione fonda la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie concernenti la spettanza e l'applicazione della revisione prezzi nei contratti pubblici a esecuzione continuata o periodica.

  • art. 115 d.lgs. 163/2006

    tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo

    La norma ha natura imperativa e si inserisce automaticamente nella regolamentazione contrattuale, ma non vieta di subordinare l'attivazione della revisione al rispetto di adempimenti operativi e di un termine decadenziale ragionevole.

  • art. 6 l. 537/1993

    La disciplina previgente della revisione prezzi, confluita nell'art. 115 del d.lgs. 163/2006, è richiamata quale base normativa della pretesa revisionale.

  • art. 33 l. 724/1994

    È richiamato quale disposizione integrante la disciplina legislativa della revisione prezzi applicabile alla fattispecie.

  • art. 2965 c.c.

    è nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto

    Costituisce il limite generale alle decadenze convenzionali: il termine è legittimo se non rende eccessivamente difficile l'esercizio del diritto. Il termine di tre mesi è stato ritenuto congruo.

  • art. 1339 c.c.

    La norma consente l'inserzione automatica nel contratto delle disposizioni imperative, anche in sostituzione delle clausole pattizie difformi.

  • art. 1419 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità parziale della clausola contrattuale difforme dalla disciplina imperativa, tesi non accolta nel merito.

  • art. 31, comma 4, c.p.a.

    Il termine di centottanta giorni per l'azione di nullità non si applica alla nullità civilistica di una clausola contrattuale.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La disciplina della nullità dei provvedimenti amministrativi non è applicabile alla clausola contrattuale contestata.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    È richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate, senza assumere un ruolo decisivo nella motivazione del rigetto.

  • d.lgs. 231/2002

    È richiamato dalla ricorrente quale base per la richiesta di interessi moratori, non esaminata favorevolmente in quanto la domanda principale è stata respinta.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla spettanza della revisione prezzi nei contratti pubblici a esecuzione continuata o periodica, comprese quelle concernenti la validità e l'applicazione della clausola revisionale, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; resta devoluta al giudice ordinario la sola controversia avente a oggetto il pagamento di una prestazione già prevista e compiutamente determinata nel contratto quanto ad an e quantum.
  • L'art. 115 del d.lgs. 163/2006 ha natura imperativa e si inserisce automaticamente nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi, ma non esclude l'autonomia privata nella disciplina delle modalità operative di attivazione della revisione prezzi.
  • È legittima la previsione contrattuale di un termine decadenziale per la richiesta di revisione prezzi, purché il termine non renda eccessivamente difficile l'esercizio del diritto ai sensi dell'art. 2965 c.c. Un termine di tre mesi per presentare la richiesta, corredandola dei conteggi e della documentazione delle variazioni, non è di per sé eccessivamente restrittivo.
  • La nullità di una clausola contrattuale di un appalto pubblico è soggetta alla disciplina della nullità civilistica e non al termine decadenziale previsto dall'art. 31, comma 4, c.p.a. per l'azione di nullità dei provvedimenti amministrativi.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàTermini del procedimento

Testo integrale

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