Cassazione Penale, Sentenza n. 6789/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 06/06/2024 che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo del 22/03/2024 relativo a un immobile di proprietà della ricorrente. Il sequestro era stato disposto strumentalmente alla confisca del profitto dei reati di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74/2000 contestati a Hu Yunye (capi 20 e 21). La ricorrente, tramite difensore, deduceva: errata applicazione degli artt. 321 c.p.p., 12-bis d.lgs. 74/2000 e art. 7 C.E.D.U. (prot. 1); carenza di motivazione circa l'appartenenza del bene all'indagato; errata applicazione degli artt. 125 c.p.p., 832 c.c., 42 Cost. e degli artt. 1, 6 e 7 C.E.D.U.; valutazioni meramente possibilistiche sugli indizi di sottrazione fraudolenta (trasferimenti di denaro verso la Cina) senza considerare l'estraneità della ricorrente; mancata valutazione della provenienza dei fondi prodotti dalla ricorrente e inversione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il principio per cui in cassazione sulle misure cautelari reali il sindacato è limitato alla violazione di legge (art. 325 c.p.p.), pur potendo rilevare vizi motivazionali radicali. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non fosse priva di motivazione: il Tribunale di Pistoia aveva indicato elementi indiziari della gestione fattuale dell'indagato Hu (dichiarazioni dei tecnici, intercettazioni, messaggi, fatture) e dei trasferimenti di denaro senza giustificazione economica verso soggetti in Cina, elementi che, almeno a livello indiziario, non escludono la sussistenza del reato. Quanto alla presunta fittizietà dell'intestazione dell'immobile, il Tribunale aveva motivatamente ritenuto attendibili le dichiarazioni dei soggetti che eseguirono i lavori (che indicavano Hu come referente per fatture e pagamenti) e aveva rilevato che i versamenti sui conti della ricorrente erano avvenuti pochi giorni prima dei pagamenti, sicché non risultava che la ricorrente disponesse delle somme con autonoma provvista; tale motivazione è stata ritenuta non manifestamente illogica. Le doglianze della ricorrente sono state considerate, in gran parte, tentativi di sindacare l'adeguatezza e la sufficienza delle valutazioni di merito, sindacato non consentito in cassazione per misure reali. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e, in base all'art. 616 c.p.p., alla ricorrente è stata imposta la condanna alle spese (il provvedimento menziona l'onere ma il testo è troncato).
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. n. 74/2000
Norma che disciplina la confisca del profitto derivante da reati tributari; la Corte ricorda che il sequestro preventivo può essere disposto strumentalmente alla futura confisca dei proventi ascritti all'indagato.
art. 321 c.p.p.
Norma sulle misure cautelari reali: il ricorso contestava la sua applicazione ma la Corte ha ritenuto non violata la legge nella valutazione degli indizi alla base del sequestro.
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
Richiamato in relazione ai presupposti per misure cautelari e confisca dei proventi; la Corte non ha ravvisato errore nell'applicazione al caso concreto.
art. 7 C.E.D.U. (Protocollo 1, art. 1 CEDU richiamato insieme ad altri)
Richiami ai diritti garantiti dalla Convenzione (in particolare protezione della proprietà e giusto processo): la Corte ha ritenuto che le censure connesse a presunte violazioni convenzionali fossero in realtà contestazioni della valutazione di merito non ammissibili in cassazione per misure reali.
art. 125 c.p.p.
Norma sulla motivazione degli atti giurisdizionali: la Corte ha precisato che può sindacare in cassazione solo l'assenza o l'apparenza della motivazione, non la sua adeguatezza quando questa è logicamente formulata.
art. 832 c.c.
Riferimento al diritto di proprietà; la ricorrente invocava la tutela della proprietà, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse motivatamente discusso la reale disponibilità del bene.
art. 42 Cost.
Richiamata in relazione al diritto di proprietà costituzionalmente garantito; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione alla luce della motivazione sul carattere fittizio dell'intestazione.
art. 325, comma 1, c.p.p.
Stabilisce i limiti del sindacato in cassazione sulle misure cautelari reali: la Corte lo applica per escludere il sindacato in ordine alla valutazione di merito delle risultanze.
art. 616 c.p.p.
Norma sulle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte dispone che alla ricorrente derivi l'onere delle spese.
Massime di principio
- Il terzo proprietario che impugna un sequestro preventivo finalizzato alla confisca può in cassazione contestare essenzialmente la propria titolarità effettiva o l'assenza di un suo contributo al reato, non i presupposti generali della misura cautelare che riguardano l'indagato.
- In materia di misure cautelari reali il sindacato della Corte di cassazione è limitato ai vizi di diritto e ai casi di motivazione mancante o apparente; non è consentito rimettere in discussione l'adeguatezza o la sufficienza degli elementi probatori valorizzati dal giudice di merito.
- La fittizietà dell'intestazione può essere dimostrata con elementi indiziari coincidenti (dichiarazioni di operatori, documentazione contabile, intercettazioni, tempistica dei versamenti); il giudice può ritenere non manifestamente illogica la conclusione che la disponibilità sostanziale spetti all'indagato anche se la titolarità formale è del terzo.
- La prova della provenienza dei fondi impiegati per l'acquisto di un bene è rilevante ma il giudice può legittimamente considerare sospetto il sistematico accredito di somme immediatamente prima dei pagamenti, ritenendolo indizio della mancata autonoma disponibilità finanziaria del terzo.
- Chi contesta il sequestro come terzo deve proporre censure specifiche e non generiche: le doglianze che si limitano a riproporre in termini generali i motivi già trattati nei gradi di merito e giudicati sono inammissibili o destinate al rigetto in Cassazione.
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