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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6789/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 06/06/2024 che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo del 22/03/2024 relativo a un immobile di proprietà della ricorrente. Il sequestro era stato disposto strumentalmente alla confisca del profitto dei reati di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74/2000 contestati a Hu Yunye (capi 20 e 21). La ricorrente, tramite difensore, deduceva: errata applicazione degli artt. 321 c.p.p., 12-bis d.lgs. 74/2000 e art. 7 C.E.D.U. (prot. 1); carenza di motivazione circa l'appartenenza del bene all'indagato; errata applicazione degli artt. 125 c.p.p., 832 c.c., 42 Cost. e degli artt. 1, 6 e 7 C.E.D.U.; valutazioni meramente possibilistiche sugli indizi di sottrazione fraudolenta (trasferimenti di denaro verso la Cina) senza considerare l'estraneità della ricorrente; mancata valutazione della provenienza dei fondi prodotti dalla ricorrente e inversione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il principio per cui in cassazione sulle misure cautelari reali il sindacato è limitato alla violazione di legge (art. 325 c.p.p.), pur potendo rilevare vizi motivazionali radicali. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non fosse priva di motivazione: il Tribunale di Pistoia aveva indicato elementi indiziari della gestione fattuale dell'indagato Hu (dichiarazioni dei tecnici, intercettazioni, messaggi, fatture) e dei trasferimenti di denaro senza giustificazione economica verso soggetti in Cina, elementi che, almeno a livello indiziario, non escludono la sussistenza del reato. Quanto alla presunta fittizietà dell'intestazione dell'immobile, il Tribunale aveva motivatamente ritenuto attendibili le dichiarazioni dei soggetti che eseguirono i lavori (che indicavano Hu come referente per fatture e pagamenti) e aveva rilevato che i versamenti sui conti della ricorrente erano avvenuti pochi giorni prima dei pagamenti, sicché non risultava che la ricorrente disponesse delle somme con autonoma provvista; tale motivazione è stata ritenuta non manifestamente illogica. Le doglianze della ricorrente sono state considerate, in gran parte, tentativi di sindacare l'adeguatezza e la sufficienza delle valutazioni di merito, sindacato non consentito in cassazione per misure reali. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e, in base all'art. 616 c.p.p., alla ricorrente è stata imposta la condanna alle spese (il provvedimento menziona l'onere ma il testo è troncato).

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. n. 74/2000

    Norma che disciplina la confisca del profitto derivante da reati tributari; la Corte ricorda che il sequestro preventivo può essere disposto strumentalmente alla futura confisca dei proventi ascritti all'indagato.

  • art. 321 c.p.p.

    Norma sulle misure cautelari reali: il ricorso contestava la sua applicazione ma la Corte ha ritenuto non violata la legge nella valutazione degli indizi alla base del sequestro.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Richiamato in relazione ai presupposti per misure cautelari e confisca dei proventi; la Corte non ha ravvisato errore nell'applicazione al caso concreto.

  • art. 7 C.E.D.U. (Protocollo 1, art. 1 CEDU richiamato insieme ad altri)

    Richiami ai diritti garantiti dalla Convenzione (in particolare protezione della proprietà e giusto processo): la Corte ha ritenuto che le censure connesse a presunte violazioni convenzionali fossero in realtà contestazioni della valutazione di merito non ammissibili in cassazione per misure reali.

  • art. 125 c.p.p.

    Norma sulla motivazione degli atti giurisdizionali: la Corte ha precisato che può sindacare in cassazione solo l'assenza o l'apparenza della motivazione, non la sua adeguatezza quando questa è logicamente formulata.

  • art. 832 c.c.

    Riferimento al diritto di proprietà; la ricorrente invocava la tutela della proprietà, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse motivatamente discusso la reale disponibilità del bene.

  • art. 42 Cost.

    Richiamata in relazione al diritto di proprietà costituzionalmente garantito; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione alla luce della motivazione sul carattere fittizio dell'intestazione.

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    Stabilisce i limiti del sindacato in cassazione sulle misure cautelari reali: la Corte lo applica per escludere il sindacato in ordine alla valutazione di merito delle risultanze.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sulle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte dispone che alla ricorrente derivi l'onere delle spese.

Massime di principio

  • Il terzo proprietario che impugna un sequestro preventivo finalizzato alla confisca può in cassazione contestare essenzialmente la propria titolarità effettiva o l'assenza di un suo contributo al reato, non i presupposti generali della misura cautelare che riguardano l'indagato.
  • In materia di misure cautelari reali il sindacato della Corte di cassazione è limitato ai vizi di diritto e ai casi di motivazione mancante o apparente; non è consentito rimettere in discussione l'adeguatezza o la sufficienza degli elementi probatori valorizzati dal giudice di merito.
  • La fittizietà dell'intestazione può essere dimostrata con elementi indiziari coincidenti (dichiarazioni di operatori, documentazione contabile, intercettazioni, tempistica dei versamenti); il giudice può ritenere non manifestamente illogica la conclusione che la disponibilità sostanziale spetti all'indagato anche se la titolarità formale è del terzo.
  • La prova della provenienza dei fondi impiegati per l'acquisto di un bene è rilevante ma il giudice può legittimamente considerare sospetto il sistematico accredito di somme immediatamente prima dei pagamenti, ritenendolo indizio della mancata autonoma disponibilità finanziaria del terzo.
  • Chi contesta il sequestro come terzo deve proporre censure specifiche e non generiche: le doglianze che si limitano a riproporre in termini generali i motivi già trattati nei gradi di merito e giudicati sono inammissibili o destinate al rigetto in Cassazione.

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