Cassazione Penale, Sentenza n. 29878/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la convalida dell'ordinanza che disponeva l'obbligo di comparire presso gli uffici di polizia per cinque anni, deducendo la violazione dell'art. 6, L. 12 dicembre 1989 n. 401 per mancato rispetto del termine di 48 ore tra la notifica del provvedimento del Questore (notificato il 04/02/2025 alle ore 6:15) e la convalida del GIP (ordinanza del 06/02/2025 con orario di deposito non indicato). Il vizio denunciato è la mancata garanzia del diritto di difesa per non aver atteso il decorso delle 48 ore dalla notifica prima della convalida
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Pur rilevando che l'ordinanza di convalida indicava solo la data e non l'ora di deposito, la Corte ha ritenuto che dalla motivazione del GIP risultasse espressamente che il termine di 48 ore era stato rispettato e che non erano pervenute difese scritte dall'interessato. Tale attestazione è stata considerata equivalente all'indicazione dell'orario di deposito e, insieme alla prova che la notifica era avvenuta il 04/02/2025 alle 6:15 e che l'atto di convalida è stato depositato in data 06/02/2025 in orario compatibile con l'apertura degli uffici giudiziari, consente di affermare il rispetto del termine. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali
Norme richiamate
art. 6, legge 12 dicembre 1989 n. 401
Stabilisce il termine di 48 ore che deve intercorrere dalla notifica del provvedimento impositivo (es. obbligo di comparire) e la necessità del rispetto di tale termine per la validità della convalida; la Corte valuta il rispetto del termine sulla base degli atti e delle attestazioni del giudice
Cass. Sez. 3, n. 5624 del 08/07/2016 (Rv. 269244)
Giurisprudenza di legittimità che afferma che l'incertezza sulla tempestività della convalida, se non risolvibile dagli atti, comporta la caducazione della misura
Cass. Sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010 (Rv. 247606)
Principio secondo cui l'indicazione della sola data senza l'ora di deposito di un atto soggetto a termine 'orario' può determinare l'inefficacia se non risulta da altri elementi che il termine sia stato rispettato
Massime di principio
- Quando la legge fissa un termine 'orario' (es. 48 ore) per la convalida, l'assenza di indicazione dell'ora nel provvedimento può rendere inefficace la convalida se non esistono elementi che permettano di accertare il rispetto del termine
- La motivazione del giudice che attesta espressamente il rispetto del termine di difesa (anche se non indica l'ora di deposito) può essere considerata equivalente alla prova dell'osservanza del termine
- In caso di incertezza sul rispetto del termine, è onere della parte resistente far emergere dagli atti o da elementi 'aliunde' la tempestività della convalida; se tali elementi mancano, la misura può essere annullata
- Chi impugna per violazione dei termini deve contestare espressamente e dimostrare l'inesistenza degli elementi fattuali (per esempio l'attestazione del giudice) su cui si fonda la valutazione di tempestività
- Per difesa preventiva: conservare e documentare con precisione gli orari di notifica e richiedere nell'atto di impugnazione la produzione di ogni documento che dimostri l'orario di deposito/convalida
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