Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29878/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la convalida dell'ordinanza che disponeva l'obbligo di comparire presso gli uffici di polizia per cinque anni, deducendo la violazione dell'art. 6, L. 12 dicembre 1989 n. 401 per mancato rispetto del termine di 48 ore tra la notifica del provvedimento del Questore (notificato il 04/02/2025 alle ore 6:15) e la convalida del GIP (ordinanza del 06/02/2025 con orario di deposito non indicato). Il vizio denunciato è la mancata garanzia del diritto di difesa per non aver atteso il decorso delle 48 ore dalla notifica prima della convalida

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Pur rilevando che l'ordinanza di convalida indicava solo la data e non l'ora di deposito, la Corte ha ritenuto che dalla motivazione del GIP risultasse espressamente che il termine di 48 ore era stato rispettato e che non erano pervenute difese scritte dall'interessato. Tale attestazione è stata considerata equivalente all'indicazione dell'orario di deposito e, insieme alla prova che la notifica era avvenuta il 04/02/2025 alle 6:15 e che l'atto di convalida è stato depositato in data 06/02/2025 in orario compatibile con l'apertura degli uffici giudiziari, consente di affermare il rispetto del termine. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 6, legge 12 dicembre 1989 n. 401

    Stabilisce il termine di 48 ore che deve intercorrere dalla notifica del provvedimento impositivo (es. obbligo di comparire) e la necessità del rispetto di tale termine per la validità della convalida; la Corte valuta il rispetto del termine sulla base degli atti e delle attestazioni del giudice

  • Cass. Sez. 3, n. 5624 del 08/07/2016 (Rv. 269244)

    Giurisprudenza di legittimità che afferma che l'incertezza sulla tempestività della convalida, se non risolvibile dagli atti, comporta la caducazione della misura

  • Cass. Sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010 (Rv. 247606)

    Principio secondo cui l'indicazione della sola data senza l'ora di deposito di un atto soggetto a termine 'orario' può determinare l'inefficacia se non risulta da altri elementi che il termine sia stato rispettato

Massime di principio

  • Quando la legge fissa un termine 'orario' (es. 48 ore) per la convalida, l'assenza di indicazione dell'ora nel provvedimento può rendere inefficace la convalida se non esistono elementi che permettano di accertare il rispetto del termine
  • La motivazione del giudice che attesta espressamente il rispetto del termine di difesa (anche se non indica l'ora di deposito) può essere considerata equivalente alla prova dell'osservanza del termine
  • In caso di incertezza sul rispetto del termine, è onere della parte resistente far emergere dagli atti o da elementi 'aliunde' la tempestività della convalida; se tali elementi mancano, la misura può essere annullata
  • Chi impugna per violazione dei termini deve contestare espressamente e dimostrare l'inesistenza degli elementi fattuali (per esempio l'attestazione del giudice) su cui si fonda la valutazione di tempestività
  • Per difesa preventiva: conservare e documentare con precisione gli orari di notifica e richiedere nell'atto di impugnazione la produzione di ogni documento che dimostri l'orario di deposito/convalida

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.