Cassazione Penale, Sentenza n. 90/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la decisione di consegna pronunciata dalla Corte di appello di Trieste su mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale distrettuale di Ulm per tentata estorsione aggravata. Venivano dedotte due censure principali: 1) violazione dell'art.6, comma 1, lett. c) della legge 22 aprile 2005 n.69 per mancata indicazione del titolo interno posto a base del mandato di arresto europeo e per l'incertezza circa la natura e la fase del procedimento (investigativa o processuale), con il sospetto che il MAE fosse stato emesso per esigenze investigative non consentite; 2) violazione dei principi di proporzionalità e dei diritti fondamentali (art.5 TUE, artt. 6,7,52 Carta, artt.5 e 8 CEDU) perché non erano state valutate misure meno invasive della libertà personale, come videoconferenza o nomina di un procuratore speciale.
La decisione
La Corte ha annullato la sentenza della Corte di appello di Trieste, ritenendo insufficienti e incomplete le informazioni fornite dallo Stato emittente. Ha rilevato che non risultava chiarito il titolo interno su cui si basa il MAE, né la fase del procedimento (investigativa o processuale) e se l'azione penale fosse stata esercitata. Considerando che il mandato d'arresto europeo deve essere finalizzato all'esercizio dell'azione penale e non esclusivamente a finalità investigative, la Corte ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste per chiedere ulteriori informazioni integrative ai sensi dell'art.16 della legge n.69/2005 (in particolare: copia del titolo interno, atti da compiere con la presenza della persona, indispensabilità della presenza, e possibilità di soluzioni meno intrusive come la partecipazione a distanza).
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005, n.69
art.6, comma 1, lett. c) ; art.16
L'autorità giudiziaria nazionale deve verificare che il MAE contenga indicazioni chiare sul titolo interno e sulla finalità; l'art.16 consente di chiedere informazioni integrative allo Stato emittente quando i dati sono incompleti.
decisione quadro 2002/584/GAI
art.1, par.1: definisce il mandato d'arresto europeo come decisione giudiziaria emessa in vista dell'arresto e della consegna di una persona ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o misura privativa della libertà
Il MAE deve essere finalizzato all'esercizio dell'azione penale o all'esecuzione di una pena; non può essere usato esclusivamente per esigenze investigative.
direttiva 2014/41/UE (OEI)
considerando n.25 e n.26: la direttiva disciplina il compimento di atti di indagine e segnala che, quando il trasferimento è richiesto ai fini di un procedimento penale o per comparizione in fase processuale, dovrebbe essere emesso un MAE; indica altresì che le autorità di emissione devono valutare se strumenti alternativi come l'ordine europeo di indagine o la videoconferenza siano efficaci e proporzionati
Gli strumenti di cooperazione alternativi (es. videoconferenza, ordine europeo di indagine) devono essere valutati prima di ricorrere al MAE per garantire un uso proporzionato dello strumento coercitivo.
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
Richiama principi relativi al giusto processo, alla protezione dei dati e alla limitazione delle restrizioni ai diritti nonché l'obbligo di bilanciamento e proporzionalità nell'impiego di misure che incidono sui diritti fondamentali.
Trattato sull'Unione Europea
Principio di proporzionalità che vincola l'azione delle istituzioni e degli Stati membri, richiedendo che le misure adottate non eccedano quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Tutela della libertà personale e della vita privata: l'esecuzione di misure restrittive deve rispettare i requisiti di legalità, necessità e proporzionalità.
Giurisprudenza della Corte di cassazione
Sez. 6, n.15970 del 17/04/2007, Piras (Rv. 236378)
Precedente che afferma l'inammissibilità dell'esecuzione di un MAE emesso esclusivamente per sottoporre la persona a atti istruttori (es. interrogatori), poiché il MAE non può avere finalità meramente investigative.
Massime di principio
- Il mandato d'arresto europeo deve essere chiaramente motivato e collegato all'esercizio dell'azione penale o all'esecuzione di una pena; non può essere emesso soltanto per finalità investigative.
- Se gli atti trasmessi dallo Stato emittente sono incompleti o ambigui, il giudice nazionale deve richiedere informazioni integrative ai sensi dell'art.16 della legge n.69/2005 prima di autorizzare la consegna.
- Occorre sempre valutare la proporzionalità della misura e l'esistenza di alternative meno invasive (videoconferenza, ordine europeo di indagine, procuratore speciale) che possano garantire le esigenze processuali senza privare della libertà personale.
- La terminologia usata negli atti (per esempio riferimento all'indagato piuttosto che all'imputato, o al procedimento piuttosto che al processo) può essere indicativa della fase procedimentale e impone verifiche sulla natura della richiesta.
- In presenza di dubbi sulla natura del titolo interno o sulla fase del procedimento, la mancata prova dell'indispensabilità della presenza della persona richiesta legittima il rigetto o l'adozione di misure istruttorie prima della consegna.
- La Corte nazionale deve armonizzare la verifica formale dei requisiti del MAE con i principi europei e convenzionali relativi a giusto processo, libertà personale e proporzionalità.
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