Sentenza del 10/02/2021 n. 192 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Somministrazione di alimenti e bevande in associazione culturale - esercizio da parte di impresa estera - attività commerciale - è tale - imponibilità dei proventi - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sull'imputazione fiscale dei proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande svolta nei locali di un circolo/associazione culturale: determinare se tali proventi costituiscano reddito d'impresa imponibile attribuibile a una società commerciale che esercitava l'attività, oppure redditi riconducibili all'associazione non commerciali.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che l'attività di somministrazione effettuata nei locali dell'associazione fosse effettivamente esercitata dalla società commerciale già attiva in altri contesti e presso diversi locali; conseguentemente i proventi sono stati qualificati come reddito d'impresa imponibile e imputati alla società commerciale e non all'associazione ricreativa. In pratica è stata confermata l'imponibilità dei ricavi e respinta la qualificazione degli stessi come proventi associativi esenti/di diversa natura.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - disciplina del reddito d'impresa
I proventi derivanti da attività commerciale di somministrazione concorrono a formare il reddito d'impresa quando l'attività è svolta in forma d'impresa; la qualificazione fiscale dipende dall'effettiva titolarità e organizzazione dell'attività.
Codice Civile, artt. 2082 e 2195 (impresa e attività commerciale)
La nozione di impresa/attività commerciale (continuità, organizzazione di risorse e scopo di lucro) permette di qualificare la somministrazione come attività commerciale quando è gestita da una società commerciale, indipendentemente dalla collocazione nei locali di un'associazione.
Normativa IVA e obblighi connessi alla somministrazione (legate alla qualificazione di attività commerciale)
La qualificazione come attività commerciale comporta obblighi IVA e contabili; la circostanza che il servizio sia reso in un circolo non esonera dalla rilevanza fiscale se il prestatore è una impresa.
Massime di principio
- La qualificazione fiscale del reddito dipende dalla titolarità effettiva e dall'organizzazione dell'attività: se una società commerciale esercita l'attività di somministrazione, i proventi sono reddito d'impresa anche se l'attività avviene nei locali di un'associazione.
- La mera presenza di una associazione culturale o la destinazione dei locali a fini ricreativi non trasforma automaticamente in non commerciali le prestazioni rese da un'impresa terza: conta chi gestisce, come è organizzata l'attività e la continuità/profittabilità dell'impresa.
- Per evitare contestazioni è necessario documentare chiaramente i rapporti contrattuali (concessioni, affitti, cessioni di gestione), emettere fatture e rispettare gli obblighi IVA e contabili: il criterio chiave è la sostanza economica, non la forma esterna.
- In situazioni simili occorre valutare elementi fattuali quali: chi assume il rischio d'impresa, chi gestisce approvvigionamenti e personale, come vengono incassati i corrispettivi e se l'attività è svolta in forma professionale/abituale.
- Se l'obiettivo è mantenere qualificazione non commerciale per i proventi, le associazioni devono evitare che imprese terze operino in modo indifferenziato nei loro locali senza chiare separazioni contrattuali e contabili; viceversa le imprese devono adempiere agli obblighi fiscali propri.
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