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Sentenza

Sentenza n. 957/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Padova che vietava per tre anni l’accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi situati nell’area di un festival

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto adottato ai sensi dell’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, deducendo, con il primo motivo, la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di effettive ragioni di urgenza, considerato il decorso di circa due mesi dai fatti. Ha inoltre contestato il richiamo a un precedente di polizia e lamentato l’insufficiente descrizione delle condotte e delle ragioni poste a fondamento della misura. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza di elementi indiziari obiettivi, i presupposti della denuncia, la partecipazione ai disordini, la riconducibilità della condotta alle fattispecie normative e l’attualità del pericolo per la sicurezza. Ha sostenuto che l’episodio, consistente in una colluttazione tra due persone, non integrasse un grave disordine in un contesto pubblico. Ha inoltre lamentato la mancata considerazione del proprio profilo personale di studente universitario, atleta e insegnante di arti marziali, nonché l’insufficiente motivazione della durata triennale del divieto e della sua estensione territoriale, riferita a un festival organizzato soltanto in determinati periodi dell’anno.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il divieto di accesso. Quanto all’omessa comunicazione di avvio, ha affermato che, trattandosi di una misura preventiva e cautelare diretta alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, l’urgenza non dipende necessariamente dall’immediatezza cronologica tra fatto e provvedimento. Essa può essere giustificata dalla necessità di impedire la reiterazione di condotte pericolose, preservare l’effettività della misura e non compromettere indagini ancora in corso. Nel caso concreto, il tempo trascorso era spiegato dall’attività istruttoria e dalla necessità di mantenere riservate le indagini sino alla perquisizione, sicché l’omissione dell’avviso risultava motivata. Quanto ai presupposti sostanziali, il ricorrente era stato denunciato per delitti non colposi contro la persona, rientranti tra quelli previsti dall’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017. Per l’adozione della misura non erano necessari una condanna penale, l’arresto in flagranza o una misura cautelare, essendo sufficiente la denuncia, accompagnata da un’autonoma prognosi di pericolo per la sicurezza. Il requisito dei gravi disordini non doveva necessariamente ricorrere, poiché la norma contempla alternativamente i reati commessi in occasione di gravi disordini e i delitti non colposi contro la persona o il patrimonio. In ogni caso, la condotta era avvenuta durante un festival affollato, coinvolgendo un addetto alla sicurezza e altri soggetti con analoga mansione, ed era stata caratterizzata da un’aggressione violenta, da gravi lesioni craniche, dall’omissione di soccorso e dal successivo tentativo di non rendersi riconoscibile. Tali elementi, unitariamente considerati insieme alle verbalizzazioni, testimonianze e riprese video, sostenevano la prognosi di pericolosità. L’assenza di flagranza e la pendenza del procedimento penale non impedivano l’adozione della misura preventiva, che non richiede l’accertamento definitivo della responsabilità penale. Il TAR ha inoltre ritenuto attuale il pericolo, precisando che l’attualità non coincide con la contiguità temporale dei fatti, ma con la perdurante idoneità della condotta a rivelare un rischio di reiterazione in contesti analoghi. Gli elementi favorevoli del profilo personale del ricorrente non erano sufficienti a neutralizzare la gravità specifica dell’episodio. Infine, la durata triennale, pur coincidente con il limite massimo, era proporzionata alla particolare violenza della condotta e agli esiti lesivi, mentre l’area territoriale era sufficientemente determinata e non eccessiva, poiché limitata ai pubblici esercizi e alle immediate vicinanze dell’area del festival, senza estendersi all’intero Comune o alla generalità dei pubblici esercizi della provincia. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 13-bis d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla l. 18 aprile 2017, n. 48

    divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati

    La norma richiede un presupposto oggettivo, costituito dalla denuncia per una delle categorie di reati previste, e un presupposto prognostico, costituito dalla valutazione che dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza. Per i delitti non colposi contro la persona o il patrimonio non è necessario dimostrare anche la presenza di gravi disordini. La misura ha natura preventiva e non sanzionatoria: non richiede una condanna penale, l’arresto in flagranza o una misura cautelare, ma un quadro indiziario grave, preciso e concordante idoneo a fondare una prognosi di pericolo secondo la logica del più probabile che non.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    l’avviso può essere omesso quando l’adempimento interferisca con il perseguimento dell’interesse pubblico concreto

    Nelle misure preventive e cautelari di pubblica sicurezza, l’urgenza che giustifica l’omissione della comunicazione di avvio non si identifica necessariamente con l’immediatezza temporale rispetto ai fatti, potendo derivare dalla necessità di impedire la reiterazione delle condotte, preservare l’effettività della misura o mantenere la segretezza di indagini ancora in corso.

  • art. 5, comma 1, l. 25 agosto 1991, n. 287

    Individua la categoria dei pubblici esercizi cui può riferirsi il divieto di accesso previsto dalla misura.

  • artt. 61, n. 1, 582, 583 e 593 c.p.

    delitti non colposi contro la persona

    La denuncia per tali fattispecie integra il presupposto oggettivo richiesto dall’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, senza necessità di un definitivo accertamento penale.

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, quando l’istruttoria è completa, il contraddittorio è integro e le parti sono state previamente avvisate.

Massime di principio

  • Il divieto di accesso previsto dall’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017 ha natura preventiva e non sanzionatoria: la sua adozione non richiede l’accertamento definitivo della responsabilità penale, essendo sufficiente una denuncia per una delle fattispecie previste e un quadro di elementi gravi, precisi e concordanti idoneo a fondare una prognosi di pericolo per la sicurezza.
  • Quando la denuncia riguarda delitti non colposi contro la persona o il patrimonio espressamente contemplati dall’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, la presenza di gravi disordini costituisce un presupposto alternativo e non cumulativo; resta comunque necessaria l’autonoma valutazione prognostica del pericolo.
  • L’attualità del pericolo nelle misure preventive di pubblica sicurezza non coincide con l’immediata prossimità temporale tra la condotta e il provvedimento, ma richiede che la condotta conservi un’idoneità concreta a rivelare un rischio di reiterazione in contesti analoghi.
  • Nell’adozione di una misura preventiva di pubblica sicurezza, l’omissione della comunicazione di avvio può essere giustificata anche dopo un intervallo temporale dai fatti, quando il ritardo sia spiegato dall’attività istruttoria e l’interlocuzione procedimentale possa compromettere la segretezza delle indagini o l’effettività della misura.
  • La gravità di un disordine avvenuto in un contesto di pubblico trattenimento non deve essere valutata esclusivamente in base al numero dei partecipanti o dei feriti, ma considerando la capacità concreta della condotta di compromettere l’ordinato svolgimento dell’evento e di generare allarme o pericolo per la collettività.
  • La durata massima e l’estensione territoriale di un divieto di accesso sono legittime quando risultano proporzionate alla gravità della condotta e calibrate sui luoghi nei quali si è manifestato il rischio, senza trasformarsi in un’interdizione generalizzata dell’accesso ai luoghi del territorio comunale o provinciale.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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