Cassazione Penale, Sentenza n. 7927/2022 del 04/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso ex art. 625-bis c.p.p. per errore di fatto percettivo: si contestava che la Corte di cassazione non avesse rilevato la rituale proposizione e l'effettiva illustrazione del primo motivo di ricorso, concernente l'inutilizzabilità di un verbale di interrogatorio di Gianluca Medina (personaggio decisivo per l'accusa). Si denunciava altresì l'erronea valutazione circa la condizione di detenzione di Medina al momento dell'interrogatorio e si chiedeva la declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio, sostenendo che l'eventuale inutilizzabilità del verbale avrebbe inciso sulla possibilità di optare per il rito abbreviato e sulla complessiva decisione di merito.
La decisione
Il ricorso è stato respinto come infondato. La Corte ha ritenuto che la Corte di cassazione non abbia omesso per errore percettivo la considerazione del motivo, ma abbia compiuto una valutazione di merito sul carattere non decisivo dell'elemento ritenuto inutilizzabile, rilevando la mancata dimostrazione della cosiddetta "prova di resistenza" (ossia dell'incidenza della espunzione del verbale sulle residue risultanze probatorie). Inoltre è stato osservato che il decreto che dispone il giudizio non è viziato dall'esistenza in fascicolo di atti eventualmente inutilizzabili, salvo i casi tassativi di nullità, e che le dichiarazioni decisive di Medina utilizzate per la condanna erano quelle rese in dibattimento, non quelle delle indagini preliminari. Di conseguenza il ricorso è rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Strumento per chiedere la revoca di sentenze per errore materiale o di fatto percettivo; applicabile solo quando l'omissione o l'errore sia percettivo, decisivo per l'esito e non meramente valutativo. Occorre dimostrare che l'omesso esame avrebbe determinato un risultato diverso.
art. 141-bis cod. proc. pen.
Norma evocata nel primo motivo di cassazione in relazione al vizio di motivazione e all'utilizzabilità delle prove; la Corte ha ritenuto la doglianza priva di decisività per le ragioni di cui al difetto della prova di resistenza.
art. 121 cod. proc. pen.
Riferimento alla memoria difensiva richiamata in ricorso; conferma che memorie depositate nelle fasi precedenti possono essere richiamate, ma rilevanza rimane subordinata alla decisività delle questioni illustrate.
art. 429 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai casi tassativi di nullità del decreto che dispone il giudizio: la nullità del decreto è fattispecie limitata e non ricomprende genericamente l'inutilizzabilità di un elemento istruttorio.
art. 491 cod. proc. pen.
Richiamata per chiarire il momento e le modalità di deduzione delle questioni preliminari e delle nullità: la deducibilità non modifica il momento in cui la questione va sollevata.
art. 181 c.p.p. (commi 1 e 3)
Rilevante per la deducibilità delle nullità e per la possibilità di sollevare questioni preliminari anche in fasi successive, ma senza trasformare il decreto che dispone il giudizio in atto censurabile per ogni elemento poi ritenuto inutilizzabile.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla regola secondo cui il ricorrente deve dimostrare che la doglianza non esaminata era decisiva; l'omesso esame non rileva se la questione fosse assorbita o non decisiva.
Massime di principio
- Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori percettivi e solo se l'omissione o l'errore risultano decisivi per l'esito della decisione: non è strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito.
- Quando si contesta l'inutilizzabilità di una prova in cassazione è necessario dimostrare la cosiddetta "prova di resistenza": bisogna indicare come l'espunzione dell'elemento inciderebbe sulle residue risultanze e sul convincimento del giudice.
- La presenza in fascicolo di atti eventualmente inutilizzabili non determina automaticamente nullità o pregiudizio finché il giudice non li utilizza espressamente nella motivazione della decisione.
- Il decreto che dispone il giudizio non è normalmente annullabile per il fatto che in fase d'indagine siano stati raccolti atti poi ritenuti inutilizzabili; le questioni di utilizzabilità si possono affrontare in dibattimento.
- L'affermazione che un motivo non è stato "proposto" o illustrato ritualmente può essere valutata come questione percettiva o, se la Corte compie una valutazione di assorbimento/non decisività, come questione di merito non sanabile con art. 625-bis.
- Mutamenti giurisprudenziali o questioni connesse alla Corte EDU non sono, di per sé, idonei a giustificare l'esperimento del rimedio straordinario ex art. 625-bis, che richiede un errore materiale o di fatto concreto e decisivo.
- In ricorso per cassazione avverso l'utilizzabilità di prove è essenziale documentare in modo specifico l'incidenza dell'espunzione dell'atto contestato sulle residue prove; argomentazioni generiche portano all'inammissibilità del motivo.
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