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Sentenza

Sentenza n. 581/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.11.2024.

Giustizia amministrativa202503088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di mettere a disposizione la carta docente, o altro strumento equipollente, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, imposto da una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (personale scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta docente, o altro strumento equipollente, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. La sentenza è stata notificata il 25 novembre 2024, non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 31 luglio 2025. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, l'Amministrazione non ha adempiuto. Il ricorrente ha quindi chiesto l'esecuzione integrale del giudicato e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e non contestato l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo a mettere a disposizione del ricorrente la carta docente o altro strumento equipollente per il contributo alla formazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, con ulteriori sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione effettuata dal ricorrente. Al commissario, dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione, non è riconosciuto alcun compenso. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, per l'eventuale persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti obblighi di pagamento di somme.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il riferimento processuale per la regolazione delle spese e per l'applicazione, nel processo amministrativo, delle disposizioni processuali civili richiamate.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato impone a un'amministrazione un obbligo puntuale e l'amministrazione non ne contesta l'inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione completa del titolo entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento al perdurare dell'inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'esecuzione.
  • La nomina di un dipendente pubblico quale commissario ad acta non comporta necessariamente il riconoscimento di un compenso, quando il soggetto è già preposto alla gestione della spesa pubblica inerente all'oggetto dell'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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