Ordinanza n. 207/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, I Reparto –SM – Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri, prot. n. -OMISSIS-, datato 22 dicembre 2025, notificato in data 30 dicembre 2025, con cui è stata respinta l’istanza di trasferimento definitivo presentata dal ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa, ove occorra, la lettera prot. n. -OMISSIS- del 28 ottobre 2025, con cui sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, e il provvedimento con cui è stata solo parzialmente accolta l'istanza di accesso agli atti del 5 dicembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. e ha ritenuto, a un primo sommario esame, insussistente il fumus boni iuris. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti ha ritenuto prevalenti quelli dell'Amministrazione. Ha quindi respinto la domanda di sospensione dell'efficacia del diniego di trasferimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: diniego dell'istanza di trasferimento definitivo, unitamente agli atti connessi, alla comunicazione dei motivi ostativi e al parziale accoglimento dell'istanza di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che ha respinto la sua istanza di trasferimento definitivo. Sono stati inoltre contestati gli atti presupposti e conseguenti, compresa la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda e il provvedimento di parziale accoglimento dell'istanza di accesso agli atti. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per la ritenuta carenza, in sede sommaria, del fumus boni iuris e per la prevalenza degli interessi dell'Amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo richiede una favorevole valutazione sommaria del fumus boni iuris e un bilanciamento degli interessi contrapposti.
- Quando, a un primo sommario esame, il ricorso non appare assistito da fumus boni iuris e gli interessi dell'Amministrazione risultano prevalenti, la domanda cautelare deve essere respinta.
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