Cassazione Civile, Ordinanza n. 21126/2025 del 24/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un condominio aveva promosso azione revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficace nei propri confronti un atto di compravendita con cui un condomino-debitore aveva trasferito alla madre alcune unità immobiliari. Il credito azionato era fondato su un decreto ingiuntivo non opposto. Il tribunale aveva accolto la revocatoria; la corte d'appello aveva confermato. Il soccombente ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva nullità della sentenza d'appello e violazione degli artt. 331 e 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio, sostenendo che l'appello era stato notificato al solo creditore e non anche al terzo acquirente, parte necessaria nel giudizio revocatorio; inoltre lamentava che la corte territoriale avesse trattenuto la causa in decisione senza fissare l'udienza per la precisazione delle conclusioni nonostante richiesta di entrambe le parti. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 132 c.p.c. e di norme sostanziali in tema di remissione del debito e disciplina condominiale, ma tale censura restava assorbita.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che nel giudizio ex art. 2901 c.c. sussiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente. Poiché l'impugnazione non risultava notificata al terzo acquirente, si era verificato un vizio del contraddittorio che la corte d'appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c. È stato quindi cassato in relazione il capo impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria ordinaria richiede che il giudizio sia instaurato o proseguito nei confronti di tutte le parti necessarie dell'atto dispositivo impugnato; il suo accoglimento incide direttamente sia sul creditore sia sul terzo acquirente.
art. 2902, comma 2, c.c.
L'effetto della revocatoria consente al creditore di agire esecutivamente sul bene e attribuisce al terzo acquirente la facoltà di surrogarsi nei diritti del creditore verso l'alienante.
art. 102, comma 2, c.p.c.
In presenza di litisconsorzio necessario, il giudice deve rilevare d'ufficio il difetto di integrità del contraddittorio e disporne l'integrazione.
art. 331 c.p.c.
La parte che impugna deve notificare l'impugnazione a tutte le parti necessarie del giudizio, pena il vizio del contraddittorio.
art. 132 c.p.c.
Il secondo motivo lo evocava in relazione a un preteso vizio di motivazione, ma la censura è rimasta assorbita.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato quale parametro del motivo di ricorso per dedurre un vizio processuale.
art. 702-bis c.p.c.
Il primo grado era stato deciso con ordinanza nel rito sommario di cognizione.
art. 63 disp. att. c.c.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, in tema di disciplina condominiale, ma senza esame nel merito perché assorbito.
artt. 1236, 1268 e ss. c.c.
Richiamati dal ricorrente nel secondo motivo in tema di remissione del debito e modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio, ma senza decisione di merito per assorbimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocatoria ordinaria sussiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente del bene oggetto dell'atto dispositivo impugnato.
- Se in appello manca la notificazione dell'impugnazione a uno dei litisconsorti necessari, il giudice deve rilevare d'ufficio il vizio del contraddittorio e ordinare l'integrazione ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c.
- La mancata partecipazione del terzo acquirente al giudizio revocatorio determina una nullità processuale idonea a travolgere il giudizio di impugnazione fino alla sua integrazione.
- Nei giudizi di revocatoria l'accertamento dei presupposti dell'azione, inclusa la sussistenza del credito e la partecipazione fraudolenta del debitore, spiega effetti immediati nei confronti di tutte le parti dell'atto dispositivo impugnato.
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