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Sentenza

Sentenza n. 9404/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare: per quanto concerne il ricorso introduttivo: - della Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Roma Capitale avente oggetto: PA VSFQ 32/25/SUA - Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 59 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, senza minimo garantito, per l’affidamento del servizio di Assistenza Specialistica da parte degli Istituti di istruzione superiore di secondo grado beneficiari di finanziamento dalla Regione Lazio nell’ambito del Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” - Regolamento (UE) n. 2021/1060 - Regolamento (UE) n.2021/1057 - Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Approvazione del metodo di gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023; - del bando di gara pubblicato in data 30/09/2025; del Disciplinare; del Capitolato e di tutti gli atti della procedura; - della rettifica del bando, del disciplinare e degli atti di gara pubblicata il 22.10.2025; - della determinazione n. G11518 del 10/09/2025 della Regione Lazio avente ad oggetto: Determinazione G09800 del 10 agosto 2025 - Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali: Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazione di svantaggio - Assistenza Specialistica anno scolastico 2025 - Elenco delle Istituzioni scolastiche/formative ammesse/non ammesse al finanziamento; - della determinazione G09800 del 10.08.2025 avente ad oggetto: Approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali: Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazione di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2025-26 e prenotazione di impegno di spesa, in favore di creditori diversi, (codice creditore 3805) per la somma complessiva di € 35.000.000,00; - della determina della Regione Lazio G04216 05/04/2019 e relativi allegati avente ad oggetto: Programma Operativo regionale FSE 2014-2020 – Asse II Inclusione Sociale e lotta alla povertà – OT 9 Priorità di investimento 9 i: Programma di interventi finalizzati all’integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità. Aggiornamento ai fini della rideterminazione o dell’importo UCS della "Nota metodologica per l’adozione di UCS (Unità di Costo Standard) nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi al Fondo Sociale Europeo di cui all’art. 67.1 (b) regolamento UE 1303/2013" approvata con la D.D n G11177 03/10/2016 e sua integrazione e rettifica di cui alla D.D. G03978 del 28/03/2018; - della determina della Regione Lazio G06095 17/05/2022 e relativi allegati avente ad oggetto: Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 Obiettivo di Policy 4 "Un’Europa più sociale" Priorità 3 "Inclusione sociale Obiettivo specifico k) Azione Servizi per l’integrazione scolastica/formativa per disabili - PRR 14: Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio. Aggiornamento, ai fini della rideterminazione o dell’importo UCS, della "Nota metodologica per l’adozione di UCS (Unità di Costo Standard) nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi al Fondo Sociale Europeo plus di cui all’art. 53 del Regolamento (UE) 2021/1060, approvata con la D.D n G11177 03/10/2016, e successive integrazioni e rettifiche di cui alle D.D. n. G03978 del 28/03/2018 e n. G04216 05/04/2019; - della determina della Regione Lazio n. G08788 02/07/2024 e relativi allegati avente ad oggetto: Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazione di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2024-25 e manifestazione di interesse per la sperimentazione di azioni a sostegno della transizione dal percorso scolastico/formativo alla dimensione lavorativa degli alunni con disabilità; - della Determinazione n. 11177/2016 della Regione Lazio e relativi allegati; - di ogni atto presupposto e conseguente anche se non specificatamente indicato o non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della Determinazione Dirigenziale PA VSFQ 32/25/SUA – con la quale è stata disposta l’aggiudicazione della procedura aperta in esame;

Giustizia amministrativa202512803

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando e atti della procedura aperta per un accordo quadro relativo al servizio di assistenza specialistica scolastica, nonché successivo provvedimento di aggiudicazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante e amministrazioni coinvolte)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato il bando, gli atti di gara, gli atti regionali presupposti e, con motivi aggiunti, l'aggiudicazione. Hanno dedotto la violazione degli artt. 11 e 41 del d.lgs. 36/2023, l'illogicità, l'erroneità manifesta, l'eccesso di potere, la violazione del CCNL delle cooperative sociali e il difetto di istruttoria, contestando l'incongruità del prezzo fisso di euro 21,14 oltre IVA, corrispondente all'Unità di Costo Standard, e del costo medio della manodopera stimato in euro 20,83. In particolare, hanno sostenuto che la stazione appaltante avrebbe omesso o sottostimato gli scatti di anzianità e altre indennità previste dal CCNL, avrebbe dovuto riferirsi esclusivamente al profilo professionale di livello D anziché utilizzare una media tra profili C e D e avrebbe utilizzato parametri tabellari riferiti al precedente contratto collettivo. È stata inoltre dedotta la violazione dell'art. 108 del d.lgs. 36/2023, assumendo l'illegittimità del criterio di aggiudicazione fondato sulla sola componente qualitativa e su un prezzo fisso incongruo. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso collettivo per disomogeneità e conflitto di interessi tra le ricorrenti, nonché la tardività dell'impugnazione degli atti regionali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L'accordo quadro, inizialmente previsto per tre anni, era stato rimodulato a un solo anno scolastico, ormai prossimo alla conclusione; gli affidamenti erano già stati perfezionati e l'eventuale annullamento non avrebbe procurato alle ricorrenti un'utilità pratica ed effettiva, neppure mediante la riedizione della gara. Non è stata proposta una domanda risarcitoria né una domanda di accertamento dell'illegittimità a fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., nei termini e nelle forme dell'art. 73 c.p.a. Il Collegio ha inoltre ritenuto improcedibile il ricorso, per violazione del principio nemo contra factum proprium venire potest, nei confronti delle società che, dopo aver contestato il costo della manodopera indicato dalla stazione appaltante, avevano partecipato alla gara dichiarando un costo conforme a quello previsto dal disciplinare. Ha altresì ritenuto fondato il rilievo di inammissibilità del ricorso collettivo, poiché mancavano l'omogeneità delle posizioni e l'assenza di conflitto di interessi: alcune ricorrenti non avevano presentato offerta, mentre altre avevano partecipato, talune conseguendo l'aggiudicazione e alcune dichiarando costi coerenti con quelli contestati. Il TAR ha invece escluso la tardività dell'impugnazione degli atti regionali, ritenendo che questi non fossero immediatamente lesivi al momento della loro adozione e che la lesività si fosse concretizzata con la pubblicazione del bando. Pur non essendo necessario ai fini della decisione, il Collegio ha ritenuto infondati anche i motivi nel merito: la stima media tra i profili C1 e C3/D1 era coerente con la struttura dell'accordo quadro e con le mansioni concretamente previste; lo scatto di anzianità maturava dopo un biennio, mentre la gara riguardava un solo anno scolastico; le ulteriori indennità non risultavano oggettivamente dovute o, se necessarie in relazione agli ordinativi, potevano essere poste a carico degli istituti scolastici; i costi annui utilizzati coincidevano con le tabelle ministeriali aggiornate al CCNL del 2024. Le ricorrenti sono state condannate, in solido, al pagamento delle spese in favore della Città Metropolitana e della Regione Lazio, liquidate in euro 3.000 per ciascuna; spese compensate nei confronti del Ministero e dell'istituto scolastico.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023

    Disciplina l'accordo quadro con più operatori economici utilizzato per la procedura.

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Individua la procedura aperta mediante la quale è stata svolta la gara.

  • art. 11 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione al rispetto del trattamento e del costo del lavoro nella procedura di gara.

  • art. 41, commi 13 e 14, d.lgs. 36/2023

    Richiamato per la determinazione e l'indicazione del costo della manodopera negli atti di gara.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    Richiamato per la contestazione del criterio di aggiudicazione basato sulla componente qualitativa e sul prezzo fisso.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    L'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori richiede una specifica domanda, non proposta dalle ricorrenti.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    La domanda di accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori deve essere proposta nei termini e nelle forme processuali previste.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso una procedura di gara diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, esaurita o prossima all'esaurimento la durata della procedura e perfezionati gli affidamenti, l'eventuale annullamento non possa procurare al ricorrente alcuna utilità pratica ed effettiva, neppure attraverso la riedizione della gara.
  • L'interesse all'accertamento incidentale dell'illegittimità ai fini risarcitori non può essere rilevato in assenza di una specifica domanda proposta nei termini e nelle forme previste dall'art. 34, comma 3, c.p.a. e dall'art. 73, comma 1, c.p.a.
  • Il ricorso collettivo è ammissibile soltanto quando ricorrano contemporaneamente identità delle situazioni sostanziali e processuali e assenza di qualsiasi conflitto, anche potenziale, tra i ricorrenti; il conflitto sussiste quando alcuni partecipano alla gara o risultano aggiudicatari e altri ne chiedono la caducazione senza aver presentato offerta.
  • La parte che, dopo aver contestato in giudizio l'incongruità di un parametro economico previsto dalla lex specialis, partecipi alla gara dichiarando un valore conforme a quello contestato può essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in applicazione del principio nemo contra factum proprium venire potest.
  • Nella stima del costo della manodopera per un accordo quadro relativo a prestazioni assistenziali, la stazione appaltante può utilizzare una media tra diversi livelli professionali del CCNL quando le mansioni concretamente previste e la struttura dell'accordo quadro non impongano l'utilizzo esclusivo del livello superiore e la stima non risulti irragionevole.
  • La congruità del costo della manodopera può essere valutata anche considerando la durata effettiva del servizio e la concreta maturazione degli istituti contrattuali: non è necessario computare uno scatto di anzianità destinato a maturare dopo un periodo superiore alla durata dell'affidamento.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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