Ordinanza n. 11351/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento di sospensione del c.d. pocket money emesso dalla Prefettura di Viterbo in data 17 gennaio 2024 e comunicato il giorno successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento prefettizio di sospensione del c.d. pocket money
Esito
La controversia
Il giudizio principale, promosso per l'annullamento del provvedimento di sospensione del pocket money, era già stato definito con sentenza. Nel successivo procedimento relativo alla liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l'istanza presentata non era corredata dalla documentazione attestante la permanenza, per ciascuno dei due ricorrenti, delle condizioni reddituali necessarie per il beneficio. Il Tribunale ha quindi disposto un incombente istruttorio volto a verificare i redditi rilevanti per gli anni 2024 e 2025, considerato che il processo era iniziato nel 2024 ed era stato definito il 23 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso sull'istanza di liquidazione del compenso. Ha assegnato all'istante 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 d.P.R. 445/2000, corredata da un documento di identità valido e dalle eventuali dichiarazioni dei redditi o autodichiarazione, attestante che il reddito complessivo imponibile di ciascun ricorrente, computato secondo l'art. 76, comma 2, d.P.R. 115/2002, non superava i limiti normativi negli anni 2024 e 2025 e fino alla definizione del giudizio. Ha fissato la prosecuzione della trattazione dell'istanza alla camera di consiglio del 24 novembre 2026. Ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 76 d.P.R. 115/2002
Il reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è quello complessivo imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, determinato considerando i redditi dei componenti della famiglia secondo il comma 2.
art. 79 d.P.R. 115/2002
L'istanza di ammissione deve contenere la dichiarazione sostitutiva attestante le condizioni reddituali e l'impegno a comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito fino alla definizione del processo.
art. 127, comma 4, d.P.R. 115/2002
Prima di deliberare sulla liquidazione del compenso, il giudice deve accertare la permanenza delle condizioni reddituali che legittimano l'ammissione al patrocinio, restando salvi i successivi controlli delle autorità competenti.
art. 136, comma 1, d.P.R. 115/2002
La verifica della permanenza delle condizioni reddituali si estende fino all'anno in cui viene adottata la decisione che definisce il processo.
artt. 47 e 76 d.P.R. 445/2000
La persistenza delle condizioni reddituali deve essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
art. 38, comma 3, d.P.R. 445/2000
La dichiarazione sostitutiva deve essere corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento dei dati identificativi quando necessario a tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali particolarmente sensibili.
Massime di principio
- Prima di procedere alla liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve verificare la permanenza delle condizioni reddituali che legittimano il beneficio, anche se il giudizio principale è già stato definito.
- Quando il processo è iniziato in un determinato anno e si è concluso in un anno successivo, la verifica reddituale deve comprendere i redditi dell'anno di proposizione del ricorso e le variazioni rilevanti intervenute negli anni successivi fino all'anno in cui è adottata la decisione definitoria.
- La verifica della permanenza dei requisiti reddituali può essere disposta mediante deposito di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, corredata da documento di identità e, ove disponibili, dalle dichiarazioni dei redditi o da un'autodichiarazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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