Ordinanza n. 271/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento a) del Piano terapeutico dell’-OMISSIS- con il quale l’ASL NA 1 Centro ha prescritto al minore -OMISSIS- solo un generico trattamento riabilitativo di psicomotricità da 2 a 10 ore settimanali eliminando anche la logopedia di cui godeva in precedenza; b) del diniego implicito dell’ASL Napoli 1 Centro di erogazione del trattamento ABA, rientrante nei LEA, a domicilio e negli altri contesti di vita per almeno 30 ore settimanali, richiesto con pec dell’08.04.2025; per l’accertamento in sede di giurisdizione esclusiva del diritto del minore -OMISSIS- alla presa in carico da parte del SSN per il tramite dell’ASL Napoli 1 Centro mediante l’erogazione, in via diretta o indiretta, del trattamento rientrante nei LEA cognitivo comportamentale A.B.A. in regime domiciliare e nei contesti di vita per almeno 30 ore settimanali, ovvero per una intensità maggiore o minore che dovesse risultare dall’accertamento peritale, per un periodo di quattro anni ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, oltre all’intervento di psicomotricità attualmente in essere e alla logopedia di cui già godeva, anche ricomprendendo queste ultime le relative ore nel monte ore complessivo di trattamento ABA, nonché tre ore mensili di supervisione e parent training, per la condanna dell’amministrazione resistente ASL all’erogazione, in via diretta o indiretta, dell’intervento trattamento rientrante nei LEA cognitivo comportamentale ABA domiciliare e nei contesti di vita per almeno 30 ore settimanali, ovvero per una intensità maggiore o minore che dovesse risultare dall’accertamento peritale, per un periodo di quattro anni ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, nonché all’erogazione di tre ore mensili di supervisione mediante analista comportamentale BCBA e parent training, oltre all’intervento di psicomotricità attualmente in essere
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano terapeutico dell'ASL che limitava il trattamento riabilitativo e ometteva la logopedia, nonché diniego implicito dell'erogazione del trattamento ABA domiciliare e nei contesti di vita
Esito
La controversia
I genitori, agendo in nome e per conto del figlio minore, hanno impugnato il piano terapeutico predisposto dall'ASL Napoli 1 Centro, contestando la prescrizione del solo trattamento riabilitativo generico di psicomotricità per un numero limitato di ore settimanali e l'eliminazione della logopedia precedentemente fruita. È stato inoltre impugnato il diniego implicito dell'erogazione del trattamento cognitivo-comportamentale ABA, ritenuto rientrante nei LEA, in regime domiciliare e nei contesti di vita, per almeno 30 ore settimanali. È stato chiesto l'accertamento del diritto del minore alla presa in carico da parte del SSN e la condanna dell'ASL all'erogazione, direttamente o indirettamente, del trattamento ABA con intensità da determinarsi anche mediante verificazione, oltre alla supervisione BCBA, al parent training, alla psicomotricità e alla logopedia.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Preso atto della precedente ordinanza collegiale con cui era stata disposta una verificazione, ha accolto la richiesta del verificatore di proroga dei termini e ha riformulato il calendario degli incombenti. La verificazione dovrà accertare se, per il minore, sia opportuno assicurare il trattamento ABA in regime domiciliare e nei contesti di vita e per quale numero di ore settimanali, nonché se siano opportune tre ore mensili di supervisione mediante analista comportamentale BCBA e parent training. Sono stati fissati il termine del 13 febbraio 2026 per lo svolgimento delle operazioni, il 6 marzo 2026 per la trasmissione dello schema di relazione, il 27 marzo 2026 per le osservazioni dei consulenti tecnici di parte e il 10 aprile 2026 per il deposito della relazione finale secondo le regole del PAT. È stata fissata l'udienza di discussione del merito per il 23 giugno 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari delle parti e delle persone citate.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Disposizioni richiamate quale base processuale per l'attività istruttoria e la verificazione.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alle disposizioni in materia di dati sanitari, a fondamento dell'oscuramento dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la particolare protezione dei dati relativi alla salute e per giustificare l'oscuramento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute e il conseguente oscuramento.
Massime di principio
- Quando una verificazione già disposta non può essere completata nel termine assegnato, il giudice amministrativo può prorogare e riformulare i termini degli incombenti, assicurando il contraddittorio tra verificatore, parti e consulenti tecnici di parte.
- In una controversia sull'adeguatezza delle prestazioni sanitarie riabilitative individuali, la verificazione può essere utilizzata per accertare, con riguardo alla situazione concreta dell'assistito, l'opportunità del trattamento richiesto, la relativa intensità oraria e la necessità di ulteriori attività di supervisione e supporto familiare.
- La trasmissione dello schema di relazione alle parti e la possibilità per i consulenti tecnici di parte di formulare osservazioni costituiscono modalità di svolgimento della verificazione funzionali al contraddittorio tecnico.
- Quando un provvedimento giudiziario contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute, il giudice può ordinare l'oscuramento delle generalità e di ogni dato sanitario identificativo in caso di diffusione del provvedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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