Cassazione Penale, Sentenza n. 18140/2026 del 20/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Più ricorsi per cassazione proposti dagli imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 20/01/2025 che aveva, tra l'altro, riconosciuto l'esistenza e l'operatività di un sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti (d.P.R. n. 309/1990, art. 74), attribuito ruoli e responsabilità a più indagati, applicato aggravanti relative al "metodo" e all'"agevolazione" mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.), e operato aumenti di pena per continuazione con reati già giudicati; i motivi di ricorso denunciavano: vizi di motivazione e travisamento del fatto; carenza di prove dell'affectio societatis (necessità di "quid pluris" oltre la mera reiterazione di forniture); inammissibilità o errori nella quantificazione degli aumenti per continuazione; violazione dei limiti di pena applicabili nel rito abbreviato (superamento del tetto di 30 anni e conseguente errata applicazione della diminuente); difetti nella valutazione delle dichiarazioni resesi da collaboratori di giustizia (de relato, contraddittorie, mancanza di riscontri); prescrizione di taluni reati; e omessa o insufficiente motivazione su specifiche aggravanti (in particolare l'agevolazione mafiosa).
La decisione
Decisione mista: la Corte di Cassazione ha accolto in parte vari ricorsi, dichiarato inammissibili altri e annullato in parte le pronunce di merito disponendo rinvio per nuovi accertamenti su punti specifici. Sintesi per principali ricorrenti: - Colasuonno Francesco (cl. 1987): parziale annullamento (in particolare su profilo dell'aggravante art. 416-bis.1 nella forma dell'agevolazione) e censura del trattamento sanzionatorio per superamento del limite massimo applicabile con il rito abbreviato; Corte di Cassazione ha rideterminato la pena complessiva in sede di cassazione in anni 20 di reclusione (riduzione per superamento illegittimo del limite) e ha rinviato alle valutazioni sulle aggravanti ove necessario. - Costa Giorgio, Lovero Roberto, Mena Rocco, Mercurio Vito, Mongelli Felice, Pasquale Michele, Pastoressa Giuseppe, Rizzi Vito, Ruggiero Francesco, Schiraldi Bruno, Zamparino Arcangelo: sentenze annullate in parte limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416-bis.1 (nella forma dell'agevolazione dell'associazione di stampo mafioso) e, per alcuni (Costa, Rizzi, Schiraldi), anche con rinvio per nuovi orientamenti sulla misura dell'aumento per continuazione; rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo giudizio su quei profili. - Antonelli Carlo: annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato (estinzione del reato). - Leccese Cristian e Benito Ruggiero (uno dei due con cognome 'Ruggiero' distinto): ricorsi dichiarati inammissibili; sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, per taluni, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (equo contributo). - Per il resto dei ricorsi: molte censure sono state ritenute infondate o inammissibili; la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità (Cassazione non può riesaminare fatti ma solo vizi di motivazione/formali). In diversi casi la Corte ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio limitatamente ai profili di aggravante art. 416-bis.1 (agevolazione) o in ordine alla motivazione degli aumenti per continuazione; in altri casi ha dichiarato i ricorsi inammissibili o li ha respinti. La decisione complessiva ha dunque parzialmente dato ragione ai ricorrenti su profili tecnici e di diritto (es.: errore di calcolo delle pene, onere motivazionale per aumenti di continuazione, prescrizione), confermando però in molte parti la fondatezza degli accertamenti di merito ove la motivazione risultava congrua.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p. e art. 416-bis.1 c.p.
Distinzione tra aggravante "metodo mafioso" (spesso valutata in termini oggettivi sul metodo intimidatorio) e aggravante "agevolazione" (natura soggettiva: richiede la rappresentazione e la volontà dell'agente di apportare un vantaggio alla compagine mafiosa). La Corte richiede prove specifiche per l'agevolazione; il metodo può avere natura anche oggettiva purché emerga la capacità intimidatoria estesa.
art. 74 d.P.R. 9/10/1990 n. 309
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e relative aggravanti (es.: comma 3 numero superiore a dieci partecipi, comma 4 associazione armata). La Corte ha ritenuto necessario documentare stabilità del vincolo e indeterminatezza del programma criminoso; per l'aggravante armata è richiesto un grado di prevedibilità della disponibilità di armi.
art. 73 d.P.R. 9/10/1990 n. 309
Norma sui delitti in materia di stupefacenti; rilievo in particolare per la qualificazione di fatti come di lieve entità (comma 5) e per la ritenuta non occasionalità dell'attività ai fini dell'applicazione delle pene più gravi.
art. 606 cod. proc. pen.
Limiti del sindacato della Corte di cassazione: possono essere dedotte violazioni di legge e vizi di motivazione entro i limiti previsti dall'art. 606, comma 1 (lett. b, c, e), ma non è consentita la semplice rielaborazione alternativa degli accertamenti di fatto fatti dal giudice di merito.
art. 81 cod. pen.
Regole sul concorso di reati e cumulazione delle pene; la Corte ha richiamato il principio che l'aumento per continuazione deve rispettare i limiti di proporzionalità e non tradursi in cumulo materiale occulto.
art. 78 cod. pen.
Limite massimo della pena della reclusione nel cumulo materiale (30 anni) richiamato nell'ambito della rilevata errata applicazione della diminuzione del rito abbreviato dopo un cumulo che aveva superato il limite.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e la motivazione quando si irroga pena di entità significativa: la Corte ricorda l'obbligo motivazionale maggiormente pregnante quanto maggiore l'aumento di pena per continuazione.
art. 62-bis cod. pen.
Regime delle circostanze attenuanti generiche e della loro valutazione: non basta lo stato di incensuratezza, la Corte accerta che il giudice di merito debba motivare la non prevalenza delle attenuanti con riferimenti precisi agli elementi negativi della personalità.
art. 544 c.p.p. (sospensione termini)
Rilevanza delle sospensioni processuali ai fini del computo dei termini di prescrizione: la Corte ha considerato le sospensioni nella verifica della maturazione della prescrizione per reati con termini prossimi.
Massime di principio
- Per configurare un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non basta la reiterazione di forniture: occorre dimostrare un "quid pluris" (stabilità del vincolo, consapevole adesione al progetto criminoso, affectio societatis e ruoli organizzativi).
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere valutata anche oggettivamente (modalità intimidatorie diffuse), mentre l'aggravante dell'"agevolazione" mafiosa richiede prova del dolo specifico che il singolo volesse apportare vantaggi alla compagine mafiosa; ai concorrenti va richiesto che la loro consapevolezza sia desumibile da elementi concreti.
- L'arresto di un associato al traffico di stupefacenti, di norma, interrompe la partecipazione all'associazione salvo che emergano elementi concreti di prosecuzione del vincolo (es.: assistenza legale o economica continuativa fornita dal sodalizio, comunicazioni che dimostrino influenza o direttive ricevute/trasmesse durante la detenzione).
- In caso di continuazione tra reati, il giudice deve motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite: il grado di dettaglio richiesto è proporzionale all'entità degli aumenti; mancata motivazione specifica su aumenti significativi comporta annullamento e rinvio.
- La riduzione di pena prevista per il rito abbreviato va applicata dopo avere determinato la pena complessiva secondo le regole sul concorso di reati; non può condurre a una pena che ecceda il limite massimo previsto (es. 30 anni di reclusione) a fronte di cumuli materiali illegittimi.
- In cassazione il sindacato sui fatti è limitato: la Corte non puo' sostituirsi al giudice di merito per riedificare il convincimento su prove e fatti; può invece valutare la congruità e completezza della motivazione e l'osservanza delle norme di diritto.
- Nei casi di "droga parlata" la qualificazione giuridica (quantità e principio attivo) richiede attenzione: in assenza di riscontri obiettivi, il principio di favore rei può imporre la riqualificazione in termini meno gravosi.
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