Cassazione Penale, Ordinanza n. 00230/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato, censurando un solo profilo: deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva, per il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e per la determinazione finale della pena. In concreto, contestava che la recidiva fosse stata ritenuta in modo corretto, che il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti dovesse essere più favorevole e che la pena base e gli aumenti per continuazione fossero eccessivi o comunque non adeguatamente motivati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero in parte reiterative di quelle già prospettate in appello e comunque manifestamente infondate, perché la sentenza impugnata aveva motivato in modo congruo sulla recidiva, sulla scelta dell'equivalenza nel giudizio di comparazione tra circostanze e sulla determinazione della pena, fissata vicino al minimo edittale con aumenti per continuazione contenuti. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
Il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. è sufficiente a motivare la congruità della pena quando questa sia irrogata in misura prossima al minimo edittale, poiché in tale caso l'obbligo motivazionale si attenua.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche, nel giudizio di bilanciamento con aggravanti o recidiva, possono essere ritenute equivalenti se la soluzione sia congruamente motivata in relazione ai parametri di commisurazione della pena.
art. 99 c.p.
La recidiva può essere correttamente applicata quando il giudice di merito evidenzi numerosi e gravi precedenti penali e una rinnovata, ingravescente pericolosità desunta anche dalle modalità del fatto.
art. 81 c.p.
Per gli aumenti per continuazione è sufficiente una motivazione ridotta quando la pena per i reati satellite sia contenuta; la motivazione deve invece essere più specifica solo se gli aumenti siano prossimi o superiori al minimo edittale.
Massime di principio
- In sede di legittimità, le doglianze che ripropongono censure già esaminate e disattese in appello sono inammissibili se la motivazione del giudice di merito è congrua e non manifestamente illogica.
- Il giudizio sulla recidiva è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge; è legittima la sua applicazione quando il giudice valorizzi precedenti penali numerosi e gravi e una persistente pericolosità criminale desumibile dal fatto concreto.
- Nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, la soluzione di equivalenza è censurabile solo se frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; non basta che la difesa invochi una diversa valutazione di merito.
- La motivazione sulla pena è tanto più sintetica quanto più la sanzione concreta si colloca vicino al minimo edittale; il mero richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. può essere sufficiente in tale evenienza.
- Per gli aumenti per continuazione, l'obbligo di motivazione si riduce quando gli aumenti siano contenuti e non si avvicinino al minimo edittale del reato satellite; al contrario, si intensifica se gli aumenti coincidono con il minimo o lo superano in modo significativo.
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