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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05275/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un imputato che ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Roma del 12 febbraio 2025. Dal testo emerge che il ricorso non censurava specifici vizi di legittimità, ma si risolveva in una generica richiesta di rivalutazione del trattamento sanzionatorio e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva, in sostanza, che la pena dovesse essere più vicina al minimo edittale e che dovessero essere concesse le attenuanti, valorizzando elementi quali l'assenza di precedenti e il buon comportamento processuale. La Corte rileva però che la sentenza impugnata aveva già motivato sulla congruità di una pena non prossima al minimo, tenendo conto della detenzione di sostanza stupefacente idonea alla teorica preparazione di circa 100 dosi, e aveva escluso elementi idonei a fondare le attenuanti richieste. Il diniego delle attenuanti non è stato ritenuto incompatibile con la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito esclude la presenza di elementi positivi idonei a giustificarle e la censura di ricorso si risolve in una richiesta di mera rivalutazione del merito.

  • art. 163 c.p.

    La concessione della sospensione condizionale della pena non implica automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 175 c.p.

    La concessione della non menzione non è di per sé incompatibile con il diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di doglianza sulla motivazione, si risolva in una sollecitazione a una nuova valutazione del merito sul trattamento sanzionatorio e sul riconoscimento delle attenuanti generiche.
  • Il giudice di merito può negare le attenuanti generiche quando motivi congruamente sulla gravità concreta del fatto e ritenga non significativi gli elementi addotti dalla difesa, come l'assenza di precedenti o il comportamento processuale.
  • La congruità della pena può essere desunta anche dalla quantità di sostanza stupefacente detenuta, ove tale dato sia ritenuto sintomatico della rilevanza del fatto, senza che ciò imponga la pena minima.
  • Il riconoscimento di benefici quali la sospensione condizionale della pena e la non menzione non comporta, di per sé, l'obbligo di concedere le attenuanti generiche.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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