Cassazione Penale, Sentenza n. 31827/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce nullità dell'ordinanza per carenza, illogicità e difetto di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.). Contestava in particolare: 1) l'omesso o incongruo esame delle censure difensive relative alla incompatibilità temporale tra la dimissione dall'ospedale e la presunta rapina (orario della persona offesa collocato "intorno alle 17:00" vs documenti che collocano l'indagato in stazione tra le 17:11 e le 17:16); 2) la mancata valutazione di un filmato che mostrerebbe l'indagato senza borsa, elemento che renderebbe incompatibile l'addebito di rapina; 3) la carenza di motivazione in ordine alla proporzionalità della custodia cautelare (violazione dell'art. 111 Cost.).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale abbia affrontato compiutamente le questioni sollevate: ha valorizzato denunce, testimonianze e filmati, ravvisando elementi oggettivi (riprese video successive al fatto, rinvenimento di una cartellina blu segnalata da un testimone, ingresso in tabaccheria alle 18:11, uso della carta della vittima alle 18:12 e tentativo di prelievo alle 18:16) che confermano la successione degli eventi e l'identificazione dell'indagato. Ha quindi escluso contraddizioni tali da scalfire la gravità indiziaria e ha ritenuto motivata la misura cautelare alla luce della reiterazione delinquenziale, della gravità dei fatti e dei precedenti specifici, escludendo la praticabilità di misure meno afflittive. Per queste ragioni la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), disponendo altresì la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative del c.p.p.; dalla pronuncia non consegue la rimessione in libertà.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), cpp
Norma invocata dal ricorrente per denunciare la nullità per carenza di motivazione. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fornisca una motivazione adeguata e circostanziata, escludendo il vizio contestato.
art. 111 Cost.
Richiamata per dedurre difetto assoluto di motivazione in relazione alla proporzionalità della misura cautelare. La Corte ha ritenuto che la motivazione fornita sia sufficiente e non violi il principio costituzionale, avendo il tribunale del riesame valutato gli elementi oggettivi e le esigenze cautelari.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per prevedere la sanzione pecuniaria (ammenda) a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto sussistere profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha quantificato l'ammenda in euro 3.000.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative del cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma formale che impone la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario quando la pronuncia non comporta la rimessione in libertà del detenuto; la Corte ha disposto tale comunicazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari non può limitarsi a proporre una diversa ricostruzione dei fatti: è ammissibile solo se denuncia vizi di diritto specifici o la manifesta illogicità della motivazione.
- La contestazione della motivazione richiede che il difensore dimostri la palese incongruenza o la totale assenza di ragionamento logico nel provvedimento; mera discrepanza di orari o valutazioni probatorie, se confrontate con elementi oggettivi (filmati, utilizzo di carte, testimonianze), non basta per l'annullamento in sede di legittimità.
- Filmati di videosorveglianza, riscontri temporali concreti (accessi, operazioni con carte, transiti documentati) e riscontri testimoniali, se coerenti, rafforzano la gravità indiziaria e la legittimità della custodia cautelare.
- Per contestare la proporzionalità della misura cautelare in sede di legittimità è necessario dimostrare l'assenza di qualsiasi ponderazione nel provvedimento oppure la violazione di principi giuridici; formule generiche non sono sufficienti.
- Un ricorso manifestamente infondato può comportare condanne alle spese e ammissioni pecuniarie (ammende) a carico del ricorrente; inoltre il provvedimento può essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario senza che ciò comporti la liberazione del detenuto.
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