Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34066/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impetrazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 17/12/2024 che, in parziale riforma della decisione del GUP a seguito di rito abbreviato e di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.), ha rideterminato pene per numerosi imputati coinvolti in un'organizzazione dedita all'introduzione e al traffico di ingenti quantità di stupefacenti nell'area milanese e limitrofa. I ricorrenti hanno censurato, a seconda dei casi, vizi di motivazione, errata qualificazione giuridica dei fatti, utilizzabilità e valutazione dei dati telefonici/GPS, mancato riconoscimento di attenuanti generiche, nonché presunte violazioni di garanzie processuali e di incompatibilità tra capo d'imputazione e motivazione della sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e della giurisprudenza consolidata, i ricorsi dei seguenti imputati che avevano concordato in appello la pena: Antonio Maiolo, Emilia Abello, Abd El Malek Sherif, Giovanni Borsellino, Mattias Strano, Rocco Mandaglio, Simone Serraino, Luigi Ruggiero e Andrea Villì. Anche il ricorso di Debora Cellentani Romani è stato dichiarato inammissibile. Il ricorso di Guglielmo Ricciardelli è stato esaminato e rigettato nel merito. Per gli inammissibili la Corte ha disposto la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria equitativamente fissata in euro 3.000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende; per il ricorso respinto di Ricciardelli è stata disposta la condanna alle spese processuali. La Corte ha inoltre chiarito principi di diritto relativi agli effetti del concordato in appello, ai limiti della cognizione del giudice d'appello e ai criteri di valutazione delle prove (tra cui dati telefonici e localizzazioni).

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Il concordato in appello limita la cognizione del giudice d'appello ai motivi non rinunciati; la rinuncia ai motivi determina preclusione processuale rendendo inammissibili i ricorsi in Cassazione sulle questioni oggetto di rinuncia, salvo vizi riguardanti la pena illegale, il consenso o la difformità della pronuncia rispetto all'accordo.

  • D.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), artt. 73, 74, 80

    art. 73; art. 74, comma 1,2,4; art. 80

    Norme sostanziali contestate ai ricorrenti (detenzione, cessione, traffico, associazione e aggravanti). La Corte ha valutato la sussistenza delle fattispecie e delle aggravanti alla luce delle risultanze investigative e dell'accordo di pena in appello.

  • codice penale, artt. 110, 81, 62-bis, 62 n.6, 99 comma 2

    art. 110, art. 81, art. 62-bis, art. 62 n.6, art. 99 comma 2

    Articoli relativi alla partecipazione, alla continuazione, alle attenuanti/recidiva e al cumulo alternativo di pene; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito in ordine all'equivalenza di aggravanti e attenuanti nei casi oggetto di concordato.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riferito al proscioglimento per cause previste dall'art. 129: la Corte ha precisato che, quando l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello, il giudice d'appello non è tenuto a motivare sulla mancata applicazione di tali cause nel contesto del concordato.

  • D.L. 132/2021 conv. L. 178/2021, art. 1

    art. 1 D.L. 132/2021 (conv. L. 178/2021)

    Principio sulla utilizzabilità delle risultanze dei tabulati telefonici: i dati di localizzazione acquisiti prima dell'entrata in vigore possono essere utilizzati ai fini probatori solo unitamente ad altri elementi di prova. La Corte ha richiamato il principio, pur ritenendo nel caso concreto che i tabulati fossero corroborati da altre risultanze.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata nella parte dispositiva per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi e per disporre le condanne alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende.

  • Costituzione e CEDU (diritto al giusto processo), art. 111 Cost. e art. 6 CEDU

    art. 111 Cost.; art. 6 CEDU

    Richiamati nelle censure difensive relative alla presunta violazione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che, nei casi esaminati, non sussistessero profili tali da compromettere i diritti di difesa, specie in presenza di ampia istruttoria e possibilità di replica in sede di merito.

Massime di principio

  • Se l'imputato conclude un concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e rinuncia ai motivi di impugnazione, le questioni oggetto di rinuncia diventano inammissibili in Cassazione; possono essere impugnate solo gli aspetti espressamente riservati (pena illegale, difformità dall'accordo, mancanza di consenso, vizi relativi alla volontà di aderire).
  • La Corte d'appello, nell'accogliere il concordato sulla misura della pena, è limitata nella sua cognizione ai motivi non rinunciati e non è tenuta a motivare su prospettive di proscioglimento o sull'inutilizzabilità di prove quando tali questioni sono state oggetto di rinuncia.
  • La modifica della qualificazione giuridica dei fatti nella sentenza rispetto alla imputazione non comporta automaticamente nullità quando l'imputato ha avuto conoscenza degli elementi di fatto e la possibilità effettiva di difendersi; la trasformazione deve essere 'radicale' e arrecare reale pregiudizio alla difesa per configurare vizio.
  • I dati di localizzazione e i tabulati telefonici acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.L. 132/2021 possono essere valutati solo insieme ad altri elementi probatori: in giudizio occorre dimostrare la loro valenza corroborante e non affidarsi esclusivamente a essi.
  • Le censure generiche sulla carenza di motivazione sono difficili da accogliere se la sentenza di merito contiene una disamina logica e articolata delle fonti probatorie (intercettazioni, riprese video, pedinamenti, riconoscimenti, sequestri, dati veicolari), e quando il giudizio di fatto sulle attenuanti è motivato e non contraddittorio.
  • Errori materiali nella motivazione o nella trascrizione di capi d'imputazione possono essere ritenuti emendabili se non incidono sulla legalità della pena o sulle garanzie di difesa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.