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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14652/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2009, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione una sopravvenienza attiva ritenuta derivante dal venir meno di parte del debito contributivo verso INPS. Il debito contributivo era stato stralciato nella misura del 60%, con rateazione del residuo 40%, per effetto dell'istanza del contribuente di definizione agevolata prevista dalla normativa speciale per le aree colpite dal sisma del 31 ottobre 2002. La CTR aveva confermato l'annullamento dell'atto impositivo disposto in primo grado. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 108 TFUE, sostenendo che, in pendenza della verifica europea sugli aiuti di Stato, il giudice non avrebbe dovuto annullare la pretesa erariale e che occorreva verificare se il beneficio rientrasse in un regime compatibile, anche de minimis o come aiuto per danni da calamità naturale; 2) violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, per asserita motivazione contraddittoria o insufficiente della sentenza regionale; 3) violazione degli artt. 88 e 109 TUIR e dell'art. 6, comma 4-bis, d.l. n. 185/2008 conv. in l. n. 2/2009, sostenendo che la riduzione del debito contributivo produce una sopravvenienza attiva tassabile nell'anno 2009, in quanto componenti negativi dedotti in anni precedenti vengono in parte meno, senza che esista una norma di esenzione fiscale.

La decisione

La Corte ha rigettato l'eccezione preliminare di improcedibilità per tardività del ricorso, ritenendo applicabile la sospensione dei termini prevista dall'art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 conv. in l. n. 136/2018. Nel merito ha accolto il primo motivo, affermando che il giudice di merito doveva verificare in concreto, alla luce della decisione della Commissione UE sugli aiuti di Stato, se il beneficio individuale fosse compatibile con il diritto dell'Unione, in particolare se rientrasse nel regime de minimis o tra gli aiuti destinati a compensare danni da calamità naturale, con i relativi presupposti. Ha inoltre accolto il terzo motivo, richiamando il principio secondo cui la riduzione del 60% degli oneri contributivi determina una sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante, essendo le stesse passività già state dedotte in esercizi precedenti. Ha invece rigettato il secondo motivo, escludendo che la sentenza della CTR fosse priva del minimo costituzionale di motivazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando i principi indicati e provveda anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    È richiamato per il termine semestrale di impugnazione, superato però dalla sospensione dei termini speciale applicabile alla controversia.

  • art. 6, comma 11, D.L. n. 119/2018 conv. in L. n. 136/2018

    Ha sospeso per nove mesi i termini di impugnazione e di riassunzione per le controversie definibili, rendendo tempestivo il ricorso.

  • art. 108 TFUE

    È invocato quale norma UE sugli aiuti di Stato; la Corte rileva la necessità di verificare la compatibilità concreta del beneficio con le decisioni della Commissione europea.

  • art. 107, par. 2, lett. b), TFUE

    Può consentire la compatibilità degli aiuti destinati a compensare i danni causati da calamità naturale, se sussiste un nesso diretto tra danno subito e aiuto concesso.

  • art. 88 d.P.R. n. 917/1986

    La riduzione di un debito già dedotto integra una sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    La sopravvenienza attiva diviene certa e oggettivamente determinabile con l'accesso alla definizione agevolata, e va imputata al periodo d'imposta in cui si consolida.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    La Corte esclude il vizio di motivazione, perché la sentenza regionale contiene un iter logico comprensibile e non meramente apparente.

  • art. 6, comma 4-bis, d.l. n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009

    Prevede la definizione agevolata degli oneri contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002, con pagamento parziale del debito.

  • art. 3 d.l. n. 162/2008 conv. in L. n. 201/2008

    È richiamato quale base della definizione agevolata poi estesa ai soggetti dei territori colpiti dal sisma del 2002.

  • regolamento (CE) n. 1407/2013

    È richiamato come disciplina degli aiuti de minimis, entro cui il beneficio individuale può restare compatibile con il diritto UE.

  • regolamento (CE) n. 717/2014

    È richiamato come possibile base per qualificare il beneficio come aiuto de minimis compatibile.

  • regolamento (CE) n. 994/98

    È richiamato come fonte di regolamenti di esenzione idonei a rendere compatibile l'aiuto, se ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • La riduzione, per definizione agevolata, di un debito contributivo che sia stato dedotto come costo in esercizi precedenti genera una sopravvenienza attiva tassabile, perché elimina una passività già fiscalmente rilevante e impedisce un indebito doppio vantaggio.
  • La sopravvenienza attiva derivante dall'abbattimento del debito si considera certa e oggettivamente determinabile nel momento in cui il contribuente accede alla procedura agevolata, e va imputata al periodo d'imposta in cui il beneficio si consolida.
  • Quando un'agevolazione nazionale è potenzialmente qualificabile come aiuto di Stato, il giudice di merito deve verificare in concreto la compatibilità del singolo beneficio con il diritto dell'Unione, non potendosi limitare ad annullare l'atto impositivo in via automatica.
  • Per i regimi agevolativi connessi a calamità naturali, la compatibilità con il mercato interno richiede un nesso chiaro e diretto tra il danno subito dalla singola impresa e l'aiuto concesso, oltre all'assenza di sovracompensazione e alla verifica di eventuali limiti de minimis.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione sussiste solo quando la sentenza sia affetta da mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva, non bastando il mero dissenso sulla sufficienza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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