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Sentenza

Sentenza n. 4383/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza n. 927/2024

Giustizia amministrativa202600260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Ministero nell'eseguire il giudicato che riconosceva il diritto alla Carta docente per due anni scolastici e al pagamento di € 1.000 complessivi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza n. 927/2024, passata in giudicato, che gli aveva riconosciuto il diritto a ricevere la Carta docente e € 500 annui per due anni scolastici, per complessivi € 1.000. Ha chiesto l'esecuzione integrale del titolo. Il Ministero si è costituito e ha prodotto elementi dai quali poteva ipotizzarsi l'accredito dei voucher nel borsellino elettronico, ma non ha fornito prova tempestiva dell'effettiva e integrale ottemperanza. Il ricorrente ha inoltre chiesto una somma ulteriore a titolo di penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto in parte il ricorso: ha ordinato al Ministero di rilasciare la Carta elettronica e di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, poiché il giudicato era provato, il termine dilatorio previsto dalla legge era decorso e non risultava dimostrato l'integrale adempimento, compreso quello degli obblighi destinati a operare per il futuro. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega; il commissario dovrà intervenire entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza e riferire al TAR. Ha respinto la domanda di penalità di mora: nel caso concreto, le difficoltà connesse a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, insieme all'esiguità del debito, rendevano la misura eccessivamente afflittiva. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in € 800 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La sentenza del Giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato, come documentalmente provato dalla difesa del ricorrente, per cui sussistono tutti i presupposti di applicabilità di cui alla lett. c), comma 2, dell’art. 112 del codice del processo amministrativo.

    Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando tale circostanza sia documentalmente provata.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    E’ stato altresì rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, dal momento della notifica del titolo in forma esecutiva.

    L'esecuzione in ottemperanza è procedibile dopo il rispetto del termine dilatorio decorrente dalla notifica del titolo in forma esecutiva.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Invero, posto che la disposizione in questione esclude l’applicazione delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”, esimenti queste da valutarsi in concreto, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, assumano rilievo al fine di negare tale sanzione, oltre alle specifiche difficoltà nell’adempimento collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica, l’esiguità del debito, tale da far apparire l’invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva.

    La penalità di mora può essere esclusa quando, valutate in concreto le circostanze, la sua applicazione sia manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative; nel caso deciso rilevano le difficoltà di adempimento dovute a vincoli normativi e di bilancio e l'esiguità del debito, che rendono la misura eccessivamente afflittiva.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Tale sentenza, in particolare, ha dichiarato il diritto del ricorrente ad usufruire dell'erogazione della somma di € 500 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 (in conseguenza del rilascio della c.d. carta docente) e, per l'effetto, condannato il Ministero resistente al pagamento in favore del ricorrente, tramite carta elettronica, per il periodo di spettanza (due anni scolastici), della suddetta cifra annuale, per un importo complessivo pari ad € 1.000,00.

    La norma è richiamata quale fondamento del diritto alla Carta docente e all'erogazione di € 500 per ciascun anno scolastico spettante; in questa controversia il giudicato ne aveva riconosciuto l'applicazione per due anni scolastici.

Massime di principio

  • È esperibile il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché il passaggio in giudicato sia documentalmente provato e sia rispettato il termine dilatorio decorrente dalla notifica del titolo in forma esecutiva.
  • Quando l'amministrazione non prova l'integrale esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • La penalità di mora prevista in sede di ottemperanza può essere negata, previa valutazione concreta, se risulta manifestamente iniqua o sussistono altre ragioni ostative; possono rilevare le difficoltà di adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio e l'esiguità del debito, quando rendano la misura eccessivamente afflittiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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