Sentenza n. 425/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 388 del 22/07/2025, concernente retribuzione professionale docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 388 del 22 luglio 2025, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti per servizi prestati nell’anno scolastico 2020/21
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Perugia n. 388 del 22 luglio 2025, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva, deducendo che, nonostante il decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997, non aveva ricevuto le somme riconosciute a titolo di retribuzione professionale docenti ex art. 7 del CCNL del 31 agosto 1999 per i servizi dell’a.s. 2020/21. Ha domandato l’assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per adempiere e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta; ha inoltre chiesto la penalità di mora. Il Ministero ha sostenuto che le somme fossero esigibili dal 12 marzo 2026, producendo una schermata del sistema gestionale dei pagamenti. La ricorrente ha contestato di aver ricevuto il pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: la schermata del sistema gestionale costituiva un principio di prova, ma non dimostrava con certezza l’effettiva erogazione delle somme, contestata dalla ricorrente; mancavano atti che documentassero il concreto pagamento. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare entro sessanta giorni le somme spettanti in base alla sentenza, nominando sin d’ora il Prefetto di Perugia, o un funzionario delegato, quale commissario ad acta per provvedere, su richiesta della ricorrente e in caso di inutile decorso del termine, al pagamento delle somme ancora dovute. Per l’eventuale attività commissariale è previsto un compenso di 500 euro a carico del Ministero, da liquidarsi dopo la relazione documentata e la dichiarazione della ricorrente circa l’avvenuta ottemperanza. Il TAR ha respinto la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola iniqua in considerazione della notoria difficoltà generale del Ministero nel far fronte ai pagamenti relativi a numerose controversie originate da disposizioni di portata applicativa non univoca. Spese del giudizio compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Non si ravvisano motivi per i quali l’ottemperanza debba essere ulteriormente ritardata. Pertanto, in accoglimento del ricorso
Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata prova dell’esecuzione del giudicato, può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e nominare un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Il Collegio non ritiene di applicare la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., pure richiesta da parte ricorrente, posto che la notoria generale situazione di difficoltà del Ministero a fare fronte ai pagamenti nei confronti degli insegnanti e dei loro difensori, in esito a migliaia di controversie originate da disposizioni normative dalla portata applicativa non univoca, renderebbe detta misura iniqua.
La penalità di mora può essere esclusa quando, considerate le circostanze concrete, la sua applicazione risulterebbe iniqua; nel caso, il giudice ha valorizzato le difficoltà generali del Ministero nel fronteggiare una pluralità di pagamenti derivanti da controversie su norme di applicazione non univoca.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che afferma di avere eseguito una condanna pecuniaria deve fornire elementi idonei a dimostrare l’effettiva erogazione delle somme; la mera indicazione della loro esigibilità nel sistema gestionale, se contestata e non accompagnata da documentazione del pagamento, non prova con certezza l’adempimento.
- Accertata la mancata prova dell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di intervenire in via sostitutiva, su richiesta della parte, in caso di inutile decorso del termine.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando, in base alle circostanze concrete valorizzate dal giudice, la sua applicazione risulti iniqua.
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