Risoluzione n. 105 del 21/04/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, per una società di persone cancellata dal registro imprese ma ancora esistente per rapporti pendenti, la cessione coattiva di un immobile strumentale a privato è soggetta a IVA. Gli adempimenti IVA spettano al soggetto incaricato della vendita, con fatturazione e versamento nei termini ordinari; restano dovuti anche registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, 3% e 1%.
Imponibilità IVA della vendita all'incanto di immobile di società di persone cancellata
Imponibilità IVA della vendita forzata di immobile di società di persone cancellata
La risoluzione affronta il trattamento fiscale della cessione, avvenuta nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare mediante pubblico incanto, di un immobile strumentale per natura appartenente a una società di persone già cancellata dal registro delle imprese. Il quesito riguarda sia la soggezione o meno a IVA del trasferimento, sia l’individuazione del soggetto tenuto agli adempimenti connessi.
Quesito e soluzione prospettata dal contribuente
L’istanza è presentata da un commercialista autorizzato dal Tribunale a proporre interpello in relazione a un immobile di proprietà di una S.a.s., aggiudicato a un soggetto privato in data successiva alla cancellazione della società dal registro delle imprese. La società risultava cancellata nel 2006, ma con partita IVA ancora aperta.
Il contribuente riteneva che l’atto giudiziario di trasferimento nell’ambito della procedura esecutiva dovesse essere assoggettato alla sola imposta di registro.
Inquadramento civilistico della cancellazione della società
L’Agenzia esamina preliminarmente la disciplina civilistica per stabilire quando si produca l’estinzione della società di persone.
Viene richiamato l’art. 2312 c.c., secondo cui, approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese; dalla cancellazione i creditori insoddisfatti possono agire verso i soci e, se vi è colpa dei liquidatori, anche verso questi ultimi.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente richiamato nella risoluzione, per le società di persone la cancellazione dal registro delle imprese non è di per sé determinante ai fini dell’estinzione, se non sono esauriti i rapporti giuridici facenti capo alla società.
Distinzione tra società di persone e società di capitali
La risoluzione distingue nettamente le società di persone dalle società di capitali. Per queste ultime, a seguito dell’art. 4 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, l’art. 2495 c.c. attribuisce efficacia costitutiva alla cancellazione dal registro delle imprese, determinando l’estinzione della società.
Per le società di persone, invece, non è stata introdotta una modifica analoga all’art. 2312 c.c. L’Agenzia aderisce quindi all’orientamento già espresso con la risoluzione n. 68 del 30 marzo 2007, ribadendo che la cancellazione ha natura dichiarativa e che l’estinzione consegue all’effettiva liquidazione di tutti i rapporti giuridici pendenti.
Applicazione al caso concreto
Sulla base di tale impostazione, la S.a.s. proprietaria dell’immobile deve essere considerata ancora esistente, nonostante l’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese, poiché permane la titolarità del bene oggetto di esecuzione.
Ne deriva che la cessione dell’immobile rientra tra le operazioni rilevanti ai fini IVA ai sensi dell’art. 10, comma 8-ter, lett. c), del DPR n. 633 del 1972, trattandosi di cessione a un soggetto privato di un bene strumentale per natura.
Soggetto tenuto agli adempimenti IVA nella vendita forzata
La risoluzione richiama la circolare n. 6 del 17 gennaio 1974, che individua nel soggetto incaricato della vendita, o comunque nel soggetto che ha in consegna i beni, l’obbligato a emettere fattura in nome e per conto del soggetto esecutato.
Viene inoltre richiamata la risoluzione n. 62 del 16 maggio 2006, secondo cui, nelle vendite esecutive, per tutela dell’Erario gli obblighi di fatturazione e versamento dell’imposta si accentrano nella procedura e non nel debitore esecutato.
Nel caso prospettato, quindi, il soggetto che ha in consegna i beni o incaricato della vendita deve emettere fattura in nome e per conto del contribuente.
Fatturazione, esigibilità e versamento dell’imposta
La fattura deve essere emessa al momento del pagamento del corrispettivo, in applicazione degli artt. 6, comma 2, lett. a), e 21 del DPR n. 633 del 1972.
Il versamento dell’IVA deve avvenire ai sensi dell’art. 1 del DPR 23 marzo 1998, n. 100, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’operazione si considera compiuta e l’imposta diviene esigibile, mediante modello F24 e con il codice tributo del mese di riferimento.
Si precisa inoltre che è applicabile il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Altri obblighi fiscali e imposte indirette
La società esecutata deve continuare ad adempiere agli altri obblighi contabili e dichiarativi previsti ai fini IVA e delle imposte sui redditi, nonché, se dovuti, ai fini IRAP, come già chiarito nella risoluzione n. 120 del 2007.
Alla cessione di fabbricato strumentale per natura si applicano inoltre:
- imposta di registro in misura fissa;
- imposta ipotecaria nella misura del 3%;
- imposta catastale nella misura dell’1%.
Conclusione operativa
La risoluzione conclude che la vendita all’incanto dell’immobile della S.a.s. cancellata dal registro imprese è soggetta a IVA, poiché la società deve considerarsi ancora esistente fino all’esaurimento dei rapporti pendenti. Gli adempimenti IVA sono accentrati nella procedura esecutiva e spettano al soggetto incaricato della vendita, mentre restano dovute le altre imposte indirette nelle misure indicate.
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