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Sentenza

Sentenza del 26/09/2022 n. 28018 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della decisione della CTR che aveva riconosciuto all'Amministrazione interessi per la sospensione giudiziale dell'esecutività di un avviso di accertamento calcolati in misura e su voci contestate: (i) determinazione del tasso applicabile (CTR aveva in parte seguito l'Amministrazione calcolando 4,5% per parte del periodo e tasso legale per altro periodo), (ii) applicazione degli interessi anatocistici anche sugli interessi già conteggiati, (iii) applicazione degli interessi di sospensione anche sulle sanzioni. Eutelia censurava la corretta normativa di riferimento (art.47 D.Lgs. 546/1992 vs art.39 D.P.R. 602/1973) e il divieto di anatocismo e di interessi sulle sanzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso di Eutelia e ha rigettato il secondo motivo e il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha affermato il principio secondo cui, per la sospensione giudiziale dell'atto impositivo ai sensi dell'art.47 D.Lgs. 546/1992 (nella versione applicabile ratione temporis), gli interessi spettano nella misura del tasso legale (art.1282 c.c.), e solo successivamente all'introduzione del comma 8‑bis (D.Lgs. 156/2015) possono essere calcolati nella misura del 4,5%. Ha inoltre stabilito che la richiesta di interessi anatocistici sui crediti tributari è ammissibile nei limiti dell'art.1283 c.c., mentre è precluso il riconoscimento di interessi sulle sanzioni in virtù del D.Lgs. 472/1997, art.2, comma 3. La sentenza della CTR è cassata e la causa rinviata alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 39

    Regola la sospensione amministrativa dell'avviso di accertamento e prevede l'applicazione di interessi nella misura del 4,5%; non si applica automaticamente alla sospensione giudiziale anteriore alla modifica del 2015.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 47

    Regola la sospensione giudiziale dell'atto impositivo; nella versione applicabile ratione temporis non indicava la misura degli interessi, dunque si applica il tasso legale ex art.1282 c.c.; solo dopo l'introduzione del comma 8‑bis (D.Lgs. 156/2015) è stata prevista la misura del 4,5%.

  • D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. r), n. 4 (introduzione comma 8‑bis art.47 D.Lgs. 546/1992)

    Ha equiparato la misura degli interessi da applicare alla sospensione giudiziale a quella prevista per la sospensione amministrativa (4,5%), ma la modifica è efficace solo per i periodi successivi alla sua entrata in vigore e non incide sul principio dell'obbligo di pagamento degli interessi.

  • Codice Civile, art. 1282

    Principio generale: i crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto al tasso legale, salvo diversa disposizione di legge o titolo; utilizzato per affermare il tasso legale per la sospensione giudiziale anteriore alla modifica del 2015.

  • Codice Civile, art. 1283

    Stabilisce i limiti e le condizioni dell'anatocismo; la Corte ha ritenuto ammissibile la richiesta di interessi anatocistici sui crediti tributari nei limiti di tale norma.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 2, comma 3

    Impedisce il riconoscimento di interessi sulle sanzioni (nell'ambito considerato), ostando all'applicazione di interessi di sospensione sulle sanzioni imposte.

  • Legge fallimentare, artt. 54 e 55; art. 2749 c.c. (richiamati dall'Agenzia)

    Richiamate dall'Agenzia nell'incidentale per sostenere un diverso trattamento in contesto concorsuale; il ricorso incidentale è stato però rigettato e tali argomenti non hanno prevalso nella decisione della Cassazione.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra sospensione amministrativa (D.P.R. 602/1973, art.39) e sospensione giudiziale (D.Lgs. 546/1992, art.47): la prima prevedeva esplicitamente il tasso del 4,5%, la seconda, nella versione antecedente al 2015, no e quindi si applica il tasso legale ex art.1282 c.c.
  • Verificare la temporalità: la modifica normativa del 2015 (D.Lgs. 156/2015) che ha introdotto il comma 8‑bis ad art.47 equipara le misure degli interessi solo per i periodi successivi alla sua entrata in vigore; per periodi anteriori si applica il regime anteriore.
  • Gli interessi anatocistici possono essere richiesti dall'Amministrazione sui crediti tributari nei limiti stabiliti dall'art.1283 c.c.; tuttavia bisogna esaminare con attenzione la decorrenza e la corretta quantificazione, che devono emergere dagli atti.
  • Non riconoscere interessi sulle sanzioni quando ciò è precluso da disposizioni specifiche (in particolare D.Lgs. 472/1997, art.2, comma 3): in simili contestazioni va valutata la natura della voce (sanzione vs capitale) prima di computare interessi di sospensione.
  • In presenza di procedure concorsuali o privilegi spettanti ai crediti tributari, valutare separatamente l'effetto sul tasso applicabile e sui periodi rilevanti, ma non presupporre automaticamente l'applicazione del tasso del 4,5% per sospensioni giudiziali anteriori alla normativa che lo ha previsto.
  • In fase di impugnazione è ammissibile contestare la corretta norma applicabile (cioè chiedere l'applicazione di una disposizione diversa) anche se nel primo grado è stato prodotto un conteggio non favorevole: l'indicazione di calcoli in primo grado non equivale automaticamente a rinuncia alla censura della normativa applicata.

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