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Sentenza

Sentenza n. 2435/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. V ter, n. 4230/2025, pubblicata il 26 febbraio 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202503603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della richiesta di verifica e certificazione relativa a un progetto di efficientamento dell’illuminazione pubblica, nonché sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro tale diniego

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società contestava la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittimo il rigetto, da parte del GSE, della richiesta di verifica e certificazione concernente la realizzazione di sistemi di illuminazione ad alta efficienza su strade comunali. Il primo motivo d’appello deduceva l’erronea interpretazione della disciplina applicabile e delle Linee guida per la valutazione dei progetti di efficienza energetica: secondo l’appellante, la documentazione prodotta — relazione sullo stato finale del progetto, rapportini di lavoro relativi ai singoli tratti stradali, sottoscritti dall’appaltatore e vistati dal Comune, e determinazione comunale di approvazione del SAL finale — era idonea a dimostrare la data di conclusione dei lavori, anche perché il GSE aveva richiesto il SAL proprio a tale fine. La società sosteneva inoltre che il riferimento alla certificazione degli stati di avanzamento lavori, contenuto nella scheda tecnica, non imponesse necessariamente un documento formalmente denominato SAL e che i rapportini avessero funzione sostanzialmente equivalente. Il secondo motivo deduceva la violazione delle garanzie partecipative, dei principi di trasparenza, leale collaborazione e affidamento e dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché il GSE non avrebbe adeguatamente esaminato né motivato sull’idoneità della documentazione prodotta in risposta alla richiesta istruttoria e al preavviso di rigetto.

La decisione

L’appello è stato accolto. Il Consiglio di Stato ha rilevato che, nella richiesta di integrazione documentale, nel preavviso di rigetto e nel provvedimento finale, il GSE aveva chiesto lo stato di avanzamento dei lavori allo scopo di verificare la data di fine lavori per ciascun tratto stradale. Solo in appello il Gestore ha prospettato che la documentazione avrebbe dovuto dimostrare la diversa data di avvio del progetto, intesa secondo le Linee guida come il momento in cui l’intervento raggiunge la dimensione minima necessaria al riconoscimento del risparmio energetico. Tale esigenza non era stata però specificamente rappresentata alla società nel corso del procedimento. La relazione finale, i rapportini di lavoro e la determinazione comunale di approvazione dello stato finale e delle verifiche finali erano idonei, per la specifica finalità indicata dal GSE, a documentare la data di fine lavori e potevano essere considerati equipollenti al SAL. Il GSE non aveva richiesto la prova della diversa data di avvio del progetto né la dimostrazione del conseguimento della soglia di risparmio energetico, sicché non poteva fondare il diniego su tale carenza senza avere previamente precisato l’oggetto dell’integrazione documentale e consentito alla società di fornire eventuali ulteriori elementi in sede di osservazioni ex art. 10-bis. Il provvedimento finale è stato quindi ritenuto viziato per difetto di istruttoria e di motivazione. Non è stata ritenuta applicabile la sanatoria processuale prevista dall’art. 21-octies della legge n. 241/1990, poiché, ove la richiesta istruttoria fosse stata formulata correttamente, l’esito del procedimento avrebbe potuto essere diverso. La sentenza del TAR è stata riformata e sono stati annullati i provvedimenti impugnati, con salvezza della possibilità per il GSE di rieditare l’azione amministrativa nel rispetto delle garanzie procedimentali. Il GSE è stato condannato alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate in complessivi euro 5.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto deve rappresentare in modo specifico le effettive carenze documentali rilevanti, consentendo all’interessato di fornire osservazioni e integrazioni pertinenti. L’amministrazione non può fondare il diniego su un’esigenza istruttoria diversa da quella previamente comunicata.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    La regola sulla non annullabilità per vizi procedimentali o formali non è applicabile quando l’istruttoria correttamente svolta avrebbe potuto condurre a un esito diverso.

  • artt. 1 e 10 Linee guida per la valutazione dei progetti di efficienza energetica

    Le disposizioni distinguono la data di avvio del progetto, collegata al raggiungimento della dimensione minima e del risparmio energetico richiesto, dalla data di fine lavori. L’amministrazione deve indicare con chiarezza quale dei due elementi intenda verificare.

  • scheda tecnica 29Tb

    La documentazione relativa agli stati di avanzamento lavori, se richiesta per verificare la data di fine lavori, non deve necessariamente consistere in un documento formalmente denominato SAL, potendo essere sostituita da documentazione equivalente e attendibile.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione richiede integrazioni documentali indicando una determinata finalità istruttoria, il provvedimento finale non può legittimamente respingere l’istanza per la mancata dimostrazione di un requisito diverso, non specificamente richiesto durante il procedimento.
  • Ai fini della dimostrazione di un fatto rilevante per l’ammissione a incentivi pubblici, la documentazione richiesta non deve necessariamente recare una specifica denominazione formale se gli atti prodotti, valutati complessivamente, sono idonei a provare il fatto richiesto e provengono anche dai soggetti pubblici responsabili dell’intervento.
  • Il preavviso di rigetto deve rendere riconoscibili con sufficiente precisione le carenze documentali e gli elementi sostanziali ritenuti necessari, affinché l’interessato possa esercitare utilmente le proprie facoltà partecipative.
  • L’art. 21-octies della legge n. 241/1990 non esclude l’annullamento del provvedimento per vizi istruttori e motivazionali quando una corretta individuazione dell’oggetto dell’istruttoria e una valutazione completa della documentazione avrebbero potuto determinare un esito diverso.
  • Il giudice amministrativo, annullato un diniego per insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, può fare salva la riedizione del potere amministrativo, imponendo all’amministrazione il rispetto delle garanzie procedimentali e dei limiti conformativi derivanti dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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