Cassazione Civile, Ordinanza n. 02560/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva presentato dichiarazione DOCFA per ottenere la rideterminazione della rendita catastale di due fabbricati D/1. L'ufficio erariale non aveva accolto la richiesta e aveva emesso due avvisi di accertamento con aumento della rendita. La contribuente aveva impugnato gli atti e sia la CTP sia la CTR avevano annullato gli accertamenti, ritenendo necessario il sopralluogo prima della rettifica. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme sul classamento e sulla stima diretta degli immobili a destinazione speciale: secondo la ricorrente, per i fabbricati di categoria D la stima diretta non impone il sopralluogo, che è solo facoltativo, potendo l'amministrazione fondarsi anche sui dati documentali già disponibili; nel caso concreto la procedura DOCFA avrebbe fornito tutti gli elementi necessari per determinare la rendita. La contribuente ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per asserita sinteticità e difetto di autosufficienza, nonché per pretesa richiesta di rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità, ritenendo il ricorso comprensibile e riferito a un unico punto chiaramente individuabile della decisione impugnata, e ha anche escluso che il motivo mirasse a una nuova valutazione del merito. Nel merito ha accolto il ricorso dell'Agenzia, affermando che il classamento e l'attribuzione della rendita catastale per immobili di categoria D/1 devono basarsi sulla stima diretta, la quale può essere svolta anche sulla base delle risultanze documentali disponibili presso l'Ufficio, senza necessità di sopralluogo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015
richiamato dalla ricorrente come base normativa della disciplina del riclassamento degli immobili a destinazione speciale e della stima catastale; la Corte ha ritenuto corretta la tesi secondo cui non impone necessariamente il sopralluogo
art. 1 D.M. 701/94
richiamato come norma sul procedimento DOCFA e sulla determinazione della rendita; interpretato nel senso che la stima può fondarsi sui dati documentali disponibili
art. 10 R.D. n. 652/39
invocato per il procedimento di classamento e stima catastale degli immobili speciali
art. 11 D.L. 70/88
richiamato tra le norme che regolano la stima e il classamento catastale
art. 30 D.P.R. 1142/49
richiamato quale disciplina della stima diretta ai fini catastali
art. 37 TUIR
richiamato in relazione alla disciplina catastale e alla determinazione della rendita/classamento
art. 360, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo per violazione e falsa applicazione di legge
Massime di principio
- Nel classamento degli immobili a destinazione speciale o particolare, la stima diretta della rendita catastale può essere effettuata dall'Ufficio anche sulla base della documentazione disponibile, senza che il sopralluogo costituisca un presupposto necessario in ogni caso.
- Il sopralluogo e il contraddittorio assumono rilievo soprattutto nell'ipotesi di accertamento d'ufficio fondato su specifiche variazioni dell'immobile; non sono indispensabili quando il nuovo classamento consegua a una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente.
- In sede di legittimità è inammissibile una censura che, pur formalmente veicolata come violazione di legge, miri in realtà soltanto a ottenere una nuova valutazione del merito; tuttavia, se il ricorso individua un preciso errore di diritto e la questione è chiaramente percepibile, l'eccezione di inammissibilità va respinta.
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