Cassazione Penale, Sentenza n. 47218/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Canton era stato condannato per il reato di omessa presentazione della dichiarazione IRES relativa al 2010 (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) per redditi d'impresa non dichiarati pari a 237.938 euro e imposta evasa pari a 65.443 euro. In cassazione il difensore ha proposto tre motivi: 1) vizio di motivazione e mancata esclusione del dolo per effetto della crisi aziendale e della liquidazione coatta amministrativa (sostegno che l'omissione sarebbe stata legata alla necessità di aiutare i dipendenti); 2) applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) sostenendo che il superamento della soglia di punibilità fosse esiguo e non abituale la condotta; 3) censura sulla valutazione della recidiva e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena (richiamando artt. 99, 62-bis, 164 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure riproducessero criticamente motivazioni già corrette e motivate dalla Corte d'appello; il primo motivo è stato giudicato generico e di fatto: la Corte di merito ha fondatamente ritenuto il dolo di evasione dato che nessuna dichiarazione era stata presentata per il 2009-2010 (dichiarazione presentata solo dal commissario liquidatore nel 2011) e i dati contabili non supportavano l'argomento della crisi come giustificazione. Sul secondo motivo, la Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., ritenendo il superamento della soglia non così vicino alla soglia di punibilità da qualificare la fattispecie come di particolare tenuità e ricordando che la norma sull'art. 12 d.lgs. 74/2000 non è pertinente per la valutazione della tenuità. Sul terzo motivo la Corte ha confermato la valutazione della recidiva come indicativa di pericolosità e ha considerato corretta la negazione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, anche in ragione delle precedenti condanne (alcune con pena sospesa o condonate) e del cumulo delle pene che supera i limiti per la sospensione. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Disciplina il reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi; la Corte ha ritenuto che la condotta reiterata e l'assenza di dichiarazioni per gli anni 2009-2010 dimostrassero il dolo specifico di evasione, non escluso da situazioni di crisi aziendale in assenza di riscontri probatori.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede congiuntamente la minima offensività e la non abitualità del comportamento; la Corte ha interpretato la norma restrittivamente, applicandola solo quando l'ammontare dell'offesa è vicinissimo alla soglia e la condotta presenta offensività minima.
art. 12, comma 2-bis, lett. a) d.lgs. n. 74 del 2000
Norma richiamata dalla difesa ma ritenuta non pertinente: disciplina condizioni ostative relative alla sospensione condizionale della pena e non la valutazione di tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
artt. 99, 62-bis, 164 cod. pen.
Norme richiamate in relazione alle circostanze e alla sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione che, alla luce dei precedenti e del cumulo delle pene, esclude la concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale.
art. 133 cod. pen.
Richiamato come criterio per valutare la tenuità dell'offesa (modalità della condotta, esiguità del danno, grado di colpevolezza); la Corte ha applicato tali criteri per escludere la particolare tenuità.
art. 163 cod. pen.
Norma che fissa limiti per la concessione della sospensione condizionale della pena: la Corte ha applicato il principio che il cumulo delle pene e le condanne intermedie possono escludere la concessione del beneficio.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per la condanna alle spese e per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la disposizione per irrogare la sanzione pecuniaria.
art. 23 d.l. 28/10/2020, n. 137
Disposizione richiamata solo in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero (forme e modalità della requisitoria scritta), senza impatto sul merito della decisione.
Massime di principio
- L'omessa presentazione ripetuta della dichiarazione fiscale può essere qualificata come dolo di evasione quando le scelte gestionali dell'amministratore e l'assenza di dichiarazioni per più anni indicano una condotta deliberata, non una mera dimenticanza.
- La speciale causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è da applicare in via restrittiva: richiede che l'offesa sia di minima offensività e che l'ammontare sia molto prossimo alla soglia di punibilità; non è sufficiente un superamento marginale a meno che non sia valutato dal giudice di merito come praticamente irrilevante.
- Le condizioni di crisi aziendale o finalità meritorie (es. aiutare i dipendenti) non escludono automaticamente il dolo fiscale: occorre prova concreta e non argomentazioni apodittiche o generiche.
- I giudizi di fatto della Corte d'appello, soprattutto in tema di valutazione delle prove e della colpevolezza, sono difficilmente sindacabili in Cassazione salvo profili di manifesta illogicità o violazioni di legge; i motivi che si limitano a rielaborare le stesse censure sono inammissibili.
- La recidiva e precedenti condanne, anche con pene lievi o condonate, possono influire negativamente sulla concessione delle attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale della pena, soprattutto se indicano una reiterazione di condotte illecite nell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
- Questioni non devolute al giudice d'appello non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione; la strategia difensiva deve dunque riportare chiaramente tutte le questioni di fatto e di diritto già in sede di appello.
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