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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47218/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Canton era stato condannato per il reato di omessa presentazione della dichiarazione IRES relativa al 2010 (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) per redditi d'impresa non dichiarati pari a 237.938 euro e imposta evasa pari a 65.443 euro. In cassazione il difensore ha proposto tre motivi: 1) vizio di motivazione e mancata esclusione del dolo per effetto della crisi aziendale e della liquidazione coatta amministrativa (sostegno che l'omissione sarebbe stata legata alla necessità di aiutare i dipendenti); 2) applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) sostenendo che il superamento della soglia di punibilità fosse esiguo e non abituale la condotta; 3) censura sulla valutazione della recidiva e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena (richiamando artt. 99, 62-bis, 164 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure riproducessero criticamente motivazioni già corrette e motivate dalla Corte d'appello; il primo motivo è stato giudicato generico e di fatto: la Corte di merito ha fondatamente ritenuto il dolo di evasione dato che nessuna dichiarazione era stata presentata per il 2009-2010 (dichiarazione presentata solo dal commissario liquidatore nel 2011) e i dati contabili non supportavano l'argomento della crisi come giustificazione. Sul secondo motivo, la Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., ritenendo il superamento della soglia non così vicino alla soglia di punibilità da qualificare la fattispecie come di particolare tenuità e ricordando che la norma sull'art. 12 d.lgs. 74/2000 non è pertinente per la valutazione della tenuità. Sul terzo motivo la Corte ha confermato la valutazione della recidiva come indicativa di pericolosità e ha considerato corretta la negazione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, anche in ragione delle precedenti condanne (alcune con pena sospesa o condonate) e del cumulo delle pene che supera i limiti per la sospensione. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Disciplina il reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi; la Corte ha ritenuto che la condotta reiterata e l'assenza di dichiarazioni per gli anni 2009-2010 dimostrassero il dolo specifico di evasione, non escluso da situazioni di crisi aziendale in assenza di riscontri probatori.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede congiuntamente la minima offensività e la non abitualità del comportamento; la Corte ha interpretato la norma restrittivamente, applicandola solo quando l'ammontare dell'offesa è vicinissimo alla soglia e la condotta presenta offensività minima.

  • art. 12, comma 2-bis, lett. a) d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma richiamata dalla difesa ma ritenuta non pertinente: disciplina condizioni ostative relative alla sospensione condizionale della pena e non la valutazione di tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

  • artt. 99, 62-bis, 164 cod. pen.

    Norme richiamate in relazione alle circostanze e alla sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione che, alla luce dei precedenti e del cumulo delle pene, esclude la concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio per valutare la tenuità dell'offesa (modalità della condotta, esiguità del danno, grado di colpevolezza); la Corte ha applicato tali criteri per escludere la particolare tenuità.

  • art. 163 cod. pen.

    Norma che fissa limiti per la concessione della sospensione condizionale della pena: la Corte ha applicato il principio che il cumulo delle pene e le condanne intermedie possono escludere la concessione del beneficio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata per la condanna alle spese e per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la disposizione per irrogare la sanzione pecuniaria.

  • art. 23 d.l. 28/10/2020, n. 137

    Disposizione richiamata solo in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero (forme e modalità della requisitoria scritta), senza impatto sul merito della decisione.

Massime di principio

  • L'omessa presentazione ripetuta della dichiarazione fiscale può essere qualificata come dolo di evasione quando le scelte gestionali dell'amministratore e l'assenza di dichiarazioni per più anni indicano una condotta deliberata, non una mera dimenticanza.
  • La speciale causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è da applicare in via restrittiva: richiede che l'offesa sia di minima offensività e che l'ammontare sia molto prossimo alla soglia di punibilità; non è sufficiente un superamento marginale a meno che non sia valutato dal giudice di merito come praticamente irrilevante.
  • Le condizioni di crisi aziendale o finalità meritorie (es. aiutare i dipendenti) non escludono automaticamente il dolo fiscale: occorre prova concreta e non argomentazioni apodittiche o generiche.
  • I giudizi di fatto della Corte d'appello, soprattutto in tema di valutazione delle prove e della colpevolezza, sono difficilmente sindacabili in Cassazione salvo profili di manifesta illogicità o violazioni di legge; i motivi che si limitano a rielaborare le stesse censure sono inammissibili.
  • La recidiva e precedenti condanne, anche con pene lievi o condonate, possono influire negativamente sulla concessione delle attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale della pena, soprattutto se indicano una reiterazione di condotte illecite nell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
  • Questioni non devolute al giudice d'appello non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione; la strategia difensiva deve dunque riportare chiaramente tutte le questioni di fatto e di diritto già in sede di appello.

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