Sentenza del 09/06/2016 n. 424 - Corte di Giustizia CEE
Regolamento (CEE) n. 2658/87 - Tariffa doganale comune - Classificazione tariffaria - Sottovoce 6211 33 10 00 0 - Grembiuli - Mantello antiradiazioni - Proprietà costitutive del prodotto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La MXX contestava la classificazione doganale attribuita ai grembiuli-mantello antiradiazioni modello "Xenolite NL 8250". Sosteneva che i prodotti dovessero essere classificati nella voce 8110 90 00 della nomenclatura combinata, relativa agli altri lavori di antimonio, poiché l'imbottitura era composta principalmente da antimonio, materiale che conferiva al prodotto la capacità di proteggere dalle radiazioni. L'autorità doganale aveva invece applicato la sottovoce 6211 33 10 00 0, relativa agli indumenti da lavoro in fibre sintetiche o artificiali.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che il grembiule-mantello antiradiazioni deve essere classificato nella sottovoce 6211 33 10 00 0, sulla base delle sue caratteristiche e proprietà oggettive, in particolare dell'aspetto esteriore e della configurazione quale indumento destinato alla protezione durante un'attività professionale. Non è necessario applicare la regola generale 3, lettera b), né individuare il materiale che conferisce al prodotto il carattere essenziale, perché la voce relativa agli indumenti è più specifica rispetto alla voce 8110, che riguarda l'antimonio e i lavori di antimonio, non gli indumenti. La questione delle spese è stata rimessa al giudice nazionale.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2658/87, allegato I, nomenclatura combinata
Sottovoce 6211 33 10 00 0: "Indumenti da lavoro"
La sottovoce comprende gli indumenti in fibre sintetiche o artificiali destinati, per le loro caratteristiche oggettive e il loro aspetto, a essere indossati durante un'attività professionale per assicurare protezione alle persone o agli indumenti.
Regola generale 1 per l'interpretazione della nomenclatura combinata
La classificazione è determinata legalmente dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli.
La classificazione deve partire dal testo delle voci e dalle caratteristiche oggettive del prodotto, senza attribuire rilievo decisivo ai soli titoli delle sezioni o dei capitoli.
Regola generale 3, lettera a), per l'interpretazione della nomenclatura combinata
"La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale."
Quando una merce potrebbe astrattamente rientrare in più voci, prevale la voce che descrive in modo più specifico il prodotto. Nel caso concreto, la voce relativa agli indumenti da lavoro prevale sulla voce generale relativa all'antimonio e ai suoi lavori.
Regola generale 3, lettera b), per l'interpretazione della nomenclatura combinata
I prodotti composti sono classificati secondo la materia o l'oggetto che conferisce loro il carattere essenziale, quando la regola 3, lettera a), non consente la classificazione.
La regola sul carattere essenziale si applica solo in via subordinata, quando non è possibile classificare il prodotto tramite una voce più specifica. Poiché in questo caso esisteva una voce specifica per l'indumento, non era necessario considerare l'antimonio come elemento caratterizzante.
Regola generale 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata
La classificazione nelle sottovoci è determinata dal testo delle sottovoci e dalle relative note, applicando mutatis mutandis le regole precedenti.
Una volta individuata la voce pertinente, la classificazione nella sottovoce deve essere effettuata confrontando esclusivamente sottovoci dello stesso livello e applicando le regole interpretative pertinenti.
Voce 8110 della nomenclatura combinata
"Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi"
La voce riguarda l'antimonio e i manufatti qualificabili come lavori di antimonio, ma non comprende un indumento protettivo solo perché contiene antimonio come materiale interno o di imbottitura.
Note esplicative della nomenclatura combinata relative al capitolo 62
Gli indumenti da lavoro sono riconoscibili per l'aspetto generale e per la natura del tessuto e sono concepiti per assicurare protezione fisica o igienica durante un'attività industriale, professionale o domestica.
Le note confermano che la funzione protettiva e l'aspetto generale del capo possono consentire di qualificarlo come indumento da lavoro, pur non essendo giuridicamente vincolanti.
Massime di principio
- Nella classificazione doganale il criterio principale è costituito dalle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto, come forma, aspetto, composizione e configurazione, considerate alla luce del testo delle voci tariffarie.
- La destinazione d'uso può essere rilevante quando è inerente al prodotto e risulta dalle sue caratteristiche oggettive; non può però sostituire l'analisi del prodotto quando la classificazione è già determinabile in base al testo tariffario.
- Per i prodotti compositi non si deve applicare automaticamente la regola del carattere essenziale. Prima occorre verificare se esista una voce più specifica che descriva direttamente il prodotto finito.
- La presenza predominante di un determinato materiale non comporta necessariamente la classificazione nella voce relativa a quel materiale: un prodotto finito destinato a una funzione specifica può rientrare nella voce che descrive tale prodotto, anziché in quella del materiale incorporato.
- Quando un articolo ha la forma, l'aspetto e la funzione di un indumento protettivo, la classificazione come indumento può prevalere sulla classificazione basata sul materiale interno che assicura la protezione.
- Le note esplicative della Commissione e dell'Organizzazione mondiale delle dogane sono strumenti interpretativi utili, ma non hanno valore giuridicamente vincolante e non possono prevalere sul testo della nomenclatura combinata.
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