Sentenza n. 5/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di interdittiva antimafia adottato dal Prefetto di Reggio Emilia, datato -OMISSIS- (prot. n.-OMISSIS-) e notificato in data -OMISSIS-, con il quale, ai sensi degli artt. 89 bis e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, si informava la -OMISSIS- della sussistenza del pericolo di infiltrazioni mafiose di cui agli artt. 84 comma 4 e 91 D.Lgs. n. 159/2011; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi compresi la comunicazione di avvio del procedimento notificata in data 9.01.2023 ed il verbale della riunione del Gruppo Interforze in data 6.12.2022 (quest'ultimo conosciuto dalla ricorrente solo negli estremi), nonché ulteriori atti, pareri, proposte e valutazioni (se esistenti) che possano avere portato alla formazione degli atti qui impugnati o consequenziali ai medesimi e comunque lesivi dei diritti/interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: interdittiva antimafia prefettizia e atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Reggio Emilia ai sensi degli artt. 89-bis e 91 del d.lgs. n. 159/2011, deducendo, in sintesi: violazione della disciplina sulla prevenzione collaborativa di cui all'art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 e dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e giusto procedimento; violazione degli artt. 84, 89-bis, 91, 92 e 94 del medesimo decreto e difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, carenza di attualità e arbitrarietà nella valutazione degli elementi posti a fondamento della prognosi di infiltrazione mafiosa; irrilevanza dei precedenti e delle frequentazioni del marito convivente dell'amministratrice, dei precedenti e dei rapporti del fratello socio di minoranza, dei rapporti di parentela e affinità con soggetti ritenuti contigui alla 'ndrangheta, delle cointeressenze economiche e dei rapporti commerciali con società interessate da misure antimafia; violazione della presunzione di innocenza, degli artt. 41 e 42 Cost. e delle garanzie CEDU; illegittimità costituzionale della disciplina statale sulle interdittive antimafia e dell'art. 32 della legge regionale Emilia-Romagna n. 18/2016. La ricorrente ha inoltre sostenuto che l'amministrazione avrebbe dovuto valutare l'applicazione della prevenzione collaborativa, in quanto l'eventuale agevolazione sarebbe stata soltanto occasionale.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente accolto l'eccezione del Comune di Reggio Emilia, estromettendolo dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, poiché non risultava adottato dal Comune alcun atto consequenziale all'interdittiva. Nel merito ha rigettato il ricorso. Il giudice ha ritenuto che l'informazione antimafia costituisca espressione di discrezionalità prefettizia e possa fondarsi su una prognosi probabilistica secondo il criterio del "più probabile che non", senza necessità di provare un'infiltrazione già realizzata o di raggiungere lo standard probatorio penale. Gli elementi devono essere valutati unitariamente e non atomisticamente. Nel caso concreto, la pluralità, convergenza e attualità delle risultanze — riguardanti il marito convivente dell'amministratrice, il socio di minoranza, i rapporti familiari e di affinità con ambienti 'ndranghetistici, le cointeressenze economiche e i rapporti commerciali con società interessate da misure antimafia — è stata ritenuta idonea a sostenere la prognosi di permeabilità mafiosa. È stata esclusa la necessità di una condanna penale o di un procedimento penale a carico dell'impresa o dell'amministratrice. I rapporti familiari possono assumere rilievo, soprattutto nel contesto 'ndranghetistico caratterizzato da struttura clanica e centralità dei vincoli di sangue, purché valutati insieme agli ulteriori elementi concreti e non sulla base di una presunzione automatica di contiguità. Il mancato ricorso alla prevenzione collaborativa non è stato ritenuto illegittimo: il quadro complessivo evidenziava una possibile stabilità dei rapporti e non una mera agevolazione occasionale, sicché la non applicabilità della misura poteva risultare anche implicitamente dalla motivazione complessiva dell'interdittiva. Il TAR ha inoltre escluso il contrasto della disciplina interdittiva con la CEDU e con la Costituzione, richiamando la natura limitata dell'interdizione ai rapporti economici con la pubblica amministrazione e il prevalente interesse pubblico alla prevenzione dell'infiltrazione mafiosa. La questione di costituzionalità dell'art. 32 della legge regionale n. 18/2016 è stata dichiarata irrilevante, non essendo impugnato alcun diniego o revoca di un titolo edilizio. Le spese sono state compensate nei rapporti con il Comune estromesso e poste, per complessivi euro 3.000 oltre accessori, a carico della ricorrente in favore del Ministero dell'Interno e della Prefettura.
Norme richiamate
art. 84, commi 3 e 4, d.lgs. 159/2011
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate
L'informazione antimafia può fondarsi su una fattispecie di pericolo e su elementi sintomatico-presuntivi, valutati secondo una prognosi probabilistica, senza necessità di dimostrare l'infiltrazione già realizzata.
artt. 89-bis e 91 d.lgs. 159/2011
Costituiscono la base normativa del potere prefettizio di adottare l'informazione antimafia interdittiva in presenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale
La prevenzione collaborativa è uno strumento alternativo all'interdittiva, applicabile quando l'influenza o l'agevolazione mafiosa abbia carattere esclusivamente occasionale; non è necessaria una motivazione espressa autonoma quando la complessiva motivazione dell'interdittiva esclude implicitamente tale occasionalità.
art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011
Il controllo giudiziario presuppone l'accertamento del carattere occasionale dell'agevolazione mafiosa e della concreta possibilità di riallineamento dell'impresa al contesto economico sano; la relativa disciplina non modifica i presupposti del sindacato amministrativo sull'interdittiva.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione dell'interdittiva risulta sufficiente quando espone un quadro istruttorio plurimo e convergente, valutato unitariamente, idoneo a sorreggere la prognosi di permeabilità mafiosa.
art. 117 Cost.
Non è fondata, nei termini prospettati, la questione di costituzionalità della disciplina delle interdittive in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU; il riferimento alla disapplicazione per contrasto con la CEDU è improprio, trattandosi di un trattato internazionale e non di diritto dell'Unione europea.
art. 32 l.r. Emilia-Romagna 28 ottobre 2016, n. 18
La questione di legittimità costituzionale della disposizione regionale è irrilevante nel giudizio sull'interdittiva, poiché non è impugnato alcun diniego o revoca di titolo edilizio fondato sulla disposizione.
Massime di principio
- L'informazione antimafia interdittiva è una misura preventiva fondata su una prognosi probabilistica: è sufficiente che, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti valutati secondo il criterio del "più probabile che non", risulti il pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare l'impresa; non occorre provare un'infiltrazione già realizzata né raggiungere lo standard probatorio penale.
- Gli elementi posti a fondamento dell'interdittiva devono essere apprezzati in modo unitario e complessivo, sicché la singola circostanza, anche se ambivalente o non decisiva isolatamente, può assumere rilievo nella connessione con le altre risultanze istruttorie.
- La mancanza di procedimenti penali o di condanne a carico dell'impresa o dei suoi amministratori non impedisce l'adozione dell'interdittiva, poiché gli elementi rilevanti possono essere privi di autonoma rilevanza penale e devono essere valutati in chiave preventiva.
- I rapporti di parentela e affinità con soggetti contigui alla criminalità organizzata non determinano automaticamente la permeabilità mafiosa, ma possono concorrere alla prognosi quando, per intensità e caratteristiche concrete, siano valutati insieme agli altri elementi e siano idonei a far ritenere possibile un'influenza familiare sulla gestione dell'impresa; tale rilievo assume particolare significato nei contesti 'ndranghetistici a struttura clanica e familiare.
- La prevenzione collaborativa di cui all'art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 è applicabile soltanto quando l'agevolazione mafiosa abbia carattere esclusivamente occasionale. L'amministrazione può escluderne l'applicabilità anche attraverso la motivazione complessiva dell'interdittiva, quando il quadro istruttorio evidenzi rapporti e legami tendenzialmente stabili e non meramente episodici.
- La disciplina delle interdittive antimafia non è assimilabile alle misure di prevenzione personali e la sua applicazione non comporta la generale cessazione dell'attività d'impresa, ma limita i rapporti economici con la pubblica amministrazione; nel bilanciamento degli interessi, l'esigenza preventiva di tutela dell'ordine pubblico economico può prevalere sulla libertà di iniziativa economica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 36/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 37/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 38/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 50/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 51/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →