Cassazione Penale, Sentenza n. 4893/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 14/07/2022 del Tribunale di Milano che aveva respinto l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. il 13/04/2022 nei confronti di Legnano Ecoter s.r.l. (6% delle quote formalmente in capo a Castiglioni s.r.l.). Il ricorrente ha dedotto errata applicazione dell'art. 512‑bis c.p., sostenendo che il Tribunale avesse confuso la fittizia intestazione delle quote con la sola amministrazione di fatto della società; che le quote erano oggetto di una trattativa di cessione non perfezionata e che il semplice esercizio di poteri amministrativi non dimostra la fitticità dell'intestazione
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo in parte inammissibile e in parte infondato. Ha confermato che il giudice del riesame aveva adeguatamente motivato l'accertamento della "disponibilità di fatto" delle quote in capo a Portolesi sulla base di elementi quali conversazioni intercettate, versamenti periodici effettuati da Portolesi a favore dei Castiglioni e impegni relativi a condizioni economiche favorevoli; tali elementi facevano ritenere il trasferimento delle quote una mera formalità e dunque la fittizia intestazione. Per l'effetto il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 512‑bis cod. pen.
La norma è stata interpretata nel senso che rileva la disponibilità effettiva di beni o utilità da parte dell'indagato: la titolarità formale non esclude la possibilità che la effettiva disponibilità sia riconducibile a un terzo che esercita controllo e benefici economici, configurando la fittizia intestazione quando gli elementi probatori dimostrano che il trasferimento è mera apparenza
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Norma tecnica richiamata per la sintetizzazione del motivo unico in cassazione; utilizzata per formulare il motivo di ricorso relativo a errata applicazione della norma sostanziale
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per imporre al ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La distinzione tra titolarità formale e disponibilità di fatto è cruciale: anche se le quote risultano intestate formalmente a un soggetto, la presenza di elementi concreti che dimostrano il controllo effettivo e l'uso economico dei beni da parte di un terzo può giustificare il riconoscimento della fittizia intestazione ai fini del sequestro
- Elementi probatori rilevanti per dimostrare la disponibilità di fatto comprendono conversazioni intercettate che mostrano accordi o istruzioni, pagamenti periodici riconducibili al controllo delle quote, accordi economici che attestano benefici praticati dal presunto beneficiario e condotte coerenti con il possesso effettivo
- La sola amministrazione di fatto non è automaticamente sufficiente a provare la fittizietà dell'intestazione, ma diventa decisiva se accompagnata da elementi oggettivi che dimostrino che il trasferimento o la titolarità formale sono una mera apparenza
- In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari, le censure che consistono in una diversa valutazione degli elementi probatori sono in larga parte inammissibili: il controllo di legittimità è limitato a violazioni di legge o a vizi motivazionali radicali. Pertanto chi impugna deve puntare su errori di diritto o su carenze gravi e specifiche della motivazione
- Se si è parte in una vicenda simile e si vuole contrastare un sequestro, è fondamentale produrre prove documentali e comportamentali che dimostrino l'effettiva autonomia della titolarità formale (es. assenza di pagamenti, accordi vincolanti che impediscono il trasferimento, esercizio regolare e continuo dei diritti sociali da parte del titolare formale)
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