Cassazione Penale, Sentenza n. 22633/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la condanna per omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2012 (art. 5 d.lgs. n. 74/2000). Due motivi: 1) doglianza sulla sussistenza del dolo, deducendo che l'imputato aveva adempiuto mediante la comunicazione IVA prevista dal d.P.R. n. 332/1998 e quindi non avrebbe avuto intento evasivo; 2) errore nel computo della sospensione della prescrizione: la Corte di appello aveva contato 21 giorni di sospensione per il rinvio dell'udienza del 29/01/2018 al 19/02/2018 per adesione del difensore all'astensione, mentre dal verbale risultava che ad astenersi fu il vice procuratore onorario, adesione che per giurisprudenza non sospende la prescrizione.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo e ha assorbito il primo. Ha escluso la sospensione dei 21 giorni legata all'udienza del 29/01/2018 perché l'adesione all'astensione era del vice procuratore onorario e non del difensore; ha quindi rideterminato i giorni di sospensione complessivi in 277 giorni. Considerando la consumazione del reato il 31/12/2013 e il termine di prescrizione decennale, la prescrizione è maturata il 3/10/2024, prima della sentenza impugnata. Perciò la sentenza di merito è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che sanziona l'omessa dichiarazione IVA; la Cassazione conferma che la consumazione ai fini di tale reato avviene al 91° giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale.
art. 8 d.P.R. n. 332 del 1998
Prevede la comunicazione IVA; il ricorrente deduceva che l'adempimento mediante tale comunicazione escluderebbe il dolo di evasione, ma la Cassazione ha assorbito questa censura alla luce della pronuncia per prescrizione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), codice procedura penale
Norme che individuano i motivi di cassazione dedotti nel ricorso: lett. b) (violazione di norme di diritto) e lett. e) (motivi che non necessitano discussione di fatto); il ricorso è stato ritenuto ammissibile e fondato con riguardo al vizio di calcolo della sospensione della prescrizione.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Riferimento alla modalità di deposito della requisitoria del Pubblico Ministero; citata in relazione alla produzione degli atti e alla richiesta del PM nella fase di cassazione.
art. 129, comma 2, codice penale
Richiamato come norma che consente, in casi particolari, pronunce diverse; la Cassazione ha ritenuto non ricorrere a un procedimento ai sensi di tale disposizione perché non emergono elementi per un diverso esito oltre l'annullamento per prescrizione.
Massime di principio
- Nelle ipotesi di omessa dichiarazione IVA la consumazione del reato si considera al 91° giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale.
- Per il computo della prescrizione vanno conteggiati solo i periodi di sospensione effettivamente imputabili alle parti o giustificati (es. rinvii richiesti dal difensore, legittimo impedimento dell'imputato); l'adesione all'astensione dalle udienze da parte del vice procuratore onorario non sospende il termine prescrizionale, perché il pubblico ministero è comunque tenuto a garantire la partecipazione dell'ufficio al dibattimento.
- Se in cassazione emerge che la prescrizione è intervenuta prima della sentenza impugnata, la Corte può annullare la sentenza di merito senza rinvio per estinzione del reato.
- La censura sulla sussistenza del dolo può essere assorbita quando il giudizio si risolve sulla intervenuta prescrizione; tuttavia, in generale, l'adempimento formale tramite comunicazioni sostitutive non elimina automaticamente l'elemento soggettivo se la fattispecie richiede il dolo specifico.
- In ricorsi per cassazione è ammessa la deduzione dell'intervenuta prescrizione anche con un unico motivo rientrante nelle ipotesi previste dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera b).
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