Cassazione Penale, Sentenza n. 37922/2024 del 15/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del giudice del riesame che aveva confermato la custodia in carcere applicata a Pietro Rinella per il reato di concorso in omicidio pluriaggravato (omicidio di Domenico Geraci dell'8/10/1998). Il ricorrente deduceva: assenza di gravi indizi di colpevolezza e inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; mancata indicazione delle fonti originarie dell'informazione; omissione di considerare la regolare condotta in carcere e la recente concessione della semilibertà come elementi incompatibili con il pericolo di reiterazione; e motivazione apodittica circa l'adeguatezza esclusiva della custodia in carcere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato che il Tribunale di Palermo aveva adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla base delle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia, ritenute attendibili e riscontrate tra loro e con le dichiarazioni di Giuffrè. Tuttavia la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari, ritenendo che il giudice del riesame non abbia adeguatamente considerato gli elementi positivi valutati dal Tribunale di sorveglianza (comportamento in carcere e concessione della semilibertà) e non abbia motivato sufficientemente perché tali elementi non escludessero l'adeguatezza di misure meno afflittive della custodia. Ha quindi disposto il rinvio al Tribunale del riesame per nuovo esame esclusivamente sulle esigenze cautelari.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Indica la funzione del Tribunale come giudice del riesame; richiamata per inquadrare la natura del provvedimento impugnato.
artt. 110, 575, 577 n.3, 416-bis cod. pen.
Descrivono il reato contestato: concorso in omicidio (art.110 e 575) con aggravanti (art.577 n.3) e l'aggravante/modalità connessa all'associazione mafiosa (art.416-bis); tali norme definiscono la rilevanza e la gravità della fattispecie penale ai fini cautelari.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sulle prove nel giudizio di merito; la Corte ricorda che in sede cautelare il livello probatorio richiesto è meno stringente rispetto al giudizio di merito, pur dovendo la motivazione indicare le ragioni della gravità indiziaria.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti di riproduzione degli atti e dei motivi nel ricorso per cassazione; citato per delimitare l'ambito di disamina dei motivi.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Indica i motivi di impugnazione interposti (vizio di motivazione e violazione di legge) valutati dalla Corte nel controllo di legittimità sulle misure cautelari.
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Disposizioni sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura; la Corte sottolinea l'esigenza di valutare concretamente, anche alla luce di presunzioni, se la custodia sia effettivamente necessaria o se siano possibili misure meno afflittive.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Riferita la presunzione relativa di pericolosità in relazione all'aggravante di cui all'art.416-bis; la Corte ricorda che la presunzione non esime il giudice da una valutazione concreta degli elementi contrari.
art. 50 Ord. pen.
Norma che disciplina il regime della semilibertà; i provvedimenti del Tribunale di sorveglianza che hanno concesso semilibertà sono stati ritenuti rilevanti dalla Corte per la valutazione delle esigenze cautelari.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria a seguito dell'annullamento e del rinvio.
Corte Cost. n. 164 del 2011
Giurisprudenza costituzionale richiamata per il principio che la custodia cautelare non può essere automaticamente considerata necessaria per l'omicidio senza verifica concreta delle esigenze cautelari.
Massime di principio
- In sede cautelare la valutazione dei gravi indizi è meno rigorosa rispetto al giudizio di merito: possono essere decisivi elementi dichiarativi (p.es. collaboratori) se valutati complessivamente e riscontrati.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono fondare una misura cautelare se rispettano i criteri di attendibilità soggettiva e intrinseca (specificità, coerenza, costanza, spontaneità) e se vi è convergenza indipendente tra più fonti.
- La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere (specialmente con aggravanti mafiose) non elimina l'obbligo del giudice di valutare concretamente la possibilità di misure meno afflittive sulla base degli elementi positivi offerti dall'imputato (p.es. buona condotta carceraria, concessioni di semilibertà).
- Il giudice del riesame deve motivare espressamente perché elementi come la regolare condotta in carcere o una precedente concessione di semilibertà non siano idonei a scongiurare il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio.
- Se emergono provvedimenti favorevoli all'imputato (permessi premio, semilibertà) assunti da altri organi, il giudice cautelare deve tenerne conto e spiegare la diversa valutazione alla luce della concretezza del caso.
- Un annullamento parziale per difetto di motivazione sulle esigenze cautelari è possibile: la Corte può confermare la sussistenza di indizi e rimandare il giudice di merito a riesaminare la scelta della misura.
- La difesa può efficacemente contestare la custodia in carcere invocando i fatti successivi alla carcerazione e gli elementi positivi di rieducazione, costringendo il giudice a un bilanciamento più approfondito.
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