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Sentenza

Sentenza n. 565/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500794

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui per tre anni scolastici, mediante attribuzione complessiva di 1.500 euro tramite la Carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino all'effettivo accredito. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero, che non aveva attivato la Carta né riconosciuto il beneficio. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o contestazioni. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta l'8 gennaio 2025, prima della notificazione del ricorso di ottemperanza, avvenuta il 23 giugno 2025.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'avvenuta esecuzione e di chiarimenti da parte dell'Amministrazione, il giudice ha riconosciuto l'inadempimento ministeriale, applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza civile entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante emissione della Carta elettronica del docente o altro strumento equipollente, per l'importo riconosciuto, nonché mediante corresponsione della maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito sino al saldo. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro 90 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario opera quale organo ausiliario del giudice e può adottare tutti gli atti necessari all'integrale attuazione del giudicato, incluso l'ordine di inserire la beneficiaria tra i soggetti abilitati alla registrazione e all'utilizzo della Carta elettronica anche senza la qualifica di docente di ruolo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è stata ritenuta applicabile perché la sentenza del giudice ordinario, della quale si chiedeva l'esecuzione, era passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del procedimento di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva o del giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione statale.

  • art. 475 c.p.c.

    A seguito della riforma del processo civile, per iniziare l'esecuzione forzata non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all'originale.

  • art. 14, comma 1, d.lgs. n. 149/2022

    La riforma richiamata ha inciso sulla disciplina della formula esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, anche quando l'obbligo gravante sulla pubblica amministrazione consiste nell'attivazione di un beneficio amministrativo o di uno strumento procedimentale necessario a dare attuazione alla pronuncia.
  • Nei confronti delle amministrazioni dello Stato, il giudizio di ottemperanza avente a oggetto un titolo esecutivo che comporta il pagamento di somme di denaro può essere promosso dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Dopo la riforma dell'art. 475 c.p.c., la notificazione della sentenza in copia conforme all'originale è sufficiente ai fini della decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva.
  • Quando il privato allega l'inadempimento del giudicato e l'amministrazione non fornisce prova dell'avvenuta esecuzione né chiarimenti sulla mancata attuazione, il giudice dell'ottemperanza può ritenere accertato l'inadempimento sulla base dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza opera quale organo ausiliario del giudice, non quale organo ordinario dell'amministrazione, e può adottare tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato, compresi atti amministrativi non precedentemente esercitati dall'amministrazione inadempiente.
  • Il commissario ad acta può imporre alla struttura amministrativa competente di adottare gli adempimenti tecnici necessari per consentire al beneficiario riconosciuto dal giudicato di accedere a un beneficio amministrativo, anche quando ciò richieda il superamento di una limitazione operativa non compatibile con il contenuto della pronuncia da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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