Sentenza n. 8468/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato da I.S.M.E.A. sulla domanda di accesso al beneficio di cui al Fondo Innovazione anno 2024 presentata dalla Società Agricola Villa Aiola S.p.A. in data 18 dicembre 2024, nonché sulle controdeduzioni dalla stessa presentate in data 31 luglio 2025 in riscontro alla nota di I.S.M.E.A. prot. n. 0028543 del 31-07-2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento di ISMEA sulla domanda di accesso alle agevolazioni del Fondo per l’innovazione in agricoltura e sulle controdeduzioni al preavviso di diniego
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società agricola ha presentato, il 18 dicembre 2024, una domanda di accesso alle agevolazioni del Fondo per l’innovazione in agricoltura gestito da ISMEA. Il 31 luglio 2025 ISMEA ha comunicato l’esito negativo dell’istruttoria mediante una nota qualificata dall’amministrazione come preavviso di diniego e, quindi, come atto endoprocedimentale. Nella medesima data la società ha presentato controdeduzioni, successivamente ribadite il 13 ottobre 2025, chiedendo la riammissione in graduatoria. Persistendo l’assenza di un provvedimento conclusivo, la società ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, dopo avere prudenzialmente impugnato la nota endoprocedimentale nell’ambito di altro giudizio. Nel corso del nuovo giudizio ISMEA ha adottato, il 31 marzo 2026, il provvedimento conclusivo e motivato del procedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, dopo la proposizione del ricorso contro il silenzio, ISMEA ha adottato un provvedimento espresso e motivato, conclusivo del procedimento. La ricorrente si è riservata di impugnare tale provvedimento con autonoma iniziativa. Nonostante l’improcedibilità, il TAR ha condannato ISMEA al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre diritti e accessori se dovuti, nonché alla restituzione del contributo unificato, valorizzando la tempistica dell’adozione del provvedimento conclusivo.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base dell’azione contro il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- La proposizione di un ricorso contro il silenzio-inadempimento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento espresso e motivato conclusivo del procedimento.
- L’adozione del provvedimento espresso non impedisce al giudice di regolare le spese di lite ponendole a carico dell’amministrazione quando la tempistica del provvedimento evidenzi che il ricorso si è reso necessario per ottenere la conclusione del procedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 1046/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 189/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 190/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 191/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 192/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 193/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →