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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-676/26

Order of the Vice-President of the Court of 8 October 2026. — European Institute for Innovation through Health Data v Innovative Health Initiative Joint Undertaking. — Appeal – Order for interim relief – Arbitration clause – Framework Programme for Research and Innovation ‘Horizon 2020’ – Grant agreements – Final audit report – Eligibility of personnel costs – Application for a suspension of execution – Lack of urgency – No right to reply – No hearing convened – Rights of the defence. — Case C-676/26 P(R)

Giurisprudenza europea62026CO0676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La vicepresidente della Corte respinge l’impugnazione contro il rigetto della domanda di sospensione di un rapporto finale di audit relativo a tre sovvenzioni Horizon 2020. Nel procedimento cautelare non sussiste un diritto automatico a replicare alle osservazioni della controparte o a ottenere un’udienza; l’appellante non ha inoltre dimostrato che la mancata replica potesse incidere sull’esito, fondato sull’assenza di prova di un danno grave e irreparabile. L’Institute è condannato alle spese.

Procedimento cautelare: diritto di replica e diritto a un’udienza nella fase interinale dinanzi al Tribunale

La questione giuridica

Se il rigetto delle richieste dell’Institute di replicare alle osservazioni scritte dell’IHI JU e di ottenere la convocazione di un’udienza nel procedimento cautelare abbia leso i diritti della difesa e il principio del contraddittorio, determinando l’annullamento dell’ordinanza che aveva negato la sospensione per mancata dimostrazione dell’urgenza.

Principio di diritto

Nel procedimento cautelare dinanzi al Tribunale, il giudice può, nell’esercizio di un ampio potere discrezionale e tenuto conto dell’esigenza di celerità, decidere senza concedere una replica alle osservazioni scritte della controparte né convocare un’udienza; ciò non viola di per sé i diritti della difesa, purché le parti possano conoscere e discutere gli elementi di fatto e di diritto determinanti per la decisione. La violazione del diritto di essere sentiti comporta l’annullamento solo se, in assenza dell’irregolarità, l’esito avrebbe potuto essere diverso. L’impugnazione è stata respinta perché l’appellante non ha indicato elementi determinanti non sottoposti al contraddittorio né dimostrato che una replica avrebbe potuto modificare la valutazione negativa sull’urgenza.

Norme richiamate

  • Articolo 278 TFUE
  • Articolo 279 TFUE
  • Articolo 272 TFUE
  • Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 39, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articoli 157, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articoli 184, paragrafi 1 e 2, e 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Regolamento (UE) 2021/2085

Diritto di replica e udienza nel procedimento cautelare

La vicepresidente della Corte decide sull’impugnazione dell’ordinanza del presidente del Tribunale del 17 aprile 2026, causa T‑85/26 R, che aveva respinto una domanda di sospensione dell’esecuzione di un rapporto finale di audit relativo a sovvenzioni Horizon 2020. La controversia d’impugnazione riguarda i diritti della difesa nella fase cautelare, in particolare la possibilità per il richiedente di replicare alle osservazioni della controparte e di presentare oralmente le proprie argomentazioni.

Fatti e procedimento principale

L’European Institute for Innovation through Health Data, organizzazione internazionale senza scopo di lucro costituita in Belgio il 28 aprile 2015, era beneficiario dei progetti «821520 – ConcePTION», «853966 – EU-PEARL» e «945345 – H2O», finanziati dall’IHI Joint Undertaking nell’ambito di tre convenzioni di sovvenzione sottoscritte, rispettivamente, il 6 maggio 2019, il 27 novembre 2019 e il 30 settembre 2020.

L’audit ex post, gestito dal servizio di audit della Commissione, ha esaminato, tra l’altro, l’ammissibilità dei costi del personale dichiarati. Il rapporto finale del 12 settembre 2025 ha qualificato come non ammissibili costi relativi a consulenti interni, poiché i contratti erano stati conclusi con società unipersonali possedute dalle persone fisiche interessate e non direttamente con queste ultime. Secondo le annotazioni all’articolo 6.2.A.2 delle convenzioni, i contratti non potevano essere stipulati con un’entità giuridica terza.

Il 15 ottobre 2025, nel contesto del recupero relativo al progetto EU-PEARL, l’IHI JU ha comunicato l’intenzione di recuperare 330.835,91 euro. Con e-mail del 17 dicembre 2025 ha inoltre confermato che l’attuazione degli esiti dell’audit non poteva essere sospesa.

Il 6 febbraio 2026 l’Institute ha adito il Tribunale ai sensi dell’articolo 272 TFUE, chiedendo, tra l’altro, che le convenzioni fossero interpretate nel senso che i costi del personale contestati erano ammissibili. Il 9 febbraio 2026 ha presentato una domanda cautelare ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, chiedendo la sospensione dell’esecuzione e del recupero del rapporto di audit. Dopo il deposito delle osservazioni scritte dell’IHI JU, il 24 febbraio 2026, l’Institute ha chiesto il 3 marzo di poter replicare, commentare ordinanze citate dalla controparte e produrre prove; il 9 marzo ha chiesto anche un’udienza. Il presidente del Tribunale non ha accolto tali richieste e, il 17 aprile 2026, ha respinto la domanda cautelare per mancata dimostrazione dell’urgenza.

Motivo d’impugnazione

L’Institute ha dedotto un unico motivo: la violazione dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio, in relazione al rifiuto di consentire una replica alle osservazioni del 24 febbraio 2026 e di convocare un’udienza. A suo avviso, la replica era necessaria in ragione del mutamento di posizione dell’IHI JU rispetto agli scambi precedenti alla domanda cautelare.

Normativa e principi processuali

L’articolo 39, primo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, prevede una procedura sommaria per le domande di sospensione dell’esecuzione. L’articolo 157, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale consente al presidente di fissare un termine breve per le osservazioni scritte od orali della controparte; il paragrafo 2 permette, in via derogatoria e provvisoria, di adottare misure cautelari anche prima che tali osservazioni siano presentate.

Le regole del procedimento cautelare non prevedono in via generale una replica o una controreplica. Spetta al presidente del Tribunale valutare, con ampio potere discrezionale, se ammettere osservazioni scritte o prove supplementari dopo la chiusura della fase scritta e se convocare un’udienza. La Corte richiama, tra le altre, le ordinanze Ziegler/Commissione (C‑113/09 P(R), punto 29), Price/Consiglio (C‑298/20 P(R), punti 26-28), Cheminova e a./Commissione (C‑60/08 P(R), punto 81), Akhras/Consiglio (C‑110/12 P(R), punto 57) e Inivos e Inivos/Commissione (C‑471/21 P(R), punti 45 e 47).

Il principio del contraddittorio fa parte dei diritti della difesa e tutela il diritto di conoscere e discutere i documenti, le osservazioni e gli elementi di fatto e di diritto che determinano l’esito. Tuttavia, né l’articolo 47, secondo comma, della Carta né l’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo impongono la convocazione di un’udienza in ogni procedimento. La violazione del diritto di essere sentiti giustifica l’annullamento soltanto se, senza l’irregolarità, l’esito avrebbe potuto essere diverso (ordinanza Dalli/Commissione, C‑394/15 P, punto 41; sentenza XC/Commissione, C‑527/21 P, punto 64).

Valutazione della Corte

La Corte rileva che il presidente del Tribunale non era tenuto né a concedere all’Institute il diritto di depositare una replica né a convocare un’udienza. La mancanza di tali possibilità non costituisce quindi, di per sé, una violazione dei diritti della difesa nel procedimento cautelare.

Inoltre, il rigetto della domanda di sospensione era fondato sulla mancata produzione di prove idonee a dimostrare un rischio di danno grave e irreparabile. L’Institute non ha indicato fatti o questioni di diritto determinanti sui quali non avesse potuto prendere posizione; dagli atti non risultava neppure che una replica alle osservazioni dell’IHI JU avrebbe potuto indurre il presidente del Tribunale a concludere che la condizione dell’urgenza fosse soddisfatta. Il motivo unico è pertanto respinto.

Decisione e spese

La Corte respinge integralmente l’impugnazione. In applicazione degli articoli 184, paragrafi 1 e 2, e 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, l’European Institute for Innovation through Health Data, rimasto soccombente e in presenza della richiesta dell’IHI JU, è condannato a pagare le spese del procedimento d’impugnazione.

Come è indicizzato

Materietutela cautelarediritti della difesaprincipio del contraddittoriosovvenzioni europee per la ricercaspese processuali

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