Cassazione Penale, Sentenza n. 30063/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame di Palermo del 22/12/2021 che, annullando parzialmente l'ordinanza del G.I.P. del 29/11/2021 limitatamente al capo 4 (art. 74 D.P.R. n. 309/1990), aveva escluso i gravi indizi di colpevolezza circa l'integrazione di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti rispetto alla posizione dello Spataro, fondando tale esclusione sulla sporadicità dei contatti di uno degli indagati (Randazzo). Il P.M. ha dedotto carenza e contraddittorietà di motivazione per omissione della valutazione di numerose intercettazioni e delle dichiarazioni del collaboratore Geraci, nonché per aver ignorato il resto del compendio probatorio che attesterebbe pianificazione, divisione dei ruoli e frequenti contatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero ritenendo la motivazione del Tribunale del riesame inadeguata e insufficiente perché omissiva rispetto alla valutazione delle molteplici intercettazioni, delle dichiarazioni del collaboratore e delle modalità operative (pianificazione, approvvigionamento, divisione dei compiti, linguaggio convenzionale). Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame; ha inoltre ordinato la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La norma disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: richiede la presenza di almeno tre partecipi e un'organizzazione stabile dedita alla commissione di delitti in materia di stupefacenti. La Corte rileva che il Tribunale del riesame non ha adeguatamente valutato gli elementi (intercettazioni, divisione dei ruoli, modalità esecutive, linguaggio convenzionale) rilevanti per accertare i gravi indizi di associazione ex art. 74.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario in relazione a provvedimenti che incidono sulla detenzione. La Corte ha disposto la trasmissione della copia del provvedimento per gli adempimenti previsti da questa disposizione.
Massime di principio
- Il giudice del riesame deve motivare compiutamente la decisione di escludere i gravi indizi di colpevolezza, valutando l'intero compendio probatorio e non limitandosi a singole captazioni.
- Le intercettazioni devono essere esaminate nel loro insieme: frequenza dei contatti, pianificazione degli incontri, modalità di approvvigionamento, pagamenti e suddivisione dei compiti possono comprovare un'organizzazione stabile.
- La sussistenza del numero minimo di partecipanti (tre) non può essere esclusa a priori sulla base della sporadicità apparente di alcuni contatti se il resto delle prove mostra collaborazione continuativa e ripartizione di ruoli.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e l'uso di linguaggio convenzionale nelle comunicazioni sono elementi di prova rilevanti e devono essere considerati dal giudice nella valutazione dei gravi indizi.
- Una motivazione eccessivamente sintetica o omissiva sulla valutazione delle prove è motivo di annullamento per difetto di motivazione e determina il rinvio per nuovo esame.
- Per l'applicazione o la revoca di misure cautelari è necessario un bilanciamento motivato che dimostri l'esistenza o l'assenza di gravi indizi di colpevolezza sulla base dell'insieme degli elementi istruttori.
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